TRIBUNALE DI PAOLA

(GU Parte Seconda n.43 del 10-4-2008)

                          Atto di citazione
 
   Per  il  sig.  Lamberti  Lamberto,  nato a Paola (CS) il 18 ottobre
1958,  codice  fiscale LMBLBR58R18G317U, rappresentato e difeso giusta
procura  a  margine  del  presente  atto,  dall'avv. Nicola Gaetano ed
elettivamente  domiciliato presso il suo studio in Paola (CS) al corso
Roma n. 30;
                                Fatto
   Il   signor  Lamberto  Lamberti,  possiede  continuativamente,  uti
domino,  da  oltre  un ventennio un fabbricato sito in Paola (CS) alla
via Duomo ed identificato in catasto al foglio 17, p.lla 201, sub 1, 2
e 3 in ditta Fuoco Giulietta; fu, Benedetto maritata Zappa;
   Alla  base  di  tale  asseto non vi e' solo una situazione di fatto
esercitata  dall'odierno  attore,  che  si  e'  di fatto sostituito al
titolare  del  diritto  di proprieta', ma vi e' anche e soprattutto il
mancato  esercizio  di  tale  diritto da parte del proprietario che ha
determinato  un potere di fatto pieno, esclusivo, pacifico, inequivoco
ed incontestato.
   Tra  quest'ultimo e la signora Fuoco Giulietta non intercorre alcun
rapporto  di parentela e, pertanto, non vi e' mai stato ne' spirito di
accondiscendenza,  ne'  atti  o  fatti  che  abbiano  in  qualche modo
determinato  la  situazione  oggi  reclamata dall'attore, il quale ben
puo'  pretendere  e  richiedere  quanto  ormai  si e' cristallizzato e
consolidato.
   Proprio  in  virtu' di cio' ed in ossequio alla ratio dell'istituto
dell'occupazione   acquisitiva,  tesa  a  garantire  la  certezza  del
diritto,  trova  giustificazione  la richiesta dell'odierno attore. E'
noto,  infatti,  che la ratio predetta e' quella di consentire a colui
che,  a fronte dell'inerzia del titolare, ne gestisce economicamente i
beni,  di  acquisire  la  loro  proprieta'  e quindi di convertire una
situazione  di  mero fatto in uno status giuridico pieno e definitivo,
che   sia,   in  quanto  tale,  opponibile  erga  omnes.  Il  possesso
dell'attore  e' stato sempre assistito, tanto dagli elementi oggettivi
della  continuita'  e  della  non  interruzione,  quanto dall'elemento
psicologico individuato nell'animus possidenti.
   Il  signor  Lamberti,  oltre  ad  avere la piena disponibilita' del
bene,  e'  sempre  intervenuto  sullo  stesso  con atti volti alla sua
gestione,  di  ordine  fiscale e manutentivo ed alla sua utilizzazione
senza che nessuno abbia mai obiettato nulla.
   Tanto   premesso   e   ritenuto,   l'odierno   istante  come  sopra
rappresentato, domiciliato e difeso
                                 Cita
   Gli eredi della signora Fuoco Giulietta, ved. Zappa, nella qualita'
di  successori  a  titolo  universale  della stessa, a voler comparire
innanzi  al  Tribunale  di Paola (CS), G.I. designando ex art. 168-bis
C.P.C.,  all'udienza che ivi si terra' il giorno 20 luglio 2008 ore di
rito  e di continuazione, invitandoli a costituirsi in cancelleria nel
termine  di  venti  giorni  prima dell'udienza su indicata, ai sensi e
nelle  forme  di  cui  all'art.  166  C.P.C. e can l'avvertenza che la
costituzione  oltre  i  suddetti  termini  implica le decadenze di cui
all'art.   167   C.P.C.,   per  ivi  sentire  accogliere  le  seguenti
conclusioni:
   "Voglia  l'On.  Tribunale  adito, rigettata ogni contraria istanza,
accertare e dichiarare che il signor Lamberto Lamberti ha, acquistato,
per     usucapione,     fin,     dall'inizio    dell'occupazione    o,
subordinatamente, dal compimento del ventennio ex art. 1158 del Codice
civile,  la  proprieta'  dell'immobile descritto in narrativa sito nel
Comune di Paola (CS) alla via Duomo.
   Con  vittoria  di spese e competenze, solo in caso di opposizione e
con  ogni  consequenziale  statuizione  di  legge, anche relativamente
all'ordine  di  trascrizione  in favore dell'attore, sugli immobili di
cui   in  citazione,  al  Conservatore  dei  Registri  Immobiliari  di
Cosenza".
   Con le riserve istruttorie ex art. 183 co. Vi C.P.C.
   In  via  istruttoria  si chiede sin d'ora l'ammissione dei seguenti
mezzi di prova: prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
      1)    "Vero   che   il   signor   Lamberto   Lamberti   possiede
continuativamente,  uti  domino,  da  oltre un ventennio un fabbricato
sito in Paola (CS) alla via Duomo ed identificato in catasto al foglio
17,  p.lla  201,  sub  1, 2 e 3 in ditta Fuoco Giulietta, fu Benedetto
maritata Zappa";
      2)  "Vero  che detto immobile si compone di tre particelle ed in
particolare  quella  sub.  1,  costituita da n. 2 vani, quella sub. 2,
costituita da n. 4,5 vani e quella sub. 3 composta da n. 5,5 vani";
      3) "Vero che il signor Lamberto Lamberti non ha mai pagato nulla
in favore di chicchessia per il godimento di tale bene";
      4)  "Vero  che il signor Lamberto Lamberti si e' sempre occupato
della    manutenzione   ordinaria   e   straordinaria   dell'immobile,
provvedendo a commissionare i lavori ed a pagare i relativi compensi";
      5)  "Vero  in  particolare  che  il  signor Lamberto Lamberti ha
provveduto  ai  lavori  di rifacimento del tetto dell'immobile sito in
Paola  (CS) alla via Duomo e per, l'esecuzione dei detti lavori non ha
mai chiesto a chicchessia alcuna autorizzazione".
   Sulle  predette  circostanze  si  indicano  quali  testi  i signori
Vanzillotta  Francesco  da  Fuscaldo,  Castagna Francesco residente in
Paola  (CS) alla via Baracche, Pastore Antonio residente in Paola (CS)
alla  via  B.  Telesio,  Caruso  Carlo  residente in Paola alla via B.
Telesio  n.  5,  Aloise  Antonio  residente  in Paola (CS) alla via S.
Agata.
   Documentazione  come  da  separato  indice allegato al fascicolo di
parte.
   Il  valore  della  presente  controversia e' indeterminabile per un
contributo unificato di Euro 340,00.
   Paola, 6 febbraio 2008

                         Avv. Nicola Gaetano
 
C-086523 (A pagamento).
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