PREFETTURA DI PISTOIA

(GU Parte Seconda n.48 del 22-4-2008)

Prot. Gab. VI/003/8340/2008.
   Il prefetto della Provincia di Pistoia,
   Considerato  che  nel  pomeriggio  del  giorno 25 febbraio 2008 non
hanno  funzionato  regolarmente a causa dell'astensione dal lavoro del
personale i seguenti sportelli del Monte dei Paschi di Siena:
      Pistoia sede (piazza Duomo n. 8);
      Pistoia Ag. 2 (viale Adua n. 97);
      Pistoia Ag. 1 (via Quasimodo n. 1);
      Bottegone;
   Vista la richiesta della Filiale di Pistoia della Banca d'Italia n.
252514  in  data  29  febbraio 2008 avanzata, ai sensi dell'art. 2 del
decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, per ottenere la proroga dei
termini  legali  e  convenzionali  venuti a scadere in occasione della
chiusura delle filiali ed agenzie interessate;
   Considerato  che  l'art. 31, comma 1, della legge 24 novembre 2000,
n.  340, recante disposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione   dei  procedimenti  amministrativi,  ha  disposto  la
soppressione dei Fogli degli annunzi legali delle Province a decorrere
dal 9 marzo 2001;
   Considerato  che  l'art. 31, comma 3, della citata legge n. 340 del
2000 ha stabilito, altresi', che quando disposizioni vigenti prevedono
la  pubblicazione  nel foglio degli annunzi legali come unica forma di
pubblicita'   la   pubblicazione   venga   effettuata  nella  Gazzetta
Ufficiale;
   Rilevato che con circolare prot. n. M/3311 in data 27 febbraio 2001
il  Ministero  dell'interno,  Direzione generale per l'amministrazione
generale   e   per   gli  affari  del  personale,  Ufficio  studi  per
l'amministrazione  generale e per gli affari legislativi, ha precisato
che  tutti  gli  atti  per  i  quali disposizioni vigenti prevedano la
pubblicazione  nel  F.A.L.  quale  unica  forma  di pubblicita' legale
dovranno  essere inviati all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
che  provvedera'  alla  pubblicazione  con le stesse modalita' ed alle
medesime condizioni previste per le inserzioni nel F.A.L.;
   Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
   Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;
                               Decreta:
   ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 1 del decreto legislativo 15
gennaio  1948, n. 1, l'irregolare funzionamento nel giorno 25 febbraio
2008  degli  sportelli  bancari indicati in premessa della Banca Monte
dei  Paschi  di  Siena  e'  riconosciuto  come  determinato  da eventi
eccezionali.
   La  direzione  della  Filiale  di  Pistoia  della Banca d'Italia e'
incaricata  dell'esecuzione  del  presente  decreto  che,  a  cura  di
quest'Ufficio  territoriale del Governo, verra' trasmesso all'Istituto
Poligrafico  e  Zecca  dello Stato per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
   Pistoia, 11 aprile 2008

                             Il prefetto:
                              Recchioni
 
C-087470 (Gratuito).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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