Tribunale Amministrativo per la Calabria Catanzaro

(GU Parte Seconda n.94 del 9-8-2008)

                    NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
 
   Il   TAR   Calabria,  Seconda  Sezione,  con  Ordinanza  Collegiale
Istruttoria  n° 109/08 ha ordinato alla ricorrente Trapasso Maria
di  provvedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica,
anche per pubblici proclami, di copia del ricorso introduttivo e delle
conclusioni  prese nei confronti di tutti coloro la cui posizione, per
essere  collocati  nella  graduatoria  del  personale ATA - profilo di
Assistente  Amministrativo  -  cui  la  ricorrente appartiene verrebbe
pregiudicata dall'esito del ricorso, contrassegnato dal n° 432/06
R.G.,  proposto  dalla  stessa  Trapasso Maria, rappresentata e difesa
dall'Avv.  Ernesto  Mazzei  e  domiciliata  presso  il  suo  studio in
Catanzaro,  Via  San  Giorgio  16 CONTRO MIUR, in persona del Ministro
legale   rappresentante  p.t.;  U.S.R.  per  la  Calabria,  U.S.P.  di
Catanzaro  in  persona  dei  rispettivi  legali  rappresentanti  p.t.,
rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura  Distrettuale  dello  Stato,
nonche'  nei  confronti  di  Lentini  Vincenzo, controinteressato; per
l'annullamento,  previa  sospensiva,  del  decreto  n° 2118/P del
30/01/06  con il quale il Coordinatore dell'allora CSA di Catanzaro ha
dichiarato la ricorrente decaduta dai benefici conseguiti in base alla
dichiarazione  non  veritiera e l'ha esclusa dagli elenchi provinciali
per il conferimento delle supplenze al personale ATA ai sensi del D.M.
75/01,  nonche'  dal  concorso  per  titoli di cui all'art. 554 del D.
Lgs.  n°  297  del  1994  per difetto del requisito del servizio,
nonche'  di  ogni  altro  presupposto, connesso e/o conseguenziale. La
ricorrente  esponeva  in  fatto: " 1- Con apposita domanda ritualmente
prodotta,  la  ricorrente, gia' inserita nelle graduatorie provinciali
di  1^  fascia per il personale ATA, chiedeva, ai sensi del decreto n.
5116   del   18/02/05,   l'aggiornamento  del  proprio  punteggio.  2-
Attenendosi  al  disposto di cui all'art. 8 del richiamato decreto, la
concorrente  dichiarava  requisiti  e  titoli  posseduti. 3- Il CSA di
Catanzaro,  lungi  dal provvedere al mero aggiornamento del punteggio,
emetteva  il decreto n° 9637/P del 4/07/05 con il quale disponeva
l'esclusione   della  ricorrente  dalla  procedura  "per  difetto  dei
requisiti  di servizio...". 4- Il provvedimento veniva tempestivamente
impugnato    dall'interessata    dinanzi    al    competente   Giudice
amministrativo  (TAR  Calabria)  il  quale, con sentenza n. 2050/05 lo
annullava  rilevando,  fra  l'altro, "... la contraddittorieta' tra la
motivazione   ed   il   dispositivo   del   provvedimento   in  quanto
l'aggiornamento  e  l'integrazione  delle graduatorie fa riferimento a
soggetti  che  sono  gia' iscritti nelle graduatorie stesse sulla base
dei titoli di accesso che a tal fine sono stati rappresentati ...". 5-
Piuttosto  che  eseguire  la sentenza appena richiamata ed ottemperare
alla   conseguente  diffida,  notificata  in  data  23/01/06,  il  CSA
perseverava   nella   condotta   illegittima  intrapresa  eludendo  il
giudicato e ribadendo, sostanzialmente, il provvedimento di esclusione
gia' oggetto del precedente sindacato giudiziale".
   Alla   luce   di   quanto   esposto,  la  ricorrente  impugnava  il
provvedimento  per  i  seguenti  motivi:  1)  Violazione  di  legge  -
violazione dell'art. 21 septies della l. 241/90 - violazione dell'art.
7  e  segg.  della  l.  241/90  .  Lamentava  la  lavoratrice  che  il
provvedimento  era  stato  adottato  contestualmente  all'invio  della
comunicazione prevista all'art. 7 richiamato ed, ancora, che lo stesso
era  stato  concepito  in  "violazione  o  elusione  del giudicato" in
quanto  reiterava  e  riproponeva  un precedente decreto (9637/P) gia'
annullato  dal  TAR;  2) Eccesso di potere per carenza di presupposti;
difetto  di  istruttoria;  contraddittorieta';  ingiustizia manifesta;
motivazione  incongrua  ed  apodittica;  perplessita'.  La lavoratrice
contestava  la  propria  buona  fede  nella compilazione del modulo di
domanda sottolineando la piena coerenza fra quanto dichiarato e quanto
documentato  e,  comunque,  richiamando  titoli  e  requisiti idonei a
consentirne l'inserimento nelle graduatorie in discorso; 3) Violazione
di  legge  -  violazione  dell'art.  21  nonies  l.  241/90,  anche in
relazione  all'art.  1,  comma  136 della l. 311/04. Ricorrendo a tale
motivo   di  censura,  la  lavoratrice  negava  la  sussistenza  delle
condizioni  per  il  ricorso all'annullamento d'ufficio sia perche' il
provvedimento  era  intervenuto  ben  oltre  il  "termine ragionevole"
previsto,  sia  per  l'assenza  di  un  interesse pubblico concreto ed
attuale   all'annullamento;   4)  Violazione  di  legge  -  violazione
dell'art. 1 l. 241/90 - Eccesso di potere. Con tale motivo di ricorso,
la  lavoratrice  addebitava  all'Amministrazione  la palese violazione
dei  principi  dell'ordinamento  comunitario  - richiamati dall'art. 1
della  l.  241/90  -  ed,  in  particolare,  dei principi di legittima
aspettativa e dell'affidamento. Con ordinanza n° 331 del 4/05/06,
il  TAR  accoglieva  la  richiesta  di  sospensione  del provvedimento
impugnato.   In  fase  di  merito  il  Tribunale  ordinava  incombenti
istruttori  ed, infine, con l'ordinanza n° 109/08, gia' indicata,
disponeva  la  integrazione  del  contraddittorio,  anche per pubblici
proclami,  rinviando  ogni  decisione in rito, nel merito ed in ordine
alle spese alla pubblica udienza del 5/12/08.
   Si notifica, pertanto, l'atto sopra esteso nei confronti di tutti i
soggetti  collocati  nella  graduatoria definitiva per la provincia di
Catanzaro   relativa   al   personale   ATA,   profilo  di  Assistente
Amministrativo.
      Catanzaro, li' 4/08/08

                         Avv. Ernesto Mazzei
 
T-08ABA2387 (A pagamento).
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