PREFETTURA DI CAMPOBASSO

(GU Parte Seconda n.33 del 21-3-2009)

Prot. n. 0012567.
   Il prefetto della Provincia di Campobasso,
   Vista  la  lettera  n.  221873  del  2  marzo 2009, con la quale la
Direzione  della Banca d'Italia, Filiale di Campobasso, segnala che, a
seguito   di   eventi  atmosferici  eccezionali  (nevicate  intense  e
persistenti)  le  Filiali  della  Banca Popolare di Lanciano e Sulmona
S.p.a.,  di  seguito  elencate,  non hanno regolarmente funzionato per
l'intera giornata del 19 febbraio 2009:
      Guglionesi;
      Montenero di Bisaccia;
   Considerato  che  con  la richiamata nota, la stessa Banca d'Italia
chiede  che  si  autorizzi,  ai  sensi  e  per gli effetti del decreto
legislativo  n. 1 del 15 gennaio 1948, la proroga dei termini legali e
convenzionali   scaduti  nel  suddetto  giorno  e  nei  cinque  giorni
successivi;
   Ritenuta la necessita' di provvedere al riguardo;
   Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
                               Decreta:
   il  mancato  funzionamento,  nel  giorno  19  febbraio  2009, delle
Filiali  della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.a. indicate in
premessa,  e'  riconosciuto  ai  sensi  e:  per  gli effetti di cui al
decreto  legislativo  15  gennaio  1948,  n. 1, come causato da evento
eccezionale  e  la  sua  durata  resta  limitata soltanto nel suddetto
giorno.
   I  termini  legali  e  convenzionali scaduti nel giorno 19 febbraio
2009,  nonche'  nei cinque giorni successivi sono, pertanto, prorogati
di quindici giorni.
   Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai
sensi dell'art. 31, legge 24 novembre 2000, n. 340.
      Campobasso, 5 marzo 2009

                             Il prefetto:
                                Pagano
 
C-093983 (Gratuito).
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