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Errata corrige
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Atto di citazione Per il sig. Lamberti Lamberto, nato a Paola (CS) il 18 ottobre 1958, codice fiscale LMBLBR58R18G317U, rappresentato e difeso giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. Nicola Gaetano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Paola (CS) al corso Roma n. 30; Fatto Il signor Lamberto Lamberti, possiede continuativamente, uti domino, da oltre un ventennio un fabbricato sito in Paola (CS) alla via Duomo ed identificato in catasto al foglio 17, p.lla 201, sub 1, 2 e 3 in ditta Fuoco Giulietta; fu, Benedetto maritata Zappa; Alla base di tale asseto non vi e' solo una situazione di fatto esercitata dall'odierno attore, che si e' di fatto sostituito al titolare del diritto di proprieta', ma vi e' anche e soprattutto il mancato esercizio di tale diritto da parte del proprietario che ha determinato un potere di fatto pieno, esclusivo, pacifico, inequivoco ed incontestato. Tra quest'ultimo e la signora Fuoco Giulietta non intercorre alcun rapporto di parentela e, pertanto, non vi e' mai stato ne' spirito di accondiscendenza, ne' atti o fatti che abbiano in qualche modo determinato la situazione oggi reclamata dall'attore, il quale ben puo' pretendere e richiedere quanto ormai si e' cristallizzato e consolidato. Proprio in virtu' di cio' ed in ossequio alla ratio dell'istituto dell'occupazione acquisitiva, tesa a garantire la certezza del diritto, trova giustificazione la richiesta dell'odierno attore. E' noto, infatti, che la ratio predetta e' quella di consentire a colui che, a fronte dell'inerzia del titolare, ne gestisce economicamente i beni, di acquisire la loro proprieta' e quindi di convertire una situazione di mero fatto in uno status giuridico pieno e definitivo, che sia, in quanto tale, opponibile erga omnes. Il possesso dell'attore e' stato sempre assistito, tanto dagli elementi oggettivi della continuita' e della non interruzione, quanto dall'elemento psicologico individuato nell'animus possidenti. Il signor Lamberti, oltre ad avere la piena disponibilita' del bene, e' sempre intervenuto sullo stesso con atti volti alla sua gestione, di ordine fiscale e manutentivo ed alla sua utilizzazione senza che nessuno abbia mai obiettato nulla. Tanto premesso e ritenuto, l'odierno istante come sopra rappresentato, domiciliato e difeso Cita Gli eredi della signora Fuoco Giulietta, ved. Zappa, nella qualita' di successori a titolo universale della stessa, a voler comparire innanzi al Tribunale di Paola (CS), G.I. designando ex art. 168-bis C.P.C., all'udienza che ivi si terra' il giorno 20 luglio 2008 ore di rito e di continuazione, invitandoli a costituirsi in cancelleria nel termine di venti giorni prima dell'udienza su indicata, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 C.P.C. e can l'avvertenza che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 C.P.C., per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l'On. Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, accertare e dichiarare che il signor Lamberto Lamberti ha, acquistato, per usucapione, fin, dall'inizio dell'occupazione o, subordinatamente, dal compimento del ventennio ex art. 1158 del Codice civile, la proprieta' dell'immobile descritto in narrativa sito nel Comune di Paola (CS) alla via Duomo. Con vittoria di spese e competenze, solo in caso di opposizione e con ogni consequenziale statuizione di legge, anche relativamente all'ordine di trascrizione in favore dell'attore, sugli immobili di cui in citazione, al Conservatore dei Registri Immobiliari di Cosenza". Con le riserve istruttorie ex art. 183 co. Vi C.P.C. In via istruttoria si chiede sin d'ora l'ammissione dei seguenti mezzi di prova: prova testimoniale sulle seguenti circostanze: 1) "Vero che il signor Lamberto Lamberti possiede continuativamente, uti domino, da oltre un ventennio un fabbricato sito in Paola (CS) alla via Duomo ed identificato in catasto al foglio 17, p.lla 201, sub 1, 2 e 3 in ditta Fuoco Giulietta, fu Benedetto maritata Zappa"; 2) "Vero che detto immobile si compone di tre particelle ed in particolare quella sub. 1, costituita da n. 2 vani, quella sub. 2, costituita da n. 4,5 vani e quella sub. 3 composta da n. 5,5 vani"; 3) "Vero che il signor Lamberto Lamberti non ha mai pagato nulla in favore di chicchessia per il godimento di tale bene"; 4) "Vero che il signor Lamberto Lamberti si e' sempre occupato della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, provvedendo a commissionare i lavori ed a pagare i relativi compensi"; 5) "Vero in particolare che il signor Lamberto Lamberti ha provveduto ai lavori di rifacimento del tetto dell'immobile sito in Paola (CS) alla via Duomo e per, l'esecuzione dei detti lavori non ha mai chiesto a chicchessia alcuna autorizzazione". Sulle predette circostanze si indicano quali testi i signori Vanzillotta Francesco da Fuscaldo, Castagna Francesco residente in Paola (CS) alla via Baracche, Pastore Antonio residente in Paola (CS) alla via B. Telesio, Caruso Carlo residente in Paola alla via B. Telesio n. 5, Aloise Antonio residente in Paola (CS) alla via S. Agata. Documentazione come da separato indice allegato al fascicolo di parte. Il valore della presente controversia e' indeterminabile per un contributo unificato di Euro 340,00. Paola, 6 febbraio 2008 Avv. Nicola Gaetano C-086523 (A pagamento).