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Errata corrige
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Prot. n. 8989/09/14-2 Gab. Il prefetto della Provincia di Firenze, Vista la nota n. 271784 datata 12 marzo 2009, con la quale la Banca d'Italia, sede di Firenze, ha comunicato che i sottoindicati sportelli del Monte dei Paschi di Siena S.p.a. non hanno potuto funzionare regolarmente negli interi pomeriggi dei giorni anch'essi sotto specificati, a causa di un'assemblea sindacale del personale, ed ha chiesto la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti in detti giorni o nei cinque giorni successivi: 3 marzo 2009 Agenzia Osmannoro, 4 marzo 2009 Agenzie di San Casciano Val di Pesa e Greve in Chianti, 5 marzo 2009 Agenzie Firenze 1, 2 3, 6, 7, 14, 18, 20, 21, 22, 25, 27, San Piero a Ponti, Signa, Vingone, 9 marzo 2009 Agenzie Castelfiorentino, Certaldo, Granaiolo, Montaione; Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo; Decreta: ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, e' riconosciuta essere causata da eventi eccezionali la chiusura delle Filiali del Monte dei Paschi di Siena nei giorni sopra specificati; pertanto i termini legali e convenzionali sono prorogati in favore delle suindicate Filiali di 15 giorni a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alle date di cui sopra. Firenze, 29 maggio 2009 Il prefetto: De Martino C-097562 (Gratuito)