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Errata corrige
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Il TAR Calabria, Sezione di Reggio Calabria, con ordinanza n. 96/08, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami dell'atto di ricorso R.G. 274/08, qui appresso riportato per estratto: "Il signor Violi Gianfranco, nato a Melito P. Salvo (RC) il 16 dicembre 1978 (codice fiscale VLIGFR78T16F112M), e residente in Motta San Giovanni (RC) alla via A. Magnani Trav. IV n. 17, rapp.to e difeso, per procura apposta a margine del presente atto dall'avv. Natale Carbone e presso lo studio dello stesso elett.te dom.to in Reggio Calabria alla via Possidonea n. 46/B, contro: il Ministero della difesa, la Capitaneria di porto di Reggio Calabria, il signor Vitale Denisio Gaspare Michele (nato il 15 novembre 1983) ed altri avverso e per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento del Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare I Reparto reclutamento 4ª Divisione reclutamento VFP4/VSP di Roma (prot. n. M-D GMIL - 2I4107/96412/250 STR MM) a firma del capo reparto gen. di Brigata Mario De Carlo, notificato con raccomandata a/r il 28 dicembre 2007, atto con il quale, a seguito dell'istanza avanzata da esso ricorrente per la partecipazione al "concorso per titoli per l'immissione di n. 250 unita' nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente della Marina militare e del Corpo delle capitanerie di Porto. Decreto interdirigenziale n. 18 del 13 febbraio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª s.s. n. 15 del 20 febbraio 2007", e' stata allo stesso comunicata la propria esclusione dal predetta procedura selettiva per aver riportato un punteggio totale inferiore a quello previsto dall'art. 8 del relativo bando di concorso e, conseguentemente, per non essere stato ritenuto "idoneo" al transito in servizio permanente, avverso, altresi', ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, in quanto diretto ad impedire ad esso Violi Gianfranco l'arruolamento come volontario di truppa in servizio permanente della Marina militare e del Corpo delle capitanerie di Porto, in applicazione dell'art. 26, legge n. 226/2004, avverso, altresi', la graduatoria di merito finale, approvata con decreto n. 6 del 9 gennaio 2008, nonche' avverso ogni atto connesso, presupposto e consequenziale, in quanto diretto ad escludere il ricorrente dalla suddetta graduatoria concorsuale ai fini dell'assunzione. Reggio Calabria, 3 giugno 2008 Avv. Natale Carbone C-0810727 (A pagamento).