PREFETTURA DI PESCARA

(GU Parte Seconda n.18 del 14-2-2009)

Prot. n. 3225/14.7 Gab.
   Il prefetto della Provincia di Bergamo,
   Vista  la nota n. 66324 del giorno 21 gennaio 2009, con la quale la
Banca  d'Italia,  Filiale di L'Aquila, ha chiesto, su conforme istanza
della  Banca  Caripe  S.p.a.,  l'applicazione  per  l'Agenzia  n. 5 di
Pescara,  e  per gli sportelli della dipendenza di Lettomanoppello del
decreto  legislativo  del  15  gennaio  1948,  n.  1,  concernente  la
sospensione  dei  termini  legali  e convenzionali scadenti durante il
periodo  di  interruzione  delle  operazioni bancarie in dipendenza di
eventi eccezionali;
   Atteso che il mancato funzionamento degli anzidetti sportelli della
Banca   Caripe   Agenzia  n.  5  di  Pescara  e  della  dipendenza  di
Lettomanoppello  e'  dipeso  dall'astensione  dal lavoro del personale
dipendente nella intera giornata del 12 dicembre 2008;
   Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1;
                               Decreta:
   i  termini  legali  e convenzionali scaduti nel citato giorno e nei
cinque  successivi  sono  prorogati,  a favore degli sportelli bancari
indicati  in  premessa,  di  quindici giorni a decorrere dal giorno di
riapertura degli sportelli al pubblico.
   I titoli che si trovano giacenti presso le summenzionate dipendenze
durante  il  periodo  di  chiusura, dovranno essere muniti di apposita
dichiarazione  con  cui,  ai  sensi  dell'art.  3  del  citato decreto
legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata.
   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
      Pescara, 27 gennaio 2009

                             Il prefetto:
                                Orrei
 
C-092058 (Gratuito).
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