TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL LAZIO

(GU Parte Seconda n.58 del 21-5-2009)

                    NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
 
   ALFA ACCIAI S.P.A. (C.F. - P.I. 00988040176), in persona del legale
rappresentante  pro tempore geom. Amato Stabiumi, con sede in Brescia,
via  San  Polo, con gli avvocati Romina Zanvettor del foro di Brescia,
Maria  Bruschi del foro di Treviso, Laura Rainaldi e Salvatore Alberto
Romano del foro di Roma, ed elettivamente domiciliati presso lo studio
di  quest'ultimo  in  Roma in viale XXI Aprile n. 11, con ricorso R.G.
n.  1832/09  proposto  dinanzi  al TAR del Lazio (Sezione seconda bis)
contro  il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare,  in  persona del Ministro pro-tempore, il Comitato nazionale per
la  gestione  della  direttiva  2003/87/CE  e  per  la  gestione delle
attivita'  di  progetto  del  protocollo  di  Kyoto,  quale  Autorita'
Nazionale  Competente,  in persona del Direttore generale pro tempore,
il  Ministero  dello  sviluppo  economico  in persona del Ministro pro
tempore,  Agenzia  nazionale  per  la protezione dell'ambiente e per i
servizi  tecnici in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
ha  impugnato,  in  parte qua, chiedendone l'annullamento, del Decreto
del  28  febbraio  2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, con il quale e' stata approvata la Decisione di
Assegnazione  della quote di CO2, per il periodo 2008-2012, pubblicato
in  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 dicembre 2008,
Serie  generale, del relativo allegato, costituente parte integrante e
sostanziale  del  Decreto,  "la  proposta di Decisione di Assegnazione
delle  quote  di  CO2  per  il periodo 2008-2012 approvata ai sensi di
quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1 del D.Lgs. 4 aprile 2006 n.
216"  datata  20.02.2008,  nella parte in cui, in relazione al Settore
Acciaio,  determina:  la quantita' media di quote da assegnare per gli
impianti  esistenti  nel  periodo  2008-2012; la quantita' media annua
riservata   all'Assegnazione   agli   impianti  "nuovi  entranti"  che
entreranno in esercizio nel periodo 1.09.2006-31.12.2012; la quantita'
media  annua  totale,  comprensiva  della  riserva  da  destinare agli
impianti  "nuovi  entranti"  che  entreranno  in esercizio nel periodo
1.09.2006  - 31.12.2012; di tutti i documenti ivi richiamati, compresi
quelli  materialmente  ad  essa non allegati, anche se non conosciuti;
nonche'  l'annullamento  di  ogni  altro  atto  connesso  presupposto,
preordinato,  connesso  e  consequenziale, anche non conosciuto, ed in
particolare:  del  "Piano  Nazionale  di Assegnazione delle quote CO2,
2008-2012",  approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela  del  Territorio  e  del  Mare  e  il  Ministero dello Sviluppo
Economico  DEC/RAS/1448/2006  del  18  dicembre  2006 (di seguito "PNA
II"),  nella parte in cui, in relazione alle assegnazioni di quote CO2
effettuate  per  il  Settore  Acciaio, viene richiamato dalla suddetta
Decisione  di  Assegnazione del 20 febbraio 2008 quanto a coerenza dei
criteri  in  questa  adottati;  la  Deliberazione  n.  20/2008  del 27
novembre  2008  del  Comitato nazionale di gestione e attuazione della
Direttiva  2003/87/CE, preso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del   Territorio  e  del  Mare  Ministero  dello  Sviluppo  Economico,
pubblicata   in   Gazzetta   Ufficiale,  supplemento  ordinario  della
Repubblica Italina n. 291 del 13 dicembre 2008, Serie generale, avente
ad  oggetto "esecuzione della Decisione di Assegnazione delle quote di
CO2  per  il  periodo  2008-2012  elaborata  ai sensi dell'articolo 8,
comma  2,  lettera  c)  del  D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216 e successive
modifiche   ed   integrazioni,  in  osservanza  al  nulla  osta  della
Commissione  Europea",  ivi  incluso  l'allegato  I  costituente parte
integrante  e  sostanziale  alla  stessa,  nella parte in cui, e' data
esecuzione   alla  Decisione  di  Assegnazione  delle  quote  CO2  del
20.02.2008,  per  la  parte  riguardante l'Assegnazione per il periodo
2008-2012 di 194,511673 t milioni di quote di CO2 medie per anno ed il
rilascio  di  quote  per  l'anno  2008,  tramite  l'Assegnazione  alla
ricorrente  Acciaierie  di Sicilia S.p.a. di quote pari a 62.675 t per
gli  anni  2008-2012,  n.  aut. 195, elenco settoriale n. 4, di cui al
predetto allegato I. Con motivi aggiunti notificati il 6.04.2009, Alfa
Acciai  Spa  ha  impugnato,  in parte qua, chiedendone l'annullamento,
previo accoglimento dell'istanza cautelare, la Deliberazione n. 1/2009
del  26  gennaio  2009  del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio  e  del  Mare,  Comitato nazionale di gestione e attuazione
della   direttiva   2003/87/CE,  con  il  quale  e'  stata  deliberata
"l'esecuzione  della Decisione di Assegnazione della quote di CO2 agli
impianti   di  combustione  supplementari  o  parti  supplementari  di
impianti  di combustione, per il periodo 2008-2012, elaborata ai sensi
dell'art.  8,  comma  2,  lettera  c) del decreto legislativo 4 aprile
2006,  n.  216 e successive modifiche e integrazioni, in osservanza al
nulla osta della Commissione Europea" pubblicata in Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  Italiana  n. 30 il 6 febbraio 2009, Serie generale,
nonche'   del   relativo  allegato,  costituente  parte  integrante  e
sostanziale  della medesima Deliberazione n. 1/09, nella parte in cui,
in  relazione  all'elenco  settoriale  4,  impianti  di  produzione di
acciaio,  ha  determinato  per Alfa Acciai S.p.a la quantita' media di
quote  da  assegnare  per  impianti  a  forno  elettrico  nel  periodo
2008-2012 e rilasciata per l'anno 2008 per n. 53.873 t/CO2; di tutti i
documenti  ivi  richiamati,  compresi quelli materialmente ad essa non
allegati,  anche  se  non  conosciuti  e  di  ogni altro atto connesso
presupposto,   preordinato,   connesso  e  consequenziale,  anche  non
conosciuto.  Riservati  motivi  aggiunti  e  azione  risarcitoria.  La
ricorrente  lamenta  l'illegittimo  ritardo  nell'esplettamento  della
procedura   di   assegnazione,   la  sottoassegnazione  e  la  mancata
assegnazione  del  giusto  numero  di quote di emissione CO2 anche per
l'illegittima  esclusione  degli  impianti  dai  "nuovi  entranti", in
ragione  di vizi istruttori e decisori, nonche' dei criteri utilizzati
per   il   calcolo   delle   quote   da   assegnare,  denunciando:  I.
-Relativamente  al  ritardo  nell'approvazione  dei  provvedimenti  di
assegnazione  rispetto  ai  tempi previsti dalla Direttiva 2003/87/CE.
Violazione  di legge per contrasto e mancata applicazione degli art. 9
e  11 della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento e del Consiglio del 13
ottobre  2003,  degli  artt.  10  e 11 del D.lgs. n. 21 del 2006 degli
artt.  3  e  41 Cost., nonche' con il Protocollo di Kyoto - Violazione
dei  principi  dell'affidamento, della trasparenza e della pubblicita'
dei  provvedimenti  amministrativi.  Eccesso  di potere per difetto di
istruttoria  e  di  motivazione, disparita' di trattamento. Eccesso di
potere per sviamento. II. Relativamente all'esclusione, con disparita'
di   trattamento,   dei   forni   integrati  nel  sito  di  produzione
dell'acciaio  dagli oneri previsti dalla Direttiva 2003/87/CE, nonche'
relativamente  all'esclusione  dei propri impianti dal novero dei c.d.
"nuovi  entranti"  e alla carenza istruttoria. Violazione di legge per
contrasto e mancata applicazione degli art. 3, lett. h), art. 9, comma
1  e  11,  comma  2  e  3, allegato III della Direttiva 2003/87/CE del
Parlamento  e  del Consiglio del 13 ottobre 2003, degli artt. 1, lett.
m),  10,  comma  1 e 2, lett. b), 11 e 22, Allegato G, punti 4 e 5 del
D.lgs.  n.  21  del  2006  degli  artt.  3  e 41 Cost., nonche' con il
Protocollo  di  Kyoto  -Violazione  della legge n. 241/1990 in tema di
partecipazione   al  procedimento  amministrativo.  -  Violazione  dei
principi   della   trasparenza  e  della  pubblicita'  di  derivazione
comunitaria. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e disparita'
di  trattamento.  Sviamento  di  potere per indiscriminata esclusione.
III.  -  Relativamente  all'utilizzo  del  criterio  della  produzione
storica   nell'assegnazione   delle  quote  CO2.  Violazione  e  falsa
applicazione  della Direttiva 2003/87/CE (artt. 9 e 11), nonche' della
legge   n.   241/1990   in  tema  di  partecipazione  al  procedimento
amministrativo.  -  Eccesso  di potere per difetto di istruttoria e di
motivazione.   -   Contraddittorieta'   implicita   ed  esplicita  tra
provvedimenti,  ingiustizia  manifesta.  -  Disparita' di trattamento.
(MOTIVI  AGGIUNTI):  vizi  per  illegittimita'  derivata e propria. I.
Relativamente   al  ritardo  nell'approvazione  dei  provvedimenti  di
assegnazione  rispetto  ai  tempi previsti dalla Direttiva 2003/87/CE.
Violazione  di legge per contrasto e mancata applicazione degli art. 9
e  11 della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento e del Consiglio del 13
ottobre  2003,  degli  artt.  10  e 11 del D.lgs. n. 21 del 2006 degli
artt.  3  e  41 Cost., nonche' con il Protocollo di Kyoto - Violazione
dei  principi  dell'affidamento, della trasparenza e della pubblicita'
dei  provvedimenti  amministrativi.  Eccesso  di potere per difetto di
istruttoria  e  di  motivazione, disparita' di trattamento. Eccesso di
potere per sviamento. II. Relativamente all'esclusione, con disparita'
di   trattamento,   dei   forni   integrati  nel  sito  di  produzione
dell'acciaio  dagli oneri previsti dalla Direttiva 2003/87/CE, nonche'
relativamente  all'esclusione  dei propri impianti dal novero dei c.d.
"nuovi entranti" e alla carenza istruttoria per omessa verificazione e
certificazione  dei  dati. Violazione di legge per contrasto e mancata
applicazione  degli  art. 3, lett. h), art. 9, comma 1 e 11, comma 2 e
3,  allegato  III  della  Direttiva  2003/87/CE  del  Parlamento e del
Consiglio  del 13 ottobre 2003, degli artt. 1, lett. m), 10, comma 1 e
2,  lett.  b),  11  e 22, Allegato G, punti 4 e 5 del D.lgs. n. 21 del
2006  degli  artt.  3  e  41 Cost., nonche' con il Protocollo di Kyoto
-Violazione  della  legge  n.  241/1990  in  tema di partecipazione al
procedimento   amministrativo.   -   Violazione   dei  principi  della
trasparenza e della pubblicita' di derivazione comunitaria. Eccesso di
potere  per  difetto  di  istruttoria  e  disparita'  di  trattamento.
Sviamento   di   potere   per   indiscriminata   esclusione.   III.  -
Relativamente  all'utilizzo  del  criterio  della  produzione  storica
nell'assegnazione  delle  quote  CO2.  Violazione e falsa applicazione
della  Direttiva  2003/87/CE  (artt.  9  e 11), nonche' della legge n.
241/1990  in  tema di partecipazione al procedimento amministrativo. -
Eccesso  di  potere  per  difetto  di  istruttoria e di motivazione. -
Contraddittorieta'   implicita   ed   esplicita   tra   provvedimenti,
ingiustizia  manifesta.  - Disparita' di trattamento. Istanza proposta
in via cautelare: ordinarsi il riesame dei provvedimenti impugnati con
specifico   riguardo  ai  profili  dedotti  dalla  ricorrente  e,  per
l'effetto,  assegnare  le  quote  di  CO2 per l'anno 2008, quanto meno
quelle  risultanti  necessarie  ad  ovviare  il danno prospettato alla
ricorrente.  Nel  merito:  annullarsi  gli  atti  impugnati; riservati
motivi  aggiunti e azione risarcitoria; in ogni caso, con rifusione di
spese  ed  onorari  di  lite,  ivi compreso il rimborso del contributo
unificato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 c. 6bis D.P.R.
n.  115/2002  e ss.mm.ii.. In via istruttoria si producono in separato
allegato  i documenti indicati in esposto. Con ordinanza n. 534 del 23
aprile  2009,  comunicata  l'8 maggio 2009 alla ricorrente, la sezione
Seconda  bis  del  TAR  del Lazio ha ordinato alla parte ricorrente di
procedere  all'integrazione del contraddittorio, nel termine di trenta
giorni  dalla  comunicazione, attraverso al notifica del ricorso e dei
motivi  aggiunti  a  tutti  i soggetti inseriti nel citato allegato al
provvedimento  in  contestazione  attraverso  l'utilizzo  dei pubblici
proclami,  mediante  idonea  pubblicazione in Gazzetta Ufficiale anche
senza   indicazione   nominativa   delle   parti.  L'integrazione  del
contraddittorio  e'  fatta  ai  sensi dell'art. 21, comma 1 della L. 6
dicembre 1971 n. 1034 nei confronti delle aziende operanti nei settori
regolati   dalla   Direttiva  europea  2003/87/CE  e  riportati  negli
allegati  dei  provvedimento  impugnati rispettivamente con il ricorso
principale   e   con   quello   per   motivi  aggiunti,  da  ritenersi
controinteressate, le quali potranno costituirsi nelle forme di legge.
Brescia-Roma,  9 febbraio 2009 e 2 aprile 2009 (motivi aggiunti). Avv.
Romina  Zanvettor  Avv.  Maria  Bruschi  Prof.  Avv. Salvatore Alberto
Romano

                        Avv. Romina Zanvettor
 
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