PREFETTURA DI FIRENZE

(GU Parte Seconda n.67 del 13-6-2009)

Prot. n. 9825/2009/14-2 Gab.

  Il prefetto della Provincia di Firenze, 
  Vista la nota n. 284364 datata 17 marzo 2009, con la quale la Banca
d'Italia,  sede  di  Firenze,  ha  comunicato  che  i   sottoindicati
sportelli del Monte dei Paschi  di  Siena  S.p.a.  non  hanno  potuto
funzionare regolarmente nell'intero pomeriggio del  giorno  10  marzo
2009, a causa di un'assemblea del personale ed ha chiesto la  proroga
dei termini legali e convenzionali scaduti  in  detto  giorno  o  nei
cinque giorni successivi: 
    Empoli Ag. 1, Fucecchio, Cerreto Guidi, Sovigliana; 
  Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui  all'art.
1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
  Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo; 
                              Decreta: 
  ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948,
n. 1,  e'  riconosciuta  essere  causata  da  eventi  eccezionali  la
chiusura  delle  Filiali  del  Monte  dei  Paschi  di  Siena   S.p.a.
nell'intero pomeriggio del giorno 10 marzo 2009; pertanto  i  termini
legali e convenzionali sono  prorogati  in  favore  delle  suindicate
Filiali  di  15  giorni  a  decorrere  dal  primo  giorno  lavorativo
successivo alla data di cui sopra. 
    Firenze, 29 maggio 2009 

                            Il prefetto: 
                             De Martino 

 
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