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Errata corrige
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Prot. n. 16011/AREL. Proc. n. 3821/2008. Il prefetto della Provincia di Pavia, Vista la nota n. 334500 del 19 marzo 2008 con la quale il direttore della Filiale di Pavia della Banca d'Italia ha chiesto, su conforme istanza della Banca Carige, la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali per gli uffici della sopracitata Banca ubicati in Pavia e Provincia, impossibilitate a funzionare regolarmente, e cioe' filiali di: Pavia, Agenzia 1, via San Pietro in Verzolo n. 53, Cava Manara, piazza Vittorio Emanuele II; Atteso che il mancato funzionamento degli anzidetti sportelli delle filiali succitate e' dipeso dallo sciopero effettuato dal personale dipendente il giorno 10 marzo 2008; Ritenuto che nel caso in esame ricorrono i presupposti di eccezionalita' dell'evento che ha causato l'irregolare funzionamento del servizio bancario; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: i termini legali e convenzionali, scaduti nel citato giorno e nei cinque giorni successivi, sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. I titoli che si trovano giacenti presso le suddette aziende di credito durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, si faccia menzione della proroga accordata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Pavia, 18 aprile 2008 p. Il prefetto Il viceprefetto dirigente dell'area raccordo con gli enti locali: dott.ssa M.L. Bianchi C-088322 (Gratuito).