TAR PUGLIA
Sezione di Lecce

(GU Parte Seconda n.64 del 6-6-2009)

  Con ordinanza n. 46/2009 la sez. III del TAR  Puglia  -  Lecce,  ha
disposto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei
confronti  di  tutti  i  soggetti  partecipanti  al  bando   pubblico
«Principi Attivi - Giovani Idee per una  Puglia  migliore»,  promosso
dalla Regione Puglia, e utilmente collocati in graduatoria in  quanto
portatori  di  un  interesse  qualificato  alla   conservazione   del
provvedimento impugnato, in relazione al ricorso n.  528/09  proposto
da Muci Luigi e Musardo  Alessandra,  difesi  dall'avv.  A.  Musardo,
contro  la  Regione  Puglia  ed  altri,  per  l'annullamento,  previa
sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale  n.  46
del 23 dicembre 2008, pubblicata sul BUR Puglia n. 18 del 29  gennaio
2009, dei verbali della commissione esaminatrice regionale dai numeri
1 a 16 del 2008, delle eventuali convenzioni stipulate medio  tempore
in attuazione della determinazione dirigenziale impugnata, del  bando
di concorso pubblico, della nota prot. AOO 156/27/02/2009/0000188, di
ogni   altro   atto   presupposto,   connesso   e/o    consequenziale
pregiudizievole  per  le  ragioni  dei  ricorrenti  nonche'  per   la
declaratoria del diritto dei ricorrenti al finanziamento del progetto
proposto.   Sono   state   dedotte   le    seguenti    censure:    1.
contraddittorieta',  illogicita'   e   disparita'   di   trattamento.
Violazione del bando di concorso  e  del  principio  di  trasparenza,
eccesso di potere e difetto di motivazione; 2. eccesso di potere  per
difetto di istruttoria, illogicita' e contraddittorieta'.  Violazione
del principio di ragionevolezza. Con decreto presidenziale  n.  15/09
il TAR Puglia - Lecce, ha, altresi', autorizzato  i  ricorrenti  alla
notifica a mezzo pubblici proclami dei motivi aggiunti con i quali, a
seguito del deposito in giudizio della determinazione dirigenziale n.
3 del 21 gennaio 2009, pubblicata sul BUR Puglia n. 62 del 23  aprile
2009, veniva impugnato anche tale ultimo  provvedimento  mediante  le
seguenti censure: 1. incompetenza, eccesso di  potere  e  carenza  di
motivazione; 2. violazione del principio di  tutela  dell'affidamento
ed eccesso di potere. Chiunque  abbia  interesse  potra'  costituirsi
nelle forme di legge. 
    Lecce, 20 maggio 2009 

                       Avv. Alessandra Musardo 

 
C-097308
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