Pharma Finance S.r.l. Iscritta nell'Elenco Generale di cui all'articolo 106
del d.lgs. 1 settembre 1983, n. 385 con il n. 34031
e nell'Elenco Speciale di cui all'articolo 107
del d.lgs. 1 settembre 1983, n. 385
Sede Legale: in Via Egadi, 5
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03551770963

(GU Parte Seconda n.113 del 23-9-2008)

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e
dell'articolo 58 del d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993.
 
   Pharma  Finance  S.r.l.  (la  "Societa'")  comunica  che in data 17
settembre  2008  ha  sottoscritto  con  Comifin  S.p.A., intermediario
finanziario  con sede legale in via Calabria 22, Redecesio di Segrate,
Milano,   iscritta   nel  Registro  delle  Imprese  di  Milano  al  n.
03328610963,  dell'Elenco  Generale  di  cui all'art. 106 del d.lgs. 1
settembre  1983,  n.  385  al  n.  33703 e nell'Elenco Speciale di cui
all'articolo  107  del d.lgs. 1 settembre 1983, n. 385 ("Comifin"), un
contratto  di  cessione  di crediti pecuniari in blocco ai sensi della
legge n. 130 del 30 aprile 1999 (il "Contratto di Cessione"). Ai sensi
del  Contratto  di  Cessione,  Comifin  potra'  cedere  e  la Societa'
acquistera'   periodicamente  pro  soluto  e  in  blocco,  secondo  un
programma  di  cessioni  su base rotativa ai termini e alle condizioni
ivi  specificate,  portafogli di crediti rappresentati dai canoni, dal
capitale,  dagli  interessi,  dagli  accessori,  dalle spese e da ogni
altro  importo  dovuto  in  forza  di  contratti  di  finanziamento (i
"Contratti  di Finanziamento") e contratti di locazione finanziaria (i
"Contratti  di Locazione Finanziaria" e congiuntamente ai Contratti di
Finanziamento  i  "Contratti  di  Credito") stipulati da Comifin con i
propri  clienti.  Non  costituiscono  oggetto  di  cessione  i crediti
relativi  a: (i) i riscatti dovuti ai sensi dei Contratti di Locazione
Finanziaria;  (ii) il rimborso delle spese sostenute da Comifin per il
sistema  di  pagamento  tramite RID; (iii) il rimborso dei premi delle
polizze  assicurative  da  parte  del  relativo  debitore;  (iv) l'IVA
indicata  nelle  fatture  emesse  a  fronte dei crediti ceduti; (v) il
rimborso  delle  commissioni  e  delle  spese  accessorie sostenute da
Comifin   in   relazione   ai   crediti   ceduti   quali,   a   titolo
esemplificativo, le commissioni di gestione della pratica e le imposte
di bollo e di registrazione.
   Nell'ambito  del  programma di cessioni sopra indicato, si comunica
che  in  data 17 settembre 2008 la Societa' ha acquistato pro soluto e
in blocco da Comifin un primo portafoglio di crediti che alla data del
5 settembre 2008 rispettavano i seguenti criteri generali e speciali:
Criteri Generali
   1)   derivano   da   Contratti  di  Credito  stipulati  ed  erogati
direttamente da Comifin;
   2) sono denominati in Euro;
   3)  sono pagabili esclusivamente tramite RID (rimessa interbancaria
diretta);
   4) hanno periodicita' di pagamento delle rate mensile, bimestrale o
trimestrale  e  ciascuna  rata e' dovuta il primo giorno di calendario
di ciascun mese;
   5)  i relativi Contratti di Credito prevedono un tasso di interesse
variabile;
   6)  i relativi Contratti di Credito prevedono un'indicizzazione del
tasso  di  interesse  variabile su base trimestrale, calcolata come la
media  delle  medie mensili (pubblicate su "Il Sole 24 Ore") del tasso
Euribor  a  3  mesi rilevato durante i 3 mesi che precedono la data di
calcolo;
   7)  il  tasso  Euribor  di  riferimento  per  il tasso di interesse
variabile e' l'Euribor a 3 mesi;
   8)  i  relativi  Contratti  di  Credito  sono  regolati dalla legge
italiana;
   9)  i  relativi Contratti di Credito non sono stati stipulati sulla
base  di  agevolazioni  o  contribuzioni  a  carico  dello  Stato o di
pubbliche  amministrazioni  che  comportino  un diritto di seguito, di
proprieta'   o   altro   privilegio   a   favore   di  tali  pubbliche
amministrazioni;
   10) i relativi debitori sono residenti ovvero hanno sede in Italia;
   11) i relativi debitori non sono dipendenti o azionisti di Comifin,
non  sono  pubbliche  amministrazioni  o  ente  similari ne' societa',
direttamente   o   indirettamente,   controllate   da   una   pubblica
amministrazione;
   12)  i  relativi  debitori  non sono assoggettati a fallimento o ad
altre  procedure  concorsuali,  ne'  sono  debitori  nei  confronti di
Comifin  per altri importi non pagati decorsi 30 giorni dalla relativa
scadenza;
   13)  i relativi debitori non sono classificati con il codice n. 373
(strumenti  ottici  /materiali  fotografici)  in  base  alla normativa
regolamentare  emanata  dalla Banca d'Italia per l'identificazione del
RAE  (ramo  attivita'  economica),  come risultante dal certificato di
vigenza  del  relativo  soggetto  debitore rilasciato dalla competente
Camera di Commercio;
   14)  i  relativi debitori hanno integralmente e puntualmente pagato
almeno una rata;
   15)  non  sussistono  in relazione ai relativi Contratti di Credito
importi non pagati decorsi 30 giorni dalla relativa scadenza;
   16)  con  riferimento  ai Contratti di Locazione Finanziaria da cui
derivano i relativi Crediti:
      a)  i beni che formano oggetto di tali Contratti sono coperti da
polizze assicurative stipulate da Comifin ovvero vincolate a beneficio
di Comifin;
      b)  i  beni  che  formano  oggetto  di  tali Contratti sono beni
immobili   ubicati   in  Italia,  veicoli  industriali  e  autoveicoli
immatricolati  o  targati  in  Italia  e beni strumentali (macchinari,
attrezzature e impianti);
      c)  i  beni  oggetto  di  tali  Contratti  non  sono  oggetto di
procedimenti esecutivi, cautelari o similari;
      d)  Comifin  non  ha  ricevuto alcuna denuncia di furto dei beni
oggetto di tali Contratti da parte del relativo debitore;
      e)  la  costruzione  dei beni oggetto di tali Contratti e' stata
ultimata e i beni sono stati consegnati;
      f)  tali  Contratti prevedono l'obbligo del relativo debitore di
effettuare  i  pagamenti  previsti in ogni caso, anche qualora il bene
non  sia  idoneo  all'uso  previsto,  venga  distrutto  o  non  sia  a
disposizione  del  relativo  debitore  per  motivi  non  imputabili  a
Comifin;
      g) tali Contratti non rientrano nelle tipologie "Full Leasing" o
"Leasing  Operativo", ne' sono stati stipulati ai sensi della legge 28
novembre  1965,  n.  1329 (c.d. "Legge Sabatini", come successivamente
modificata e integrata);
      h)  tali  Contratti  prevedono  espressamente la facolta' per il
relativo  debitore  di  acquistare  il  relativo bene al termine della
durata del relativo contratto;
   17)  i  Crediti  derivanti  da  Contratti  di Locazione Finanziaria
risultano  da  rate  prestabilite  contrattualmente  e  ogni  rata  e'
composta da una componente capitale e da una componente interessi;
   18)   con   riferimento   ai  Crediti  derivanti  da  Contratti  di
Finanziamento  l'importo  dovuto  da  Comifin  e'  stato integralmente
erogato;
   19)  per  i  Contratti di Credito in relazione ai quali il relativo
debitore  sia  una  persona  fisica,  che  agisce  per  scopi estranei
all'attivita'   imprenditoriale   o  professionale  svolta,  l'importo
finanziato iniziale e' almeno pari ad Euro 31.000;
   20)  la  durata  contrattuale stabilita nei Contratti di Credito e'
pari ad un massimo di:
      (a)  72  mesi per i Contratti di Locazione Finanziaria aventi ad
oggetto veicoli industriali e autoveicoli;
      (b)  180  mesi  i  Contratti  di Locazione Finanziaria aventi ad
oggetto beni immobili;
      (c)  130 mesi per i Contratti di Locazione Finanziaria aventi ad
oggetto beni strumentali (macchinari, attrezzature e impianti); e
      (d) 218 mesi per i Contratti di Finanziamento.
Criteri Specifici
   I  Crediti Iniziali rispettano inoltre i seguenti Criteri Specifici
alla Prima Data di Valutazione:
      (a) con riferimento ai Contratti di Locazione Finanziaria aventi
ad  oggetto veicoli industriali e autoveicoli, l'importo residuo delle
rate  dovute  in linea capitale in relazione a ciascun Contratto dal 1
novembre 2008 (incluso) in poi e' inferiore a Euro 327.657 (incluso);
      (b) con riferimento ai Contratti di Locazione Finanziaria aventi
ad  oggetto  beni  immobili,  l'importo  residuo  delle rate dovute in
linea  capitale  in  relazione a ciascun Contratto dal 1 novembre 2008
(incluso) in poi e' inferiore a Euro 1.778.640 (incluso);
      (c) con riferimento ai Contratti di Locazione Finanziaria aventi
ad  oggetto  beni  strumentali  (macchinari,  attrezzature e impianti)
l'importo  residuo  delle rate dovute in linea capitale in relazione a
ciascun  Contratto dal 1 novembre 2008 (incluso) in poi e' inferiore a
Euro 807.074 (incluso);
      (d)  con  riferimento  ai  Contratti  di Finanziamento l'importo
residuo  delle  rate  dovute  in linea capitale in relazione a ciascun
Contratto  dal  1  novembre  2008 (incluso) in poi e' inferiore a Euro
2.535.283 (incluso).
   A titolo esemplificativo, i crediti comprendono tutti i crediti per
capitale  residuo  a  partire  dal 1 novembre 2008 (incluso), compresi
gli interessi maturati a tale data e maturandi a partire da tale data,
l'adeguamento  eventualmente  dovuto  per  effetto dell'indicizzazione
delle rate, tutti i crediti per penali, interessi di mora, commissioni
di  estinzione  anticipata,  costi,  indennizzi  e danni ed ogni altra
somma dovuta in relazione ai Contratti di Credito.
   Ai  sensi  del  Contratto di Cessione sono altresi' trasferite alla
Societa',  ai  sensi  dell'articolo  1263  del  codice  civile e senza
bisogno  di alcuna formalita' o annotazione, come previsto dal comma 3
dell'articolo  58  del  d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, richiamato
dall'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutte le garanzie
(ma  con  espressa  esclusione  delle cessioni in garanzia dei crediti
derivanti  dalle  distinte  riepilogative  contabili (DCR) vantati dal
relativo  debitore  nei  confronti  di  aziende sanitarie locali e dei
mandati  all'incasso),  tutti i privilegi e le cause di prelazione che
assistono  i  predetti diritti e crediti, tutti gli altri accessori ad
essi  relativi  nonche'  ogni  e  qualsiasi  altro  diritto, ragione e
pretesa   (anche   di   danni),  azione  ed  eccezione  sostanziali  e
processuali  inerenti  o  comunque  accessori  ai  predetti  diritti e
crediti  e/o  al  loro  esercizio in conformita' a quanto previsto dai
Contratti  di  Credito  e  da  tutti gli altri atti ed accordi ad essi
collegati e/o ai sensi della legge applicabile (ivi incluso il diritto
di  dichiarare  i debitori ceduti decaduti dal beneficio del termine),
nonche' ogni altro diritto di Comifin in relazione a qualsiasi polizza
assicurativa  contratta  in  relazione  ai  Crediti ed ai Contratti di
Credito  (ivi incluse le polizze per la copertura dei rischi di danno,
perdita,  distruzione,  furto  o  incendio  di qualsiasi bene mobile o
immobile  oggetto  dei Contratti di Credito) ed ogni somma corrisposta
dai  "soggetti  convenzionati",  quali  fornitori dei beni oggetto dei
Contratti di Credito.
   La  Societa'  ha conferito incarico a Comifin, ai sensi della Legge
sulla  Cartolarizzazione,  affinche'  in  suo nome e per suo conto, in
qualita'  di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti,
proceda all'incasso e al recupero delle somme dovute. In forza di tale
incarico,  i  debitori  ceduti  continueranno  a pagare a Comifin ogni
somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi
Contratti  di  Credito  o in forza di legge. Dell'eventuale cessazione
di tale incarico verra' data notizia mediante comunicazione scritta ai
debitori ceduti.
   I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa  potranno  rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Comifin,
Via  Calabria  No.  22,  Redecesio  di  Segrate, 20090 Milano, Tel. 02
26929720;  Fax 02 213082719 e/o alla Societa' presso la sede di Milano
via Egadi 5, Tel. 02 48016771; Fax 02 48016301.
   Informativa   sul   trattamento   dei   dati   personali  ai  sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
   La  Societa'  informa  i debitori e gli eventuali garanti, ai sensi
dell'art.  13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (recante il Codice per
la  protezione dei dati personali, di seguito il "Codice"), che i loro
dati  personali relativi ai rapporti di credito oggetto della suddetta
cessione  saranno trattati dalla Societa', in qualita' di titolare del
trattamento   nonche'   da  Comifin,  nominato  dalla  Societa'  quale
responsabile  del trattamento, anche mediante elaborazione elettronica
ed  ogni  altra  modalita'  necessaria,  per  il  conseguimento  delle
finalita'    relative   alla   realizzazione   di   un'operazione   di
cartolarizzazione di crediti ai sensi del combinato disposto dell'art.
4  della  Legge  sulla  Cartolarizzazione  e dell'art. 58 del d.lgs. 1
settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario").
   In  particolare,  i  loro  dati  potranno  essere utilizzati per le
attivita'  connesse  e strumentali alla gestione e amministrazione del
portafoglio    di    crediti    ceduti,   all'eventuale   recupero   e
all'adempimento  degli  obblighi  previsti  da leggi, regolamenti e da
disposizioni  impartite  dalle  competenti  Autorita'  e  da organi di
vigilanza  e  controllo.  L'acquisizione  dei dati e' obbligatoria per
realizzare   l'operazione   di   cessione   dei   crediti  e  di  loro
cartolarizzazione, che in assenza sarebbero precluse.
   La  Societa' precisa, inoltre, che, in virtu' di accordi intercorsi
tra  le  parti,  la  documentazione relativa ai singoli crediti non e'
stata  trasferita  materialmente  alla  Societa'  ma e' rimasta presso
Comifin   che   continuera'  a  svolgere  le  attivita'  di  gestione,
amministrazione,  incasso ed eventuale recupero dei crediti oggetto di
cessione.
   Nell'ambito  della predetta operazione di cartolarizzazione, i dati
dei  debitori  e  dei garanti potranno essere comunicati a soggetti ed
enti (es. professionisti, societa', associazioni o studi professionali
di  consulenza  e  assistenza  legale,  societa'  di recupero crediti,
ecc.)  incaricati di svolgere a favore del titolare del trattamento, e
attraverso  le  strutture  e  il  personale a cio' preposti, attivita'
strettamente  inerenti  e  funzionali al conseguimento delle finalita'
sopra   indicate.   L'elenco   di   tali  soggetti  e'  disponibile  e
consultabile  presso  Comifin  nella  sede  di  Redecesio di Segrate -
Milano,  Via  Calabria,  22  e/o  la sede di Pharma Finance S.r.l. via
Egadi 5, Milano.
   In  relazione  al  trattamento dei predetti dati, in ogni momento i
debitori  e  gli eventuali garanti potranno richiedere di verificare i
dati  che  li  riguardano  ed eventualmente correggerli o cancellarli,
oppure opporsi a un loro particolare utilizzo, ed esercitare gli altri
diritti  previsti  dal  Codice  (articolo 7 del Codice) rivolgendosi a
Comifin presso la sede di Redecesio di Segrate - Milano, Via Calabria,
22 e alla Societa' presso la sede di Milano via Egadi 5.

                        Pharma Finance S.R.L.
                            Amministratore
                        Dott. Marco Arisi Rota
 
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