TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA SARDEGNA

(GU Parte Seconda n.106 del 6-9-2008)

                Estratto Ricorso al TAR della Sardegna
 
   Estratto  del  Ricorso  promosso da Boi Graziella, residente in San
Teodoro  rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Efisio Busio; contro: il
Comune   di  San  Teodoro,  in  persona  del  sindaco  in  carica;  il
Responsabile dell'area amministrativa del comune di San Teodoro; e nei
confronti  di: Giovanni Iovino, per l'annullamento, previa sospensione
dell'efficacia  e/o  l'emanazione  di  ulteriore misura cautelare, dei
seguenti  atti: delibera n° 14 del 24.05.2008; Regolamento per il
commercio  su  aree  pubbliche del comune di San Teodoro, segnatamente
artt.  52-58-59-89,  e comunque nelle parti in cui prevede: la riserva
di  posti  per  artigiani, l'assegnazione dei posti in base al tipo di
iscrizione  alla  camera di commercio, la suddivisione degli operatori
in  artigiani  e commercianti, la creazione di due sub-graduatorie per
l'assegnazione   dei  posteggi;  determinazione  n°  37  in  data
27.05.2008;    determinazione   n°   38   in   data   27.05.2008;
determinazione  n°  43 in data 17.06.2008; determinazione n°
44  in  data 18.06.2008; determinazione n° 48 in data 11.07.2008;
bando  per  l'assegnazione  dei posteggi temporanei nel mercato serale
estivo stagione 2008 con tutti i suoi allegati; determinazione n°
49  in  data 14.07.2008; determinazione n° 51 in data 22.07.2008;
determinazione  n°  52  in  data  23.06.2008;  di ogni altro atto
presupposto,   consequenziale  o,  comunque,  connesso,  se  pure  non
conosciuto dalla ricorrente per i seguenti motivi: I. Violazione della
L.R.  n°  5/2006,  violazione della delib. G.R. n° 53/15 del
20.12.2006, violazione della delib. G.R. n° 15/15 del 19.04.2007,
eccesso   di   potere   per   disparita'  di  trattamento,  sviamento,
irragionevolezza,   illogicita',   ingiustizia   grave   e  manifesta,
erroneita'  dei  presupposti,  difetto  di  istruttoria  in quanto: la
creazione  di  due distinte sub-graduatorie -commercianti artigiani- e
la   conseguente  suddivisione  dei  punti  presenza  degli  operatori
contrasta   con  il  criterio  stabilito  dalla  conferente  normativa
regionale  in  materia  di  assegnazione  dei posteggi nei mercati. La
suddivisione degli operatori in due categorie e la riserva di posti in
favore  degli  artigiani  e'  illogica  poiche'  nel mercato tutti gli
operatori  svolgono  la  medesima  attivita'  commerciale  di vendita.
Inoltre,   siano   essi   iscritti   alla  camera  di  commercio  come
commercianti  o  come  artigiani,  per  partecipare  al  mercato hanno
bisogno del medesimo titolo abilitativo (licenza comunale di commercio
su  aree  pubbliche).  II.  Violazione di legge, eccesso di potere per
erroneita'  dei  presupposti,  difetto  di  istruttoria,  illogicita',
contraddittorieta'  in  quanto:  La  ricorrente  ha  sempre  svolto la
medesima attivita' commerciale di vendita pertanto, l'attribuzione del
proprio  punteggio relativo agli anni 2005-2006, nella sub-graduatoria
degli  artigiani,  in luogo di quella dei commercianti e' illegittima,
inoltre negli stessi anni non ha partecipato al mercato in qualita' di
artigiana.  L'attribuzione  dei  punteggi  degli  operatori in base al
tipo di attivita' risultante nel certificato di iscrizione alla camera
di  commercio al momento della maturazione delle presenze, anziche' in
base  alle  diverse  categorie merciologiche e ai prodotti venduti nel
mercato,  contrasta  sia  con la conferente normativa applicabile, sia
con  la  prassi  seguita dalla stessa amministrazione. III. Eccesso di
potere  per  disparita'  di  trattamento,  erroneita' dei presupposti,
difetto  di  istruttoria in quanto: nel 2007 la ricorrente ha concorso
al  bando  dei  commercianti, l'amministrazione tuttavia l'ha inserita
nella  sub-graduatoria artigiani, al pari degli operatori che nel 2007
hanno  partecipato al bando degli artigiani. IV. Eccesso di potere per
erroneita'     dei     presupposti,     difetto     di    istruttoria,
contraddittorieta',   ingiustizia   grave  e  manifesta,  illogicita',
perplessita'  in  quanto:  l'amministrazione  ha considerato attivita'
artigianale  e  non  commerciale  la  vendita  dei prodotti frutti del
proprio  ingegno  creativo  esercitata  dalla  ricorrente  negli  anni
2005-2006.  V.  Disparita'  di  trattamento,  eccesso  di  potere  per
erroneita'     dei     presupposti,     difetto     di    istruttoria,
contraddittorieta',  perplessita'  in  quanto:  molti altri operatori,
come  la  ricorrente,  negli anni 2005-2006-2007, hanno partecipato al
mercato  vendendo  i  prodotti  frutto  del  proprio ingegno creativo,
tuttavia   tale   attivita',   per  questi  operatori,  non  e'  stata
considerata  artigianale,  come per la ricorrente, ma commerciale. VI.
Violazione  del  bando  di  gara,  violazione  di  legge,  difetto  di
istruttoria,  carenza  dei  presupposti  in  quanto:  i punteggi della
graduatoria  definitiva  sono  erronei.  A  molti  operatori  pur  non
possedendo  i  requisiti  necessari  per esercitare la vendita su aree
pubbliche - iscrizione alla camera di commercio licenza di commercio -
e'  stato  attribuito  illegittimamente  il punteggio. VII. Difetto di
istruttoria, carenza dei presupposti, ingiustizia grave e manifesta in
quanto:  il  calcolo  dei  punti  della  ricorrente  risultante  nella
graduatoria   generale  e'  erroneo  poiche'  devono  essere  aggiunti
ulteriori  7  punti  relativi  alla  prima settimana del mercato 2007.
VIII.  Violazione  dell'art. 59 comma 7 regolamento comunale commercio
2008,   carenza   erroneita'  dei  presupposti,  ingiustizia  grave  e
manifesta  in  quanto:  Nella graduatoria generale degli operatori del
mercato serale la ricorrente occupa il 5° posto con 326 punto, in
realta'  il  posto  che  spetta e' il 2° con punti 333. L'ufficio
nell'eseguire  il  calcolo  dei  punti  degli operatori ha compiuto un
errore  attribuendo  diversi  punti  in  piu' ai sigg. Corda Giovanni,
Schena  Angela,  Carboni  Giuseppe  che  occupano  rispettivamente  il
2°-3°-4°   posto.  La  graduatoria  generale  del  2008
epurata  dagli  errori  denunciati e' la seguente: 1) Serra Anna Maria
punti  427;2) Boi Graziella punti 333; 3) Corda Giovanni punti 320; 4)
Schena  Angela  punti  316; 5) Carboni Giuseppe punti 314. L'errore si
riverbera  anche  sulla  sub-graduatoria commercianti 2008. Istanza di
cautelare:  Per  la  ricorrente  il  mercato di San Teodoro e' l'unica
fonte   di   sostentamento,  pertanto  con  l'esclusione  dal  mercato
perderebbe  la  sola  possibilita'  di guadagno. Senza le presenze del
2008  l'esclusione  dal mercato sarebbe definitiva infatti il prossimo
anno  verrebbe  superata dagli operatori che quest'anno hanno ottenuto
il  posteggio.  Si  chiede pertanto che L'Ecc.mo TAR Voglia, concedere
una  delle  seguenti  misure  cautelari o quella che comunque riterra'
piu'  efficace:  1)Sospensione  delle  sub-graduatorie  definitive  di
commercianti  e artigiani ordinando all'amministrazione di assegnare i
posteggi  in base alla graduatoria generale di tutti gli operatori. In
questo  modo  la  sig.  Boi potra' riprendere a lavorare; 2)Ammissione
"con   riserva"   della   signora   Boi  nella  sub-  graduatoria  dei
commercianti,  per  permetterle  di  lavorare;  3)  Sospensione  delle
subgraduatorie   definitive  di  commercianti  e  artigiani  ordinando
all'amministrazione   di  rettificarla  dagli  errori  denunciati;  4)
Sospensione    di   tutti   i   provvedimenti   impugnati,   ordinando
all'amministrazione   il   blocco   del   mercato  per  consentire  la
riassegnazione  dei  posteggi secondo i criteri formulati nel presente
ricorso.  P.Q.M.  Si  conclude  chiedendo  che  l'Ecc.mo T.A.R. voglia
annullare  i  provvedimenti  impugnati, previa emanazione delle misure
cautelari  richieste con ogni consequenziale pronunzia come per legge.
Nuoro-Cagliari,  Avv.  Efisio  Busio.  Il  ricorso  veniva iscritto al
n°  616/2008  del  R.G.  del TAR Sardegna. All'esito dell'udienza
camerale del 06.08.2008 il Collegio ha pronunciato l'Ordinanza n°
84/08   con  la  quale  ha  ordinato  alla  ricorrente  di  provvedere
all'integrazione   del   contraddittorio   mediante  pubblicazione  di
estratto   del  ricorso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana  e  nel  B.U.R.A.S.  nei  confronti  dei  concorrenti  che la
precedono   nella  graduatoria  dei  commercianti  impugnata.  Con  la
presente  pubblicazione  si  provvede alla notifica del sopra indicato
ricorso  nelle  forme  disposte  dal  TAR  Sardegna  nei confronti dei
concorrenti  che  occupano  le  posizioni da 1 a 72 e che precedono la
ricorrente  nella  graduatoria  definitiva  dei  commercianti  mercato
serale  estivo approvata dal responsabile dell'area amministrativa del
comune  di  San  Teodoro  con  propria  determinazione n° 52/2008
segnatamente: Serra Anna Maria, Corda Giovanni, Schena Angela, Carboni
Giuseppe,  Pusceddu  Peppino,  Thioune  Serigne Momar Diarra, Demurtas
Carmelo, Benati Luigi, Dodo Fernando, Dodo Guillermo Oscar, Bano Lisa,
Falchi  Dominique,  Iovino  Giovanni,  Ndiaye  Dame, Demurtas Adriano,
Villacorta Melba Valeria, Russo Oti, Sow Mor, Mautone Marilena, Dessi'
Carlo   Pasquale,   Sow   Moukamadane,  Hassan  Mohamed  Ali  Mostafa,
Fortunato  Tonino, Tanzi Dario, Salis Angela, Consiglio Silvana, Tansu
Antonella,  Iavarone  Rosalba, Toro Luciana, Addati Leonardo, Romdhani
Saber,  Cei  Simona,  Carta Gavino, Pisano Barbara, Fabbrizzi Daniele,
Bufacchi Benedetta, Rizzo Pinna Cinzia, Gonzales Marcelo, Peara Paolo,
Massini  Anna  Paola, Dell'Orletta Ianis, Carmignola Federico, Pertosa
Nicola,  Pene  Iba,  Niang  Mbacke,  Ladu Lucia, Ndiaye Mbaye, Nicotra
Giuseppe,  Kabbara  Kheir Eddine, Xu Dingzhen, Marras Ilaria Cristina,
Ndyaie  Elhadji  Abdou  Niang,  Cottone  Elisabetta,  Berman Santiago,
Mautone  Cosimo,  Loi  Michela, Betta Gabriele, Venturi Sarah, Babacci
Paola,  Badra  Carlos  Alberto,  Santini Carlo, Laurora Maria Michela,
Marongiu  Marco,  Dieng Modou, Siddi Monica, Demurtas Francesco, Volpe
Anna   Maria,   Tomazelli   Alencar  Luiz,  Vivenzio  Giovanni,  Bondi
Francesca, Toro Aldo, Viera Roberto Ernest.
      Cagliari, 1 settembre 2008

                          Avv. Efisio Busio
 
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