MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale dei Lavori e del Demanio
2° Reparto 5ª Divisione 1ª Sezione

(GU Parte Seconda n.29 del 8-3-2008)

Decr. n. 01/2007. 
   Il direttore generale, 
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 
327, come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302; 
   Visti  gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 
2001; 
   Visto  il  decreto  ministeriale  26 gennaio 1998 sulla struttura e 
competenze   della   Direzione  generale  dei  lavori  e  del  demanio 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1998; 
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica n. 916 in data 27 
settembre  1970  con il quale e' stata dichiarata di pubblica utilita' 
la sistemazione di servizi e costruzioni militari e di qualsiasi altra 
opera  di  interesse  dell'Esercito  nella  zona  del  1° Comando 
Militare Territoriale della Regione Militare Nord-Ovest di Torino; 
   Considerato  il  decreto  di  occupazione  di urgenza dell'immobile 
identificato  nel  foglio  5  particella  originaria n. 441 del Comune 
censuario  di Cogorno, intestato in catasto alla ditte Daneri Pietro e 
Daneri  Quintino,  emesso  in  data  24  novembre  1975 dal Comandante 
militare  territoriale della Regione Militare Nord-Ovest di Torino per 
la sistemazione dei servizi militari; 
   Considerato  il  decreto ministeriale n. 308 in data 14 luglio 1981 
con  il  quale sono stati designati gli immobili da espropriare per la 
costruzione  dell'opera  militare "Posto Ripetitore Monte San Giacomo" 
nel territorio del Comune di Cogorno (GE); 
   Considerato  che l'espropriante e l'espropriato hanno concordato un 
verbale  di  accettazione  dell'indennita', registrato all'Ufficio del 
registro   di   Torino   in   data   17  aprile  1984,  con  il  quale 
l'Amministrazine militare riconosceva in favore dei proprietari Daneri 
Pietro  e  Daneri Quintino la somma di L. 50.400 per l'esproprio della 
particella   n.   472   del   foglio  5  (derivata  dal  frazionamento 
dell'originaria  particella  n.  441) in Catasto terreni del Comune di 
Cogorno; 
   Considerato che non si e' mai provveduto alla definizione dell'iter 
espropriativo e pertanto non e' mai stato emesso il relativo decreto; 
   Visto  il  disposto  dell'art.  43 del decreto del Presidente della 
Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327  e  successive  modificazioni ed 
integrazioni,  in  base  al  quale  l'autorita'  che  utilizza un bene 
immobile  per  scopi  di interesse pubblico, modificato in assenza del 
valido  ed efficace provvedimento d'esproprio della pubblica utilita', 
puo'  disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile 
e che al proprietario vadano risarciti i danni; 
   Considerato  che  l'intervenuta  acquisizione  per  tale  via della 
proprieta'   in   capo   alla  pubblica  amministrazione  deve  essere 
formalizzato  ai  fini  della registrazione all'Agenzia delle entrate, 
alla  trascrizione  presso la Conservatoria dei registri immobiliari e 
la  voltura presso il Catasto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 
del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive 
modifiche  ed  integrazioni  e che sempre il presente atto deve essere 
notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili; 
   Ritenuto  di  dover  provvedere  a  regolarizzare la proprieta' dei 
terreni   descritti  in  narrativa  sui  quali  attualmente  insistono 
infrastrutture  militari  destinate  alle esigenze istituzionali della 
Amministrazione difesa; 
                               Decreta: 
                               Art. 1. 
   Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 del decreto del Presidente 
della  Repubblica  n.  327/2001 e s.m.i., e' pronunciata in favore del 
Ministero  della  difesa,  e  dunque  dello  Stato,  l'acquisizione al 
proprio  patrimonio  indisponibile del seguente bene immobile: terreno 
ubicato  nel  Comune  di  Cogorno, distinto nel Catasto dei terreni al 
foglio di mappa n. 5, particella n. 472 di mq 630. 
                                Art. 2 
   Le  somme  liquidate  ai  proprietari  a titolo di risarcimento del 
danno      ammontano      ad     Euro     453,70     (diconsi     euro 
quattrocentocinquantatre/70) e saranno corrisposte agli aventi diritto 
entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto. 
                                Art. 3 
   L'amministrazione   militare  provvedera'  alla  pubblicazione  sul 
Bollettino   Ufficiale   Regionale  e  all'albo  pretorio  della  sede 
comunale. 
                                Art. 4 
   Il  presente atto sara', registrato presso l'Ufficio delle entrate, 
trascritto  nel  registro immobiliare e richiesta la voltura catastale 
all'Ufficio    del    territorio    competente,   a   cura   e   spese 
dell'amministrazione militare. 
   Roma, 24 ottobre 2007 
 
                        Il direttore generale: 
                     Gen. C.A. Ivan Felice Resce 
  
C-084174 (Gratuito). 
 
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.