PREFETTURA DI MILANO

(GU Parte Seconda n.37 del 27-3-2008)

Prot. n. 16.5/200800129 - Gab.
   Il prefetto della Provincia di Milano,
   Premesso  che  i servizi espletati dagli sportelli delle Filiali di
Milano e Provincia della Banca Lombarda Private Investment S.p.a., non
hanno  potuto  regolarmente  funzionare  nelle  giornate  dal 10 al 12
dicembre   2007,  a  causa  dello  sciopero  degli  autotrasportatori,
determinando   l'impossibilita'  di  rispettare  i  termini  legali  e
convenzionali;
   Vista  la  richiesta  di proroga dei termini legali e convenzionali
formulata  dalla  Banca  d'Italia, sede di Milano, con nota n. 1266966
del 31 dicembre 2007;
   Ritenuto  che il mancato funzionamento va riconosciuto come causato
da  eventi eccezionali ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15
gennaio 1948, n. 1;
   Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
                               Decreta:
   il  mancato funzionamento nelle giornate dal 10 al 12 dicembre 2007
degli  sportelli  delle  Filiali  di  Milano  e  Provincia della Banca
Lombarda  Private  Investment  S.p.a., e' riconosciuto come causato da
eventi eccezionali.
   La durata dell'evento eccezionale e' limitata ai giorni 10, 11 e 12
dicembre 2007.
   Sono  pertanto  prorogati  i  termini legali e convenzionali di cui
alla richiesta della Banca d'Italia in premessa richiamata.
   Milano, 29 febbraio 2008

                             Il prefetto:
                               Lombardi
 
C-085431 (Gratuito).
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