Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Estratto Ricorso al TAR della Sardegna Estratto del Ricorso promosso da Boi Graziella, residente in San Teodoro rappresentata e difesa dall'avv. Efisio Busio; contro: il Comune di San Teodoro, in persona del sindaco in carica; il Responsabile dell'area amministrativa del comune di San Teodoro; e nei confronti di: Giovanni Iovino, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia e/o l'emanazione di ulteriore misura cautelare, dei seguenti atti: delibera n° 14 del 24.05.2008; Regolamento per il commercio su aree pubbliche del comune di San Teodoro, segnatamente artt. 52-58-59-89, e comunque nelle parti in cui prevede: la riserva di posti per artigiani, l'assegnazione dei posti in base al tipo di iscrizione alla camera di commercio, la suddivisione degli operatori in artigiani e commercianti, la creazione di due sub-graduatorie per l'assegnazione dei posteggi; determinazione n° 37 in data 27.05.2008; determinazione n° 38 in data 27.05.2008; determinazione n° 43 in data 17.06.2008; determinazione n° 44 in data 18.06.2008; determinazione n° 48 in data 11.07.2008; bando per l'assegnazione dei posteggi temporanei nel mercato serale estivo stagione 2008 con tutti i suoi allegati; determinazione n° 49 in data 14.07.2008; determinazione n° 51 in data 22.07.2008; determinazione n° 52 in data 23.06.2008; di ogni altro atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, se pure non conosciuto dalla ricorrente per i seguenti motivi: I. Violazione della L.R. n° 5/2006, violazione della delib. G.R. n° 53/15 del 20.12.2006, violazione della delib. G.R. n° 15/15 del 19.04.2007, eccesso di potere per disparita' di trattamento, sviamento, irragionevolezza, illogicita', ingiustizia grave e manifesta, erroneita' dei presupposti, difetto di istruttoria in quanto: la creazione di due distinte sub-graduatorie -commercianti artigiani- e la conseguente suddivisione dei punti presenza degli operatori contrasta con il criterio stabilito dalla conferente normativa regionale in materia di assegnazione dei posteggi nei mercati. La suddivisione degli operatori in due categorie e la riserva di posti in favore degli artigiani e' illogica poiche' nel mercato tutti gli operatori svolgono la medesima attivita' commerciale di vendita. Inoltre, siano essi iscritti alla camera di commercio come commercianti o come artigiani, per partecipare al mercato hanno bisogno del medesimo titolo abilitativo (licenza comunale di commercio su aree pubbliche). II. Violazione di legge, eccesso di potere per erroneita' dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicita', contraddittorieta' in quanto: La ricorrente ha sempre svolto la medesima attivita' commerciale di vendita pertanto, l'attribuzione del proprio punteggio relativo agli anni 2005-2006, nella sub-graduatoria degli artigiani, in luogo di quella dei commercianti e' illegittima, inoltre negli stessi anni non ha partecipato al mercato in qualita' di artigiana. L'attribuzione dei punteggi degli operatori in base al tipo di attivita' risultante nel certificato di iscrizione alla camera di commercio al momento della maturazione delle presenze, anziche' in base alle diverse categorie merciologiche e ai prodotti venduti nel mercato, contrasta sia con la conferente normativa applicabile, sia con la prassi seguita dalla stessa amministrazione. III. Eccesso di potere per disparita' di trattamento, erroneita' dei presupposti, difetto di istruttoria in quanto: nel 2007 la ricorrente ha concorso al bando dei commercianti, l'amministrazione tuttavia l'ha inserita nella sub-graduatoria artigiani, al pari degli operatori che nel 2007 hanno partecipato al bando degli artigiani. IV. Eccesso di potere per erroneita' dei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorieta', ingiustizia grave e manifesta, illogicita', perplessita' in quanto: l'amministrazione ha considerato attivita' artigianale e non commerciale la vendita dei prodotti frutti del proprio ingegno creativo esercitata dalla ricorrente negli anni 2005-2006. V. Disparita' di trattamento, eccesso di potere per erroneita' dei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorieta', perplessita' in quanto: molti altri operatori, come la ricorrente, negli anni 2005-2006-2007, hanno partecipato al mercato vendendo i prodotti frutto del proprio ingegno creativo, tuttavia tale attivita', per questi operatori, non e' stata considerata artigianale, come per la ricorrente, ma commerciale. VI. Violazione del bando di gara, violazione di legge, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti in quanto: i punteggi della graduatoria definitiva sono erronei. A molti operatori pur non possedendo i requisiti necessari per esercitare la vendita su aree pubbliche - iscrizione alla camera di commercio licenza di commercio - e' stato attribuito illegittimamente il punteggio. VII. Difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, ingiustizia grave e manifesta in quanto: il calcolo dei punti della ricorrente risultante nella graduatoria generale e' erroneo poiche' devono essere aggiunti ulteriori 7 punti relativi alla prima settimana del mercato 2007. VIII. Violazione dell'art. 59 comma 7 regolamento comunale commercio 2008, carenza erroneita' dei presupposti, ingiustizia grave e manifesta in quanto: Nella graduatoria generale degli operatori del mercato serale la ricorrente occupa il 5° posto con 326 punto, in realta' il posto che spetta e' il 2° con punti 333. L'ufficio nell'eseguire il calcolo dei punti degli operatori ha compiuto un errore attribuendo diversi punti in piu' ai sigg. Corda Giovanni, Schena Angela, Carboni Giuseppe che occupano rispettivamente il 2°-3°-4° posto. La graduatoria generale del 2008 epurata dagli errori denunciati e' la seguente: 1) Serra Anna Maria punti 427;2) Boi Graziella punti 333; 3) Corda Giovanni punti 320; 4) Schena Angela punti 316; 5) Carboni Giuseppe punti 314. L'errore si riverbera anche sulla sub-graduatoria commercianti 2008. Istanza di cautelare: Per la ricorrente il mercato di San Teodoro e' l'unica fonte di sostentamento, pertanto con l'esclusione dal mercato perderebbe la sola possibilita' di guadagno. Senza le presenze del 2008 l'esclusione dal mercato sarebbe definitiva infatti il prossimo anno verrebbe superata dagli operatori che quest'anno hanno ottenuto il posteggio. Si chiede pertanto che L'Ecc.mo TAR Voglia, concedere una delle seguenti misure cautelari o quella che comunque riterra' piu' efficace: 1)Sospensione delle sub-graduatorie definitive di commercianti e artigiani ordinando all'amministrazione di assegnare i posteggi in base alla graduatoria generale di tutti gli operatori. In questo modo la sig. Boi potra' riprendere a lavorare; 2)Ammissione "con riserva" della signora Boi nella sub- graduatoria dei commercianti, per permetterle di lavorare; 3) Sospensione delle subgraduatorie definitive di commercianti e artigiani ordinando all'amministrazione di rettificarla dagli errori denunciati; 4) Sospensione di tutti i provvedimenti impugnati, ordinando all'amministrazione il blocco del mercato per consentire la riassegnazione dei posteggi secondo i criteri formulati nel presente ricorso. P.Q.M. Si conclude chiedendo che l'Ecc.mo T.A.R. voglia annullare i provvedimenti impugnati, previa emanazione delle misure cautelari richieste con ogni consequenziale pronunzia come per legge. Nuoro-Cagliari, Avv. Efisio Busio. Il ricorso veniva iscritto al n° 616/2008 del R.G. del TAR Sardegna. All'esito dell'udienza camerale del 06.08.2008 il Collegio ha pronunciato l'Ordinanza n° 84/08 con la quale ha ordinato alla ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio mediante pubblicazione di estratto del ricorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel B.U.R.A.S. nei confronti dei concorrenti che la precedono nella graduatoria dei commercianti impugnata. Con la presente pubblicazione si provvede alla notifica del sopra indicato ricorso nelle forme disposte dal TAR Sardegna nei confronti dei concorrenti che occupano le posizioni da 1 a 72 e che precedono la ricorrente nella graduatoria definitiva dei commercianti mercato serale estivo approvata dal responsabile dell'area amministrativa del comune di San Teodoro con propria determinazione n° 52/2008 segnatamente: Serra Anna Maria, Corda Giovanni, Schena Angela, Carboni Giuseppe, Pusceddu Peppino, Thioune Serigne Momar Diarra, Demurtas Carmelo, Benati Luigi, Dodo Fernando, Dodo Guillermo Oscar, Bano Lisa, Falchi Dominique, Iovino Giovanni, Ndiaye Dame, Demurtas Adriano, Villacorta Melba Valeria, Russo Oti, Sow Mor, Mautone Marilena, Dessi' Carlo Pasquale, Sow Moukamadane, Hassan Mohamed Ali Mostafa, Fortunato Tonino, Tanzi Dario, Salis Angela, Consiglio Silvana, Tansu Antonella, Iavarone Rosalba, Toro Luciana, Addati Leonardo, Romdhani Saber, Cei Simona, Carta Gavino, Pisano Barbara, Fabbrizzi Daniele, Bufacchi Benedetta, Rizzo Pinna Cinzia, Gonzales Marcelo, Peara Paolo, Massini Anna Paola, Dell'Orletta Ianis, Carmignola Federico, Pertosa Nicola, Pene Iba, Niang Mbacke, Ladu Lucia, Ndiaye Mbaye, Nicotra Giuseppe, Kabbara Kheir Eddine, Xu Dingzhen, Marras Ilaria Cristina, Ndyaie Elhadji Abdou Niang, Cottone Elisabetta, Berman Santiago, Mautone Cosimo, Loi Michela, Betta Gabriele, Venturi Sarah, Babacci Paola, Badra Carlos Alberto, Santini Carlo, Laurora Maria Michela, Marongiu Marco, Dieng Modou, Siddi Monica, Demurtas Francesco, Volpe Anna Maria, Tomazelli Alencar Luiz, Vivenzio Giovanni, Bondi Francesca, Toro Aldo, Viera Roberto Ernest. Cagliari, 1 settembre 2008 Avv. Efisio Busio T-08ABA2532 (A pagamento).