Tar Lazio

(GU Parte Seconda n.123 del 16-10-2008)

                      NOTIFICA PUBBLICI PROCLAMI
 
   Il  sottoscritto  avv.to  Mario  Bucello  di Milano, piazza Duse 1,
quale  difensore,  unitamente agli avv.ti prof. Eugenio Bruti Liberati
di  Milano,  piazza  Duse  1  e prof. Giuseppe Morbidelli di Roma, via
Carducci  4,  di  Serene S.p.A., di Milano, Foro Bonaparte n. 31, cod.
fisc.  06181620631,  in  esecuzione  della  sentenza  Tar  Lazio, sez.
II/bis, 15 settembre 2008 n. 8273 notifica a:
      A.  Agrati  spa;A.  Merati  &  C.  Cartiera di Laveno spa;A.R.P.
Agricoltori  Riuniti  Piacentini  Societa'  Agricola  Cooperativa;Abet
Laminati   spa;Abruzzo   Vetro  srl;Acciaieria  Arvedi  spa;Acciaieria
Valsugana  spa;Acciaierie  Bertoli  Safau  spa;Acciaierie di Calvisano
spa;Acciaierie   Di  Sicilia  spa;Acciaierie  Valbruna  spa;Acciaierie
Venete  spa;Aceaelectrabel  Produzione  spa;Acetati  spa;Adda Ondulati
spa;Aem   Distribuzione   Gas   e   Calore  spa;Aem  Gestioni  srl;Aem
spa;Aeroporti  di  Roma  spa;Afl  spa;Afv Acciaierie Beltrame spa;Ages
spa;Agricola   Industriale   della   Faella   spa;Agricola  Tre  Valli
S.C.A.R.L.;Agrolinz  Melamine  International  Italia  srl;Agsm  Verona
spa;Agusta  spa;Ahlstrom  Turin  spa;Aim Vicenza Energia spa;Alcart di
Alleva  Domenico  &  C.  spa;Alce spa;Alcoplus spa;Aldo De Rosa;Alenia
Aeronautica  spa;Alfa  Acciai  spa;Alitalia  Servizi  spa;Alma Petroli
spa;Ama  spa  -  Azienda  Municipale Ambiente - Roma;Ambiente spa;Amsa
Azienda  Milanese  Servizi  Ambientali  spa;Andrea  Barsi;Ansaldobreda
spa;Antibioticos  spa;AntonioBonazzi;Antonio Cocco;Api Energia spa;Api
Raffineria  di  Ancona  spa;Arcoplus  spa;Arkema  srl;Arpa Industriale
spa;Asm  Brescia  spa;Aso Siderurgica srl;Assocogen Vicenza srl;At O&M
srl;Atel  Centrale Termica Vercelli srl;Aticarta spa;Avi.Coop Societa'
Cooperativa    Agricola;Azienda    Energetica   Metropolitana   Torino
spa;Azienda   Pubbliservizi   Brunico;Aziende   Vetrarie   Industriali
Ricciardi  -  Avir  spa;Bari  Fonderie  Meridionali spa;Barilla G. ER.
FratelliSocieta'   per  Azioni;Bas  Power  srl;Bembergcell  spa;Benind
spa;Berco  spa;Bieffe  Medital  spa;Biomasse  Italia  spa;Birra  Forst
spa;Bisazza   spa;Bolton   Alimentari   spa;Bormio   spa;BormioliLuigi
spa;Bormioli   Rocco   &  Figlio  spa;Boschi  Luigi  e  Figli  spa  In
AmministrazioneStraordinaria;Boston   Tapes   spa;Bredina  srl;Bristol
Myers   Squibb   srl;Busi  Impianti  spa  -  Divisione  Maintenance  &
Energy;Buzzi  Unicem  spa;C&T srl;C.A.L.P. - Cristalleria Artistica La
Piana  spa;C.W.F.  Italia spa;Cae Amga Energia spa;Caffaro srl;Cal.Me.
spa;Calce   Dolomia   spa;Calce   Piasco   spa;Calce   S.   Pellegrino
spa;Calcidrata    spa;Calcisernia    spa;Candeggio    FratelliZaccaria
spa;Candy  Elettrodomestici  srl;Cantieri  Riuniti  Milanesi  spa;Capa
Cologna  S.C.A.;Caravaggio  Latte srl;Carlsberg Italia spa;Carrozzeria
Bertone  spa;Cartesar  spa;Cartiera  Bonati  & C. Srl;Cartiera Bormida
spa;Cartiera     Ca.Ma     srl;Cartiera    Carma;Cartiera    Confalone
spa;CartieraCooperativa  Rivalta  Arl;Cartiera del Maglio spa;Cartiera
del  Vignaletto  spa;CartieraDell'Adda  spa;Cartiera  della  Madonnina
spa;Cartiere    Della    Valtellina   spa;Cartiera   di   Boscomarengo
spa;Cartiera  di  Cadidavid  srl;Cartiera Di Carbonera spa;Cartiera di
Carmignano   spa;Cartiera   Di   Conselice   srl;Cartiera  di  Ferrara
spa;Cartiera di Germagnano spa;Cartiera di Modena spa;Cartiera di Momo
spa;Cartiera  di  Monfalcone spa;Cartiera Di Porporano srl;Cartiera di
Rivignano  spa;Cartiera  di  Romanello  spa;Cartiera  Di Santarcangelo
srl;Cartiera  di  Varo  spa;Cartiera  di  Voghera srl;Cartiera Fornaci
spa;Cartiera Francescantonio Cerrone spa;Cartiera Giacosa spa;Cartiera
Giorgione   spa;Cartiera   Grillo   sas   di   Giuseppe   e   Domenico
Grillo;Cartiera Kartocell srl;Cartiera Lucchese spa;Cartiera Mantovana
srl;Cartiera  Marchigiana  srl;Cartiera  Olona  sas;Cartiera Partenope
srl;Cartiera  Pieretti  spa;Cartiera Pirinoli srl;Cartiera Ponte D'Oro
Ansalcarta  srl;Cartiera  Ponte Strona srl;Cartiera Rossi spa;Cartiera
S.Rocco  spa;Cartiera San Felice spa;Cartiera San Giorgio srl;Cartiera
So.Car.Pi.   srl;Cartiera   Verde  della  Liguria  srl;Cartiere  Burgo
spa;Cartiere   Cariolaro   spa;Cartiere  del  Garda  spa;Cartiere  del
Polesine   spa;Cartiere   Di   Trevi   spa;Cartiere   Enrico   Cassina
snc;Cartiere Marchi spa;Cartiere Miliani Fabriano spa;Cartiere Modesto
Cardella  spa;Cartiere  Paolo  Pigna  spa;Cartiere  Rodolfo  Reguzzoni
srl;Cartiere  Saci  spa;Cartiere Villa Lagarina srl;Cartificio Ermolli
in    liquidazione;Cartificio   Ermolli   spa   in   Liquidazione   In
Amministrazione  Straordinaria Dlgs 270/99;Cartitalia srl;Cartonificio
Di   Isoverde   srl;Cartonificio  Sandreschi  srl;Carval  Cartiera  di
Vallettrompia  srl;Carvico spa;Caviro Soc Coop Agricola;Cellulosa 2000
spa;Cementeria     Costantinopoli    srl;Cementeria    di    Monselice
spa;Cementerie   Aldo   Barbetti   spa;Cementi   Moccia   spa;Cementir
Cementerie Del Tirreno spa;Cementizillo spa;Centrale Del Latte Di Roma
spa;Centro  Energia  Ferrara  spa;Centro  Energia  Teverola spa;Cesare
Fiorucci spa;Ciba Specialty Chemicals spa;Cirio De Rica spa;Co.Pro. B.
S.C.A.;Co.Prob.B.  Cooperativa  Produttori  Bieticoli  S.C.A.;Cofathec
Servizi spa (Area Milano);Cofathec Servizi spa Area Lazio;Cofathec spa
(Area    Milano);Cogne    Acciai    Speciali    spa;Coim   spa;Colacem
spa;Comocalor spa;Compagnia Elettrica Lombarda spa;Comet spa;Consorzio
di  Sarmato  S.C.P.A.;Consorzio  P.I. Vil;Consorzio P.I.Chi.;Consorzio
Padano  Ortofrutticolo  Soc  Coop. Arl;Coop. Liri 85 Arl;Corsico Vetro
srl;Cotonificio Albini spa;Cottosenese spa;Dalmine spa;Del Monte Foods
(Italia)  spa;Delicarta spa;Demolli Industria Cartaria spa;Distilleria
Bertolino   spa;Distillerie  Bonollo  spa;Distillerie  G.  Di  Lorenzo
srl;Dolomite  Franchi spa;Donati Laterizi srl;Dott. Ivano Visentin;Eco
&  Power  Ambrosiana  srl;Ecologia Ambiente srl;Ecosesto spa;Edilcalce
spa;Edipower  spa;Edison  spa;Egea  Ente  Gestione Energia Ed Ambiente
spa;Electrolux Home Product Italy spa;Elettra Git spa;Elettra Holdings
srl;Elyo  Italia  spa;Embraco  Europe srl;Emmegi Agroindustriale S. R.
L.  In  A.  S.;Endesa Italia spa;Enel Produzione spa;Energonut srl;Eni
Divisione  Refining & Marketing Raffinerie di Livorno;Eni Mediterranea
Idrocarburi  spa;Eni spa - Divisione Refining & Marketing - Raffineria
di  Sannazzaro;Eni  spa  Divisione  E  &  P  -  Ugit;Eni spa Divisione
Refining  &  Marketing  -  Raffineria  Di  Taranto;Eni  spa  Divisione
Refining   &   Marketing   Raffineria   di   Venezia;Enipower  Mantova
spa;Enipower  spa;Erg  Nuove  Centrali spa;Erg raffinerie Mediterranee
spa;Eridania  Sadam  spa;Esselunga  spa;Esso Italiana srl;Euganea Vasi
srl;Eugea   Mediterranea   spa;Eurofibre   spa;Europaper   spa;Europea
spa;Europizzi    spa;Eurotintoria   spa;F.B.M.   Fornaci   Briziarelli
Marsciano;F.Lli  Giovannini  spa;F.Lli  Bartoli  spa;F.Lli De Cecco Di
Filippo   Fara  S.Martino  spa;F.M.A.  S.R.L.  A  U.S.;Fabio  Leonello
Lucchesi;Fabrizio Korosec;Fassa spa;Fattorie Osella spa;Favini spa;Fdg
Spa   In   Liquidazione   In  Amministrazione  Straordinaria;Fedrigoni
Cartiere  spa;Fenice spa;Feralpi Siderurgica spa;Ferrania Technologies
spa;Ferrari   spa;Ferrero  spa;Ferriera  Valsabbia  spa;Ferriere  Nord
spa;Ferrovie    Nord    spa;Fibrocellulosa   spa;Finanziaria   Bologna
Metropolitana;Fl  Selenia  spa;Flovetro  spa;Fontana  Luigi spaFornace
Mosso  Paolo  srl;Fornace San Lorenzo spa;Fornaci Baglioni srl;Fornaci
Calce  Grigolin  spa;Fornaci  Di  Masserano Bruno Tarello S.A.;Fornaci
F.Lli  Zulian  Snc;Foroni  spa;Foschetti Paolo spa;Franco Testi;Franco
Tosi   Meccanica  spa;G.  Tosi  spa  Tintoria;Gabriele  Corazza;Gabrio
Pellegrini;Gbi  Italy  srl  "Con  Unico  Socio";Georgia Pacific Italia
srl;Gever spa;Giacomo Ghigliotti;Giovanni Crespi spa;Giustino Di Muzio
srl;Glaverbel  Italy srl;Glaxosmithkline spa;Gnl Italia spa;Goglio spa
Divisione    Imballaggi;Golden    Lady    Company    spa;Great   Lakes
Manufacturing  Italy  srl;Greci  Geremia  &  Figli spa;Greci Industria
Alimentare   spa;Grup.Pa.   srl;Gruppo   Cordenons   spa;Gruppo  Effe2
spa;Gruppo  Viesse  F.  M.  spa;Heineken  Italia  spa;Hera  spa;Hexion
Speciality  Chemicals  Italia  spa;Holcim  (Italia) spa;I.B.S. srl;Ico
Industria  Cartone  Ondulato  srl;Idroblins srl;Ies-Italiana Energia e
Servizi  spa;Ilte  spa;Ilva  spa;Imbalpaper  spa;Indena  spa;Industria
Calce  Casertana  srl;Industria  Calce  Francesco  Vozza srl;Industria
Cartaria  Pieretti  spa;Industria Cementi Giovanni Rossi spa;Industria
Chimica    Valenzana    I.C.V.   spa;Industria   Vetraria   Valdarnese
Scarl;Industrie  Cartarie  Tronchetti spa;Industrie Pica spa;Industrie
Riunite   Odolesi   I.R.O.  spa;Infineum  Italia  srl;Ingest  Facility
spa;Iplom   spa;Isab   Energy;Istituto   Poligrafico   E  Zecca  Dello
Stato;Ital    Bio    Green   srl;Ital   Green   Energy   srl;Italcalce
srl;Italcementi    spa;Italfond    spa;Italgen   spa;Italia   Zuccheri
spa;Italiana  Coke  spa;Its Artea G. Crespi srl;Jesi Energia spa;Kappa
Packaging   spa;Kimberly   -  Clark  srl;Kimble  Italiana  spa;Klopman
International   srl;La   Doria   spa;Lacto  Siero  Italia  spa;Lafarge
Adriasebina  srl;Lamberti spa;Lanerossi Filati srl;Laterizi Valpescara
srl;Laterlite     spa;Latteria     Soresina    Societa'    Cooperativa
Agricola;Laura Piva;Laverda spa;Ledoga srl;Leonardo De Paolis;Leone La
Ferla   spa;Lievitalia   spa;Linde   Gas   Milazzo   srl;Linificio   e
Canapificio  Nazionale  spa;Linpaper  srl;Liri  Industriale  spa;Lonza
spa;Lucchini    Sidermeccanica    spa;Lucchini   spa;Magneti   Marelli
Powertrain  spa;Malpensa  Energia  srl;Manfredonia Vetro spa;Marangoli
Pneumatici  spa;Marangoni  Tyre  spa;Marcello Calamari;Martini & Rossi
spa;Marzotto     spa;Mascioni     spa;Mauro     Benedetti    spa;Mauro
Fenili;Metalcam   spa;Metan   Alpi   Sestriere  srl;Metanalpi  Valsusa
srl;Michelin   Italiana   spa;Micron  Technology  Italia  srl;Minermix
srl;Miroglio  spa;Moccia  Industria  spa;Mondadori  Printing spa;Mondi
Packaging  Cartonstrong  srl;Mondialcarta spa;Munksjo Paper spa;N.T.L.
Nobilitazione   Tessile   Legnano   spa;Nestle'   Italiana  spa;Neubor
Glass;Novartis  Farma  spa;Novel  spa;Nuova  Rivart  srl;Nuova Solmine
spa;Nuove  Cartiere Di Tivoli spa;Nuovo Pignone spa;Nylstar srl;O.R.I.
Martin  spa;Omvp  spa;Onduline  Italia  spa;Ormea  spa;Ottana  Energia
srl;Oxon    Italia    spa;Papiro    Sarda    srl;Papiro   srl;Parmalat
spa;Petrolifera     Estense     spa;Piaggio     &     C.    spa;Pietro
Caldaroni;Pilkington   Italia   spa;Pininfarina   spa;Polimeri  Europa
spa;Pomagro  srl;Portonogaro  S.A.S.  Di  Raffin  Mario  E  Giovanni &
C;Prima srl;Procter&Gamble Italia spa;Profilatinave spa;Radici Chimica
spa;Radici    Fil    spa;Radici   Tessuti   spa;Raffineria   Di   Gela
spa;Raffinerie  Di Milazzo S.C.P.A.;Raffineria di Roma spa;Rdb spa;Rea
Dalmine spa;Reagens spa;Reggiani Tessile spa;Reno De Medici spa;Rhodia
Engineering   Plastics  spa;Rifinizione  Fin-Mode  srl;Rifinizione  S.
Stefano   spa;Riso   Scotti   Energia   spa;Riva  Acciaio  spa;Roberto
Casinelli;Roquette Italia spa;Rohm and Haas Italia srl;Rosen Rosignano
Energia  spa;Rossifloor  spa;S.  Giuliano  srl;S.A.R.P.O.M. spa;S.E.F.
srl;S.E.I.  (Servizi  Energetici  Integrati)  spa;S.E.I. spa;S.El.I.S.
Lampedusa    spa;S.F.I.R.    spa;S.I.L.A.   srl;S.Med.E.   Pantelleria
spa;S.P.A.  Para';S.P.A.  Siculo Emiliana Per la Produzione di Carta e
Cartone  S.A.C.C.A.;Saar  Depositi  Portuali  spa;Sacci Commissionaria
spa;Sacci  spa;Sadam  Abruzzo  spa;Sadam  Castiglionese spa;Sadam Isz.
Spa;Saint Gobain Glass Italia spa;Saint Gobain Isover Italia spa;Saint
Gobain  Vetri  spa;Saint-Gobain Vetrotex Italia spa a socio unico;Sait
Abrasivi   spa;Sama   srl;   San   Domenico   Vetraria  spa;San  Marco
Bioenergie;San  Zeno  Acciai - Duferco spa;Sanac spa;Sandoz Industrial
Products   spa;Sanofi-Aventis   spa;Sanpellegrino  spa;Sapi  spa;Saras
spa;Sasol  Italy  spa;Sca  Hygiene  Products  spa;Sca Packaging Italia
spa;Se.Co.Sv.Im;Sea  - Societa' Esercizi Aeroportuali spa;Sea Societa'
Elettrica  Di  Favignana  spa;Sedamyl  spa;Ser  srl;Serene spa;Sertubi
spa;Servizi   Porto   Marghera   S.C.A.R.L.;Seves   spa;Sia  srl;Sicet
srl;Sicit   2000  spa;Sieco  spa;Sicem  Saga  spa;Silston  spa;Silvana
Cerrone;Sinterama   spa;Siram   spa;Sit  srl;Sitip  spa;Skf  Industrie
spa;Snaidero  Rino  spa;Snam  Rete  Gas  spa;So.La.Va.  spa;Soc. Calce
Raffinata  di  Savignano  sul Panaro A.R.L.;Societa' Enia spa;Societa'
Trentina  Lieviti  spa;Soffass  spa;Solvay  Chimica  Bussi  spa;Solvay
Chimica Italia spa;Spa Birra Peroni;Spa Egidio Galbani;Spa Pettinatura
Italiana;Star    Stabilimento   Alimentare   spa;Stefana   spa;Stefano
Frigo;Steriltom  -  Aseptic  System  srl;Stogit  spa;Sud Europa Tissue
srl;Syndial    spa;Syndial    spa    Attivita'    Diversificate;Tamoil
Raffinazione spa;Tampieri Energie srl - Faenza - Ra;Tea spa;Tecnoparco
Valbasento;Termica  Boffalora  srl;Termica  Celano srl;Termica Cologno
srl;Termica  Milazzo  srl;Terni En.A. spa;Terreal Italia srl;Tessitura
Monti  spa;Tessitura  di  Robecchetto Candiani spa;Thyssenkrupp Acciai
Speciali  Terni;Thyssenkrupp  Acciai  Speciali  Terni  spa  Con  socio
unico;Tintoria  Crespi  Giovanni & C. srl;Tintoria e Rifinizione Nuove
Idee   spa;Tirreno   Power   spa;Tissue   Towel   South  srl;Tolentino
srl;Toppetti   2  S.A.  Stabile  Organizzazione  In  Italia;Toscopaper
spa;Trenitalia  - Divisione Passeggeri;Trenitalia spa;Trenitalia spa -
Gruppo   Ferrovie   dello  Stato;Trenitalia  spa  Divisione  trasporto
regionale     Direzione     Regionale     Piemonte;Trentino    Servizi
spa;Trentofrutta  spa;Tyssenkrupp  Acciai Speciali Terni;U.C.S.C. Sede
Di  Roma;Ulrich  Pinter;Unicalce  spa;Unieco  S.C.R.L.;Unilever Italia
spa;Valdata  srl;Valeo  Cablaggi  e  Commutazione  srl;Varese  Risorse
spa;Vebad      spa;Vetreria     Cooperativa     Piegarese     Societa'
Cooperativa;Vetreria  Di  Borgonovo  spa;Vetreria Etrusca srl;Vetrerie
Meridionali  spa;Vetrerie  Riunite spa;Vetri Speciali spa;Vetrobalsamo
spa;Villaga  Calce  spa;Vinavil  spa;Vincenzo  Romano;Vincenzo  Zucchi
spa;Voghera   Energia   spa;Wartsila   Italia   spa;Whirlpool   Europe
srl;Wienerberger Brunori srl;Xilopan spa;Yara Italia spa;Zegna Baruffa
Lane Borgosesia spa;Zignago Vetro spa
   che  Serene  S.p.A. ha proposto nell'aprile del 2006 ricorso al Tar
Lazio,   sez.   II/bis,   n.   4203/2006  r.g.,  contro  il  Ministero
dell'ambiente  e  della tutela del territorio, in persona del Ministro
pro  tempore,  il Ministero delle attivita' produttive, in persona del
Ministro  pro  tempore,  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
persona  del  Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, e nei
confronti  di  Endesa  Italia S.p.a. e di Laterlite S.p.a., in persona
dei   legali   rappresentanti   pro-tempore,   al   fine  di  ottenere
l'annullamento  del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela
del   territorio   23   febbraio  2006  n.  DEC/RAS/074/2006,  recante
"assegnazione  e  rilascio delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007
ai  sensi  di  quanto  stabilito  dall'articolo  11, paragrafo 1 della
direttiva  2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio", nonche'
di  ogni  altro atto precedente, successivo e comunque connesso, anche
se   non   conosciuto,   inclusi  lo  schema  di  Piano  nazionale  di
assegnazione  pubblicato  il  14  aprile  2004,  il Piano nazionale di
assegnazione  pubblicato  il  15  luglio 2004, l'integrazione al Piano
nazionale  di  assegnazione, pubblicato il 24 febbraio 2005, lo schema
di  decisione  di assegnazione, pubblicato il 25 novembre 2005; previa
rimessione  alla  Corte di Giustizia delle Comunita' Europee, ai sensi
dell'art. 234 del Trattato CE, della questione di validita' della nota
della    Commissione    europea   del   22   febbraio   2006   n.   DG
ENV/C2/IB/sad/D(06) 3537.
   Motivi del ricorso:
      1)   motivo   di  ricorso:  Violazione  dell'articolo  97  della
Costituzione.  Violazione  degli  articoli  9,  10,  11  e 23, nonche'
dell'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Violazione
dell'articolo  3 del decreto legge 12 novembre 2004 n. 273, convertito
con  legge  30  dicembre 2004 n. 316. Violazione degli articoli 1, 3 e
12   della  legge  7  agosto  1990  n.  241.  Eccesso  di  potere  per
travisamento  dei  presupposti,  difetto  di  istruttoria e carenza di
motivazione. Eccesso di potere per sviamento.
   La  Direttiva  n.  87/2003  e  le disposizioni attuative introdotte
dall'art. 3 del decreto legge n. 316 del 2004 assoggettano il processo
di  allocazione  delle  quote  di  emissione  a  una precisa scansione
procedimentale che nella fattispecie non e' stata rispettata.
      2)   motivo   di  ricorso:  Violazione  dell'articolo  97  della
Costituzione.  Violazione  degli  articoli  9,  10,  11  e 23, nonche'
dell'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Violazione
degli  articoli 1, 3 e 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di
potere  per  travisamento  dei  presupposti,  difetto di istruttoria e
carenza di motivazione.
   La  direttiva  Ce  cit.  ha  previsto  ampie forme di consultazione
all'interno   dei  procedimenti  diretti  all'approvazione  del  piano
nazionale di assegnazione e della decisione nazionale di assegnazione.
Tali    garanzie    partecipative   nella   fattispecie   sono   state
completamente disattese.
      3)  motivo di ricorso: Violazione degli articoli 9, 10, 11 e 23,
nonche'  dell'allegato  III  della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87.
Violazione  degli articoli 1, 3 e 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Violazione  dell'articolo  11 delle disposizioni preliminari al codice
civile.   Violazione   del   principio   di   non  retroattivita'  dei
provvedimenti  amministrativi.Violazione  dell'articolo  2 del decreto
legge  12  novembre 2004 n. 273, convertito con legge 30 dicembre 2004
n. 316. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di
istruttoria e carenza di motivazione.
   Con  riferimento  al triennio 2005-2007, la direttiva Ce ha imposto
agli  Stati membri di approvare il piano nazionale di assegnazione (di
seguito  PNA)  e di trasmetterlo alla Commissione e agli altri Governi
europei  entro il 31 marzo 2004. Inoltre, ha prescritto di adottare la
decisione  di  assegnazione con almeno tre mesi di anticipo e, dunque,
al  piu'  tardi  entro il 30 settembre 2004. Nella fattispecie tutti i
termini  indicati  sono  stati violati, con l'ulteriore conseguenza di
far retroagire nel tempo gli effetti della decisione di assegnazione.
      4)  motivo di ricorso: Violazione degli articoli 9, 10, 11 e 23,
nonche'  dell'allegato  III  della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87.
Violazione  dell'articolo  3 della decisione della Commissione europea
25  maggio 2005 n. C(2005)1527 def. Violazione degli articoli 87, 88 e
249  del  Trattato Ce. Violazione dell'articolo 3 del decreto legge 12
novembre  2004  n.  273, convertito con legge 30 dicembre 2004 n. 316.
Violazione  degli articoli 1, 3 e 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Eccesso  di  potere  per  travisamento  dei  presupposti,  difetto  di
istruttoria e carenza di motivazione. Eccesso di potere per sviamento.
   Il  PNA  e'  stato inviato alla Commissione in data 15 luglio 2004.
Una  sua  versione  integrata  (di seguito I-PNA) e' stata trasmessa a
Bruxelles  il  25  febbraio  2005.  La  fase  di controllo comunitario
dell'I-PNA  si  e'  conclusa con la decisione della Commissione del 25
maggio  2005  che  ha  condiviso  l'I-PNA  per  quel  che riguardava i
rapporti  ivi  delineati  tra  le  emissioni imputabili ai vari ambiti
industriali.  Nel  passaggio  dalla fase di pianificazione a quella di
assegnazione il d.m. 23 febbraio 2006 ha invece profondamente alterato
il    criterio   di   partecipazione   dei   settori   produttivi   al
contingentamento  delle  emissioni,  finendo per contraddire i criteri
deliberati  in  sede di pianificazione e consolidati dall'approvazione
comunitaria.
      5)  motivo di ricorso: Violazione degli articoli 9, 10, 11 e 23,
nonche'  dell'allegato  III  della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87.
Violazione della decisione della Commissione europea 25 maggio 2005 n.
C(2005)1527  def.  Violazione  degli articoli 87 e 88 del Trattato Ce.
Violazione  dell'articolo 3 del decreto legge 12 novembre 2004 n. 273,
convertito  con  legge  30  dicembre  2004  n.  316.  Violazione degli
articoli 1, 3 e 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere
per  travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di
motivazione.  Eccesso  di  potere  per contraddittorieta', nonche' per
sviamento. Violazione dell'articolo 97 della Costituzione.
   La  decisione della Commissione 25 maggio 2005 pur ingiungendo allo
Stato  Italiano  di ridurre le emissioni rispetto alle stime contenute
nell'I-PNA ha contestualmente prescritto di ispirare le determinazioni
conseguenti  a  una  logica  non  discriminatoria. Il d.m. 23 febbraio
2006  invece  ha imposto al settore termoelettrico una riduzione delle
emissioni,  mentre ha riconosciuto agli altri comparti la possibilita'
di  incrementarle. In questo modo la decisione impugnata ha finito per
contraddire  le  indicazioni  formulate  dalla  Commissione nella cit.
decisione.
      6)  motivo di ricorso: Violazione degli articoli 9, 10, 11 e 23,
nonche'  dell'allegato  III  della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87.
Violazione  dell'articolo  3 della decisione della Commissione europea
25  maggio 2005 n. C(2005)1527 def. Violazione degli articoli 87, 88 e
249  del  Trattato Ce. Violazione dell'articolo 3 del decreto legge 12
novembre  2004  n.  273, convertito con legge 30 dicembre 2004 n. 316.
Violazione  degli articoli 1, 3 e 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Eccesso  di  potere  per  travisamento  dei  presupposti,  difetto  di
istruttoria e carenza di motivazione. Eccesso di potere per sviamento.
Violazione del principio di buona fede e leale collaborazione.
   La  decisione  di  assegnazione  fonda l'attribuzione annuale delle
quote  di  emissione  su un calcolo matematico [Q=P(h*a)/1000]. I dati
necessari  per  la  determinazione del valore della "potenza elettrica
indisponibile"  (voce "P" del calcolo) sono stati inviati al Ministero
da  ciascun  operatore del settore termoelettrico ai sensi del decreto
legge  n. 273 del 2004 e del decreto direttoriale del 29 novembre 2004
nella  completa  assenza  di  criteri  interpretativi della nozione di
indisponibilita'.  E'  poi  accaduto che il Ministero, nel fissare gli
elementi  destinati  a  comporre il calcolo (voce "h"), vi ha compreso
anche  gli stessi fattori di indisponibilita' indicati dalla Societa'.
Tutto cio' ha determinato per la ricorrente il risultato finale di una
scorretta attribuzione (per difetto) delle quote.
      7)   motivo   di  ricorso:  Violazione  dell'articolo  97  della
Costituzione.  Violazione  degli  articoli  87  e  88 del Trattato Ce.
Violazione  degli  articoli  9, 10, 11 e 23, nonche' dell'allegato III
della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Violazione degli articoli 20
e   seguenti   della  legge  9  gennaio  1991  n.  9.  Violazione  del
provvedimento  del Comitato interministeriale prezzi 29 aprile 1992 n.
6. Violazione del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  25 settembre 1992, Violazione dell'articolo 3, comma
7  della  legge 14 novembre 1995 n. 481. Violazione degli articoli 1 e
3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per travisamento
dei  presupposti,  difetto  di  istruttoria  e carenza di motivazione.
Eccesso   di   potere  per  disparita'  di  trattamento,  nonche'  per
contraddittorieta' e manifesta irragionevolezza.
   Nella  formula utilizzata per l'attribuzione delle quote e' inclusa
la  voce  "h"  rappresentativa  delle  "ore  annuali  di funzionamento
convenzionale  per  la  specifica  tipologia  della sezione". I valori
convenzionali  per  ciascuna  tipologia  di impianto sono identificati
dalla  tabella 3.1. dell'allegato 1 La decisione impugnata ha previsto
(paragrafo  3  del  punto  3.2  dell'allegato  1)  la  possibilita' di
riconoscere  un  numero  di  ore  di  funzionamento maggiore di quello
stabilito  in  via  convenzionale  ma  solo  per  alcune  categorie di
impianti.  Sono  rimaste  escluse  le centrali a ciclo combinato a gas
naturale  e  gli impianti soggetti al regime dettato dal provvedimento
Cip  n.  6 del 1992 sulla base degli artt. 20 ss. della legge n. 9 del
1991.  Tale  disparita'  di  trattamento  non  risulta  in  alcun modo
giustificata ne' motivata e risulta quindi del tutto illegittima.
      8)   motivo   di  ricorso:  Violazione  dell'articolo  97  della
Costituzione.  Violazione  degli  articoli  87  e  88 del Trattato Ce.
Violazione  degli  articoli  9, 10, 11 e 23, nonche' dell'allegato III
della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Violazione degli articoli 20
e   seguenti   della  legge  9  gennaio  1991  n.  9.  Violazione  del
provvedimento  del Comitato interministeriale prezzi 29 aprile 1992 n.
6. Violazione del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  25 settembre 1992, Violazione dell'articolo 3, comma
7  della legge 14 novembre 1995 n. 481. Violazione degli articoli 1, 3
e  10  della  legge  7  agosto  1990  n.  241.  Eccesso  di potere per
travisamento  dei  presupposti,  difetto  di  istruttoria e carenza di
motivazione.  Eccesso di potere per disparita' di trattamento, nonche'
per contraddittorieta' e manifesta irragionevolezza.
   Nella  formula  piu'  volte  richiamata  compare anche la voce "a",
corrispondente   al   "coefficiente  di  emissione  per  la  specifica
tipologia della sezione, espresso in kgCO2/MWh". Per quel che riguarda
gli  impianti  a  ciclo combinato alimentati a gas naturale la tabella
3.1  dell'allegato 1 prevede per tale voce il valore di 396 kgCO2/MWh.
Stando  ai  criteri  utilizzati dal Ministero, risulta che tale valore
sia  stato  calcolato  assumendo  come  parametro  di  riferimento  un
impianto  con  un  rendimento  elettrico  del  50,3%. Tale rendimento,
tuttavia,  e' caratteristico delle sezioni di grossa taglia, mentre e'
inavvicinabile    per   le   centrali   di   potenza   inferiore.   Il
sovradimensionamento   del   valore   in   discussione   si   converte
nell'attribuzione  di un numero di quote largamente inferiore a quello
che   si   sarebbe  ottenuto  se  si  fosse  deciso  di  applicare  un
coefficiente   maggiormente   rispettoso  delle  condizioni  reali  di
funzionamento  dei  piccoli  impianti  a  ciclo combinato, come quelli
gestiti dalla Societa'.
      9)   motivo   di  ricorso:  Violazione  dell'articolo  97  della
Costituzione.  Violazione  degli  articoli  87  e  88 del Trattato Ce.
Violazione  degli  articoli  9, 10, 11 e 23, nonche' dell'allegato III
della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Violazione degli articoli 20
e   seguenti   della  legge  9  gennaio  1991  n.  9.  Violazione  del
provvedimento  del Comitato interministeriale prezzi 29 aprile 1992 n.
6. Violazione del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  25 settembre 1992, Violazione dell'articolo 3, comma
7  della legge 14 novembre 1995 n. 481. Violazione degli articoli 1, 3
e  10  della  legge  7  agosto  1990  n.  241.  Eccesso  di potere per
travisamento  dei  presupposti,  difetto  di  istruttoria e carenza di
motivazione.  Eccesso di potere per disparita' di trattamento, nonche'
per contraddittorieta' e manifesta irragionevolezza.
   La  ricorrente  ha  comunicato  al  Ministero  di  aver  effettuato
interventi  di  adeguamento di sue centrali a ciclo combinato, al fine
di  renderne  possibile  la qualificazione come impianti cogenerativi.
Ciononostante  la  decisione  impugnata  ha  seguitato  a trattare gli
impianti  (per  l'intero triennio 2005 - 2007) della Societa' come non
cogenerativi, con conseguente allocazione di quote in numero inferiore
al dovuto.
   Nel  ricorso  sono  state proposte le seguenti conclusioni: "Voglia
l'Ill.mo  Tribunale,  respinta  ogni  contraria  istanza,  annullare i
provvedimenti  impugnati,  previa, ove ritenuto necessario, rimessione
alla  Corte  di  Giustizia delle Comunita' Europee, ai sensi dell'art.
234  del  Trattato  CE,  della questione di validita' della nota della
Commissione  europea  del  22  febbraio 2006 n. DG ENV/C2/IB/sad/D(06)
3537.  Con  riserva  di chiedere nelle competenti sedi il risarcimento
del  danno  ingiusto  subito.  Con  vittoria  di  spese  e  onorari di
giudizio".
      Milano-Roma, 4 ottobre 2008.

                          Avv. Mario Bucello
 
T-08ABA2941 (A pagamento).
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