TRIBUNALE DI TRANI
Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia

(GU Parte Seconda n.94 del 9-8-2008)

                               Ricorso
                 (ex art. 1159-bis del Codice civile)
 
   Il  signor  Nicola  Diaferia, n. a Corato il 13 gennaio 1948 ed ivi
res.  alla  s.p.  231  km  32,200,  codice  fiscale  DFRNCL48A13C983J,
rappresentato  e  difeso,  giusta procura a margine del presente atto,
dagli  avv.ti  R. Bucci e G.Varesano, con studio in Corato alla via A.
Doria  n.  111,  premesso  che: con atto del notaio Giuseppe Murulo di
Corato,  del  18  aprile  1984,  registrato  a  Trani il 4 maggio 1984
trascritto in data 3 maggio 1984 al n. 7062 i sigg.ri Nicola Diaferia,
odierno  ricorrente,  e  Leonardo  Diaferia,  germani, acquistavano in
comune  e  per  parti  uguali la piena proprieta' dell'immobile "fondo
rustico  sito  in  agro del Comune di Corato alla contrada difesa, con
accesso  dal viale I Parete di Tullio (ha 2.39.38) di natura oliveto e
in  gran parte mandorleto, con entro due locali in pietra, distinto al
catasto terreno alla P. n 13778, foglio 62, part. 3 di ettari 2.39.38,
R.D. lit. 861,77 e R.A. lit. 251,35".
   Il   ricorrente   Nicola  Diaferia,  a  partire  gia'  dal  momento
dell'acquisto,   ha  posseduto  in  via  esclusiva  il  fondo  rustico
predetto,  ed  ha provveduto in piena autonomia ed in via esclusiva ad
eseguire  attivita'  di  modifica  dell'immobile ed alla conduzione ed
alla  guardiania  del fondo. Il possesso esclusivo del signor Diaferia
Nicola  e'  proseguito  ininterrottamente  dal  1984 fino a tutt'oggi;
sussistono   i  presupposti  per  l'applicazione  dell'istituto  della
usucapione  speciale  per  la  piccola  proprieta'  rurale. Chiede che
l'adito  Tribunale,  eseguite le verifiche e gli accertamenti ritenuti
opportuni,  Voglia  riconoscere e dichiarare, in favore del ricorrente
l'acquisto  per  usucapione  della  quota  indivisa,  pari  alla meta'
esatta,  della proprieta' del suindicatofondo rustico, essendo l'altra
meta' gia' di proprieta' del ricorrente.
   F.to Renato Bucci - F.to avv.Grazia Varesano.
   Il  giudice  con  provvedimento  dell'8  luglio 2008 autorizzava la
pubblicita' prescritta dall'art. 3 della legge n. 346/76 nella duplice
forma:  a)  dell'affissione  del  ricorso  per 90 giorni nell'albo del
Comune  in cui e' sito il predetto fondo e nell'albo del Tribunale: b)
della  pubblicazione  del ricorso nella Gazzetta Ufficiale, disponendo
la  notifica  del  ricorso a tutti i convenuti. Disponeva altresi' che
nelle  affissione,  nella  pubblicazione  e nella notifica del ricorso
fosse  espressamente  indicato  che  avverso lo stesso chiunque avesse
interesse potesse proporre opposizione entro 90 giorni.
 
C-0814359 (A pagamento).
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