TAR LAZIO

(GU Parte Seconda n.45 del 15-4-2008)

   Notifica  per  pubblici  proclami a tutti i soggetti inseriti nelle
seguenti  graduatorie  ad esaurimento ex legge n. 296/06 definitive di
3ª  fascia  della  Provincia  CT:  1) classe A043; 2) classe A043
nomine  tempo  determinato;  3)  posti  sostegno AD01-scientifica. TAR
Lazio,  ricorso  del  prof. Salvatore Pappalardo, nato a Catania il 23
ottobre  1971,  difeso  dal  prof.  avv.  Antonio  Saitta,  contro  il
Ministero  PI  e  USP  di  CT, per l'annullamento del DDG Min. P.I. 16
marzo  2007,  nella parte in cui (art. 3 comma 2) vieta lo spostamento
da   una   graduatoria   all'altra   di  24  punti,  riconosciuti  per
abilitazione  S.S.I.S. Il ricorrente, abilitato S.S.I.S. per le classi
A043  e  A050 e per il sostegno, in occasione dell'aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento ex legge n. 296/06, valevoli per gli aa.ss.
2007/2008   e   2008/2009,   chiedeva  di  imputare  i  30  punti  per
abilitazione S.I.S.S. nella classe A043, con riconoscimento di 6 punti
nella  classe  A050.  Poiche'  tale  opzione era preclusa dall'art. 3,
comma 2, DDG. 16 marzo 2007, proponeva ricorso al TAR Sicilia, Catania
(n.  1179/2007)  per  i  seguenti  motivi:  1) Violazione artt. 3 e 97
Cost.  Il divieto di spostamento del punteggio S.S.I.S. e' arbitrario,
illogico,  privo  di  ragioni di interesse pubblico e lede l'interesse
dei  docenti alla scelta della graduatoria preferenziale ai fini delle
opportunita' di carriera. 2) Eccesso di potere per contraddittorieta',
per  disparita'  trattamento,  per  illogicita'  ed ingiustizia. Vi e'
palese contraddizione tra D.M. n. 27/2007, che ammette la possibilita'
di   spostamento   del   punteggio   e  D.D.G.  16  marzo  2007,  che,
disattendendo   palesemente   le   direttive  ministeriali,  introduce
l'illegittima     restrizione.    3)    Eccesso    di    potere    per
contraddittorieta',  per  illogicita',  per arbitrarieta' e disparita'
trattamento.  L'art.  3,  comma  2,  D.D.G.  16  marzo  2007, presenta
elementi  di  contrasto  con  altre  parti del medesimo provvedimento,
improntate  nel  senso  della  modificabilita'  delle  graduatorie  ad
esaurimento.   Pubblicate   le   graduatorie   impugnate,  poiche'  il
ricorrente  e'  stato  collocato  in  una posizione inferiore a quella
spettante,  ha  proposto  motivi  aggiunti  per  l'annullamento  delle
graduatorie   ad  esaurimento  sopra  specificate:  1)  Illegittimita'
derivata  per  i vizi rilevati con il ricorso introduttivo. Aderito al
ricorso  per  regolamento competenza, il giudizio e' stato incardinato
innanzi  al TAR Lazio (n. 11344/2007). Si chiede l'annullamento previa
sospensione  cautelare  dei  provvedimenti  impugnati  con  il ricorso
introduttivo e con i motivi aggiunti. Con vittoria di spese e compensi
di difesa.
   Messina, 25 marzo 2008

                      Prof. avv. Antonio Saitta
 
C-086957 (A pagamento).
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