TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL LAZIO

(GU Parte Seconda n.58 del 21-5-2009)

                    NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
 
   ACCIAIERIE  DI SICILIA S.P.A. (C.F. - P.I. 03490290875), in persona
del  legale  rappresentante  pro tempore geom. Giorgio Bonfadelli, con
sede in Catania, Stradale passo Cavaliere 1/A, con gli avvocati Romina
Zanvettor  del  foro  di  Brescia,  Maria Bruschi del foro di Treviso,
Laura  Rainaldi  e  Salvatore  Alberto  Romano  del  foro  di Roma, ed
elettivamente  domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma in
viale  XXI  Aprile n. 11, con ricorso R.G. n. 1833/09 proposto dinanzi
al   TAR   del   Lazio  (Sezione  seconda  bis)  contro  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona del
Ministro  pro-tempore,  il  Comitato  nazionale  per la gestione della
direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attivita' di progetto del
protocollo  di Kyoto, quale Autorita' Nazionale Competente, in persona
del  Direttore  generale  pro  tempore,  il  Ministero  dello sviluppo
economico  in  persona del Ministro pro tempore, Agenzia nazionale per
la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici in persona del suo
legale  rappresentante  pro  tempore,  ha  impugnato,  in  parte  qua,
chiedendone  l'annullamento,  del  Decreto  del  28  febbraio 2008 del
Ministero  dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con
il  quale  e' stata approvata la Decisione di Assegnazione della quote
di  CO2,  per  il  periodo 2008-2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  Italiana  il  13 dicembre 2008, Serie generale, del
relativo  allegato,  costituente  parte  integrante  e sostanziale del
Decreto,  "la proposta di Decisione di Assegnazione delle quote di CO2
per  il  periodo  2008-2012  approvata  ai  sensi  di quanto stabilito
dall'articolo  11,  comma  1  del  D.Lgs. 4 aprile 2006 n. 216" datata
20.02.2008,  nella  parte  in  cui,  in  relazione al Settore Acciaio,
determina:  la  quantita' media di quote da assegnare per gli impianti
esistenti  nel  periodo  2008-2012; la quantita' media annua riservata
all'Assegnazione  agli  impianti  "nuovi  entranti"  che entreranno in
esercizio  nel  periodo 1.09.2006-31.12.2012; la quantita' media annua
totale,  comprensiva  della  riserva da destinare agli impianti "nuovi
entranti"   che  entreranno  in  esercizio  nel  periodo  1.09.2006  -
31.12.2012;  di  tutti  i  documenti  ivi  richiamati, compresi quelli
materialmente  ad  essa non allegati, anche se non conosciuti; nonche'
l'annullamento  di  ogni altro atto connesso presupposto, preordinato,
connesso  e  consequenziale,  anche non conosciuto, ed in particolare:
del  "Piano  Nazionale  di  Assegnazione  delle quote CO2, 2008-2012",
approvato  con  Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio  e  del  Mare  e  il  Ministero  dello  Sviluppo  Economico
DEC/RAS/1448/2006  del  18  dicembre 2006 (di seguito "PNA II"), nella
parte  in  cui, in relazione alle assegnazioni di quote CO2 effettuate
per  il  Settore Acciaio, viene richiamato dalla suddetta Decisione di
Assegnazione  del  20  febbraio  2008 quanto a coerenza dei criteri in
questa  adottati; la Deliberazione n. 20/2008 del 27 novembre 2008 del
Comitato   nazionale   di   gestione   e  attuazione  della  Direttiva
2003/87/CE,  preso  il  Ministero  dell'Ambiente  e  della  Tutela del
Territorio  e  del Mare Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicata
in  Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario della Repubblica Italina
n.  291  del  13  dicembre  2008,  Serie  generale,  avente ad oggetto
"esecuzione  della Decisione di Assegnazione delle quote di CO2 per il
periodo 2008-2012 elaborata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera
c)  del  D.Lgs.  4  aprile  2006,  n.  216  e  successive modifiche ed
integrazioni,  in osservanza al nulla osta della Commissione Europea",
ivi  incluso  l'allegato  I costituente parte integrante e sostanziale
alla  stessa, nella parte in cui, e' data esecuzione alla Decisione di
Assegnazione  delle quote CO2 del 20.02.2008, per la parte riguardante
l'Assegnazione  per  il  periodo  2008-2012 di 194,511673 t milioni di
quote  di  CO2 medie per anno ed il rilascio di quote per l'anno 2008,
tramite l'Assegnazione alla ricorrente Acciaierie di Sicilia S.p.a. di
quote  pari  a  12.379  t  per gli anni 2008-2012, n. aut. 814, elenco
settoriale  n.  4,  di cui al predetto allegato I. Con motivi aggiunti
notificati  il  6.04.2009,  Acciaierie di Sicilia Spa ha impugnato, in
parte    qua,    chiedendone   l'annullamento,   previo   accoglimento
dell'istanza cautelare, la Deliberazione n. 1/2009 del 26 gennaio 2009
del  Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
Comitato   nazionale   di   gestione   e  attuazione  della  direttiva
2003/87/CE,  con  il  quale  e'  stata  deliberata "l'esecuzione della
Decisione  di  Assegnazione  della  quote  di  CO2  agli  impianti  di
combustione   supplementari  o  parti  supplementari  di  impianti  di
combustione, per il periodo 2008-2012, elaborata ai sensi dell'art. 8,
comma  2,  lettera  c) del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e
successive modifiche e integrazioni, in osservanza al nulla osta della
Commissione   Europea"   pubblicata   in   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica  Italiana n. 30 il 6 febbraio 2009, Serie generale, nonche'
del  relativo  allegato,  costituente  parte  integrante e sostanziale
della medesima Deliberazione n. 1/09, nella parte in cui, in relazione
all'elenco  settoriale  4,  impianti  di  produzione  di  acciaio,  ha
determinato  per  Acciaierie  di  Sicilia  S.p.a la quantita' media di
quote  da  assegnare  per  impianti  a  forno  elettrico  nel  periodo
2008-2012 e rilasciata per l'anno 2008 per n. 16.425 t/CO2; di tutti i
documenti  ivi  richiamati,  compresi quelli materialmente ad essa non
allegati,  anche  se  non  conosciuti  e  di  ogni altro atto connesso
presupposto,   preordinato,   connesso  e  consequenziale,  anche  non
conosciuto.  Riservati  motivi  aggiunti  e  azione  risarcitoria.  La
ricorrente  lamenta  l'illegittimo  ritardo  nell'esplettamento  della
procedura   di   assegnazione,   la  sottoassegnazione  e  la  mancata
assegnazione  del  giusto  numero  di quote di emissione CO2 anche per
l'illegittima  esclusione  degli  impianti  dai  "nuovi  entranti", in
ragione  di vizi istruttori e decisori, nonche' dei criteri utilizzati
per   il   calcolo   delle   quote   da   assegnare,  denunciando:  I.
-Relativamente  al  ritardo  nell'approvazione  dei  provvedimenti  di
assegnazione  rispetto  ai  tempi previsti dalla Direttiva 2003/87/CE.
Violazione  di legge per contrasto e mancata applicazione degli art. 9
e  11 della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento e del Consiglio del 13
ottobre  2003,  degli  artt.  10  e 11 del D.lgs. n. 21 del 2006 degli
artt.  3  e  41 Cost., nonche' con il Protocollo di Kyoto - Violazione
dei  principi  dell'affidamento, della trasparenza e della pubblicita'
dei  provvedimenti  amministrativi.  Eccesso  di potere per difetto di
istruttoria  e  di  motivazione, disparita' di trattamento. Eccesso di
potere per sviamento. II. Relativamente all'esclusione, con disparita'
di   trattamento,   dei   forni   integrati  nel  sito  di  produzione
dell'acciaio  dagli oneri previsti dalla Direttiva 2003/87/CE, nonche'
relativamente  all'esclusione  dei propri impianti dal novero dei c.d.
"nuovi   entranti".  Violazione  di  legge  per  contrasto  e  mancata
applicazione  degli  art. 3, lett. h), art. 9, comma 1 e 11, comma 2 e
3,  allegato  III  della  Direttiva  2003/87/CE  del  Parlamento e del
Consiglio  del 13 ottobre 2003, degli artt. 1, lett. m), 10, comma 1 e
2,  lett.  b),  11  e 22, Allegato G, punti 4 e 5 del D.lgs. n. 21 del
2006  degli  artt.  3  e  41 Cost., nonche' con il Protocollo di Kyoto
-Violazione  della  legge  n.  241/1990  in  tema di partecipazione al
procedimento   amministrativo.   -   Violazione   dei  principi  della
trasparenza e della pubblicita' di derivazione comunitaria. Eccesso di
potere   per   difetto  di  istruttoria  e  mancanza  di  motivazione.
Sviamento  di  potere  per  indiscriminata  esclusione e disparita' di
trattamento.  III.  -  Relativamente  all'utilizzo  del criterio della
produzione  storica  nell'assegnazione  delle  quote CO2. Violazione e
falsa  applicazione della Direttiva 2003/87/CE (artt. 9 e 11), nonche'
della  legge  n.  241/1990  in  tema di partecipazione al procedimento
amministrativo.  -  Eccesso  di potere per difetto di istruttoria e di
motivazione.   -   Contraddittorieta'   implicita   ed  esplicita  tra
provvedimenti,  ingiustizia  manifesta.  -  Disparita' di trattamento.
(MOTIVI  AGGIUNTI):  vizi  per  illegittimita'  derivata e propria. I.
Relativamente   al  ritardo  nell'approvazione  dei  provvedimenti  di
assegnazione  rispetto  ai  tempi previsti dalla Direttiva 2003/87/CE.
Violazione  di legge per contrasto e mancata applicazione degli art. 9
e  11 della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento e del Consiglio del 13
ottobre  2003,  degli  artt.  10  e 11 del D.lgs. n. 21 del 2006 degli
artt.  3  e  41 Cost., nonche' con il Protocollo di Kyoto - Violazione
dei  principi  dell'affidamento, della trasparenza e della pubblicita'
dei  provvedimenti  amministrativi.  Eccesso  di potere per difetto di
istruttoria  e  di  motivazione, disparita' di trattamento. Eccesso di
potere per sviamento. II. Relativamente all'esclusione, con disparita'
di   trattamento,   dei   forni   integrati  nel  sito  di  produzione
dell'acciaio  dagli oneri previsti dalla Direttiva 2003/87/CE, nonche'
relativamente  all'esclusione  dei propri impianti dal novero dei c.d.
"nuovi entranti" e alla carenza istruttoria per omessa verificazione e
certificazione  dei  dati. Violazione di legge per contrasto e mancata
applicazione  degli  art. 3, lett. h), art. 9, comma 1 e 11, comma 2 e
3,  allegato  III  della  Direttiva  2003/87/CE  del  Parlamento e del
Consiglio  del 13 ottobre 2003, degli artt. 1, lett. m), 10, comma 1 e
2,  lett.  b),  11  e 22, Allegato G, punti 4 e 5 del D.lgs. n. 21 del
2006  degli  artt.  3  e  41 Cost., nonche' con il Protocollo di Kyoto
-Violazione  della  legge  n.  241/1990  in  tema di partecipazione al
procedimento   amministrativo.   -   Violazione   dei  principi  della
trasparenza e della pubblicita' di derivazione comunitaria. Eccesso di
potere  per  difetto  di  istruttoria  e  disparita'  di  trattamento.
Sviamento   di   potere   per   indiscriminata   esclusione.   III.  -
Relativamente  all'utilizzo  del  criterio  della  produzione  storica
nell'assegnazione  delle  quote  CO2.  Violazione e falsa applicazione
della  Direttiva  2003/87/CE  (artt.  9  e 11), nonche' della legge n.
241/1990  in  tema di partecipazione al procedimento amministrativo. -
Eccesso  di  potere  per  difetto  di  istruttoria e di motivazione. -
Contraddittorieta'   implicita   ed   esplicita   tra   provvedimenti,
ingiustizia  manifesta.  - Disparita' di trattamento. Istanza proposta
in via cautelare: ordinarsi il riesame dei provvedimenti impugnati con
specifico   riguardo  ai  profili  dedotti  dalla  ricorrente  e,  per
l'effetto,  assegnare  le  quote  di  CO2 per l'anno 2008, quanto meno
quelle  risultanti  necessarie  ad  ovviare  il danno prospettato alla
ricorrente.  Nel  merito:  annullarsi  gli  atti  impugnati; riservati
motivi  aggiunti e azione risarcitoria; in ogni caso, con rifusione di
spese  ed  onorari  di  lite,  ivi compreso il rimborso del contributo
unificato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 c. 6bis D.P.R.
n.  115/2002  e ss.mm.ii.. In via istruttoria si producono in separato
allegato  i documenti indicati in esposto. Con ordinanza n. 535 del 23
aprile  2009,  comunicata  l'8 maggio 2009 alla ricorrente, la sezione
Seconda  bis  del  TAR  del Lazio ha ordinato alla parte ricorrente di
procedere  all'integrazione del contraddittorio, nel termine di trenta
giorni  dalla  comunicazione, attraverso al notifica del ricorso e dei
motivi  aggiunti  a  tutti  i soggetti inseriti nel citato allegato al
provvedimento  in  contestazione  attraverso  l'utilizzo  dei pubblici
proclami,  mediante  idonea  pubblicazione in Gazzetta Ufficiale anche
senza   indicazione   nominativa   delle   parti.  L'integrazione  del
contraddittorio  e'  fatta  ai  sensi dell'art. 21, comma 1 della L. 6
dicembre 1971 n. 1034 nei confronti delle aziende operanti nei settori
regolati   dalla   Direttiva  europea  2003/87/CE  e  riportati  negli
allegati  dei  provvedimento  impugnati rispettivamente con il ricorso
principale   e   con   quello   per   motivi  aggiunti,  da  ritenersi
controinteressate, le quali potranno costituirsi nelle forme di legge.
Brescia-Roma,  9 febbraio 2009 e 2 aprile 2009 (motivi aggiunti). Avv.
Romina  Zanvettor  Avv.  Maria  Bruschi  Prof.  Avv. Salvatore Alberto
Romano

                        Avv. Romina Zanvettor
 
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