TRIBUNALE DI BIELLA

(GU Parte Seconda n.67 del 13-6-2009)

                       RICORSO PER CONCORDATO 
                      EX ART. 214 R.D. 267/1942 

  BORGOSESIA GESTIONI SGR S.P.A., con sede in Biella, C.F.  e  P.IVA.
02207130028,   in   persona   del   Presidente   del   Consiglio   di
Amministrazione Mauro Girardi, per nome e conto  di  Gioiello,  fondo
comune di investimento immobiliare dalla stessa promosso  e  gestito,
rappresentata e difesa, per delega in calce al presente  atto,  dagli
avv.ti Marco Sormano e Andrea Basso, presso il cui studio in  Biella,
Via Pietro Volpi n. 6 (fax 0152431706), e' elettivamente domiciliata,
propone ai creditori della Filati  Bertrand  Spa  in  amministrazione
straordinaria, ai sensi dell'art. 214 del R.D. 267/1942, il  seguente
concordato. 
  1. LA SOCIETA' DEBITRICE 
    Filati  Bertrand  Spa  e'  stata  sottoposta  alla  procedura  di
amministrazione straordinaria ex l. 3.4.1979 n. 95, con  D.M.  del  7
Luglio 1990, al pari  delle  societa'  Bertrand  Finanziaria  S.p.A.,
Finanziaria  Tessile  Bertrand  S.p.A.  e  Nova  Edil  S.p.A.,  tutte
appartenenti al c.d. Gruppo Bertrand. 
  2. IL PROPONENTE-ASSUNTORE DEL CONCORDATO. 
    Borgosesia Gestioni SGR Spa e' societa' autorizzata all'esercizio
dell'attivita' di gestione  collettiva  del  risparmio  in  forza  di
provvedimento della Banca d'Italia in data 8 febbraio 2006. 
    La stessa risulta controllata da Borgosesia Spa, societa' quotata
sul mercato Expandi promosso e  gestito  da  Borsa  Italiana,  ed  e'
iscritta all'elenco generale di cui all'art. 113 TUB. 
    Il patrimonio netto del gruppo Borgosesia  al  30  aprile  scorso
risulta pari a Euro 176.970.378 
  3. CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO. 
    Borgosesia Gestioni SGR Spa, in qualita' di  "terzo"  propone  ai
creditori della Filati Bertrand Spa, essendo stata a cio' autorizzata
con apposito provvedimento del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico
emesso in data 16 aprile 2009 (doc. 1) e a seguito  di  deliberazione
del suo consiglio di amministrazione in data 5 giugno 2009 (doc.  2),
un  concordato  nei  termini  espressi  nel  successivo  paragrafo  5
assumendosi l'obbligo  di  adempiere  alle  relative  obbligazioni  a
fronte del trasferimento alla stessa  di  tutte  le  attivita'  della
procedura,  fatta  salva   la   facolta'   di   rinuncia   al   detto
trasferimento; in tale ultima ipotesi, l'assunzione degli impegni  di
pagamento di cui ai punti che  seguono  avverra'  a  mero  titolo  di
garanzia dell'adempimento degli obblighi concordatari. 
    Il  concordato  proposto  consente  di  ripartire  ai   creditori
concorrenti, in tempi senz'altro non comparabili con quelli necessari
per   il   completamento   della   liquidazione   concorsuale,    una
significativa   percentuale   dei   propri    crediti,    in    tempi
ragionevolmente brevi, come sara' infra specificato. 
  4. SITUAZIONE DEBITORIA E ATTIVO PATRIMONIALE  DI  FILATI  BERTRAND
SPA. 
    Lo stato passivo  di  Filati  Bertrand  SpA  rappresentato  nella
seguente tabella 1 e meglio dettagliato nel  documento  riepilogativo
che si produce (doc. 3) riporta la situazione debitoria alla data del
28.04.2009. 
    Lo stesso recepisce gli effetti portati dalle diverse opposizioni
e dalle insinuazioni tardive, azioni queste ultime che - salvo quanto
espressamente ivi indicato - risultano  a  oggi  tutte  definite  con
provvedimenti non piu' impugnabili: 
TABELLA 1 
  FILATI  BERTRAND                  STATO   PASSIVO                  
RESIDUO ST. PASSIVO 
                                                                   AL
28.04.2009                              AL 28.04.2009 
    
  Privilegiati           9.510.305,02           43.613,47 
  Chirografari integralmente 
    soddisfatti           8.951.080,31            0 
  Chirografi parzialmente 
    soddisfatti                1.611.502,61           31.478,74 
  Chirografari      attuali                 47.362.399,86            
21.728.038,23 
  TOTALE     STATO     PASSIVO                67.435.287,80          
21.803.130,45 
   Le passivita' sopra riportate debbono poi essere  incrementate  in
ragione delle spese di  procedura  da  assolversi  in  "prededuzione"
stimate pari ad Euro 270.485,05 come da tabella 2 
TABELLA 2 
  FILATI BERTRAND        SPESE IN PREDEDUZIONE 
    
  Fornitori al 28.02.09         0 
  Fatture da ricevere al 31.12.09        75.219,50 
  Organi della procedura al 31.12.09        82.933,60 
  Riparti autorizzati da pagare          46.271,95 
  Debiti previdenziali      0 
  Fondo costi chiusura, imprevisti 
    nonche' oneri di vigilanza su 
    esecuzione concordato          66.000,00 
  TOTALE PREDEDUZIONI       270.485,05  
  L'attivo della procedura, sulla cui entita' e'  imprescindibilmente
proposto il presente concordato, e'  rappresentato,  al  28  febbraio
2009, dalle voci risultanti dalla tabella 3 sotto riportata: 
TABELLA 3 
  FILATI BERTRAND                        ATTIVO 
    
  Crediti erariali 
    (escluse RA su int.c/c bancari al 28.02.09)   443.152,50 
  Crediti verso soc. del gruppo per rivalse       23.064,12 
  Credito verso MaglificioTrevi Gloria        359.556,83 
  Crediti verso Istituti previdenziali               74.402,72 
  Liquidita' (esclusi interessi al 28.02.09)     4.711.752,41 
  Ratei attivi interessi              25.830,00 
  TOTALE ATTIVITA'  5.637.758,58  
  In particolare, la  liquidita'  sopra  indicata  risulta  in  parte
composta di titoli di stato, per quanto  meno  Euro  4.200.000,00;  a
fronte di tali titoli, la presente proposta concordataria  presuppone
che la  vendita  entro  il  termine  previsto  per  il  pagamento  ai
creditori non comporti oneri di sorta a carico della proponente. 
  5. IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA. 
    Il concordato che viene proposto ai creditori di Filati  Bertrand
Spa  in  amministrazione   straordinaria   prevede,   con   efficacia
liberatoria    per    la    stessa,     a     carico     dell'attuale
proponente-assuntore: 
      a. il pagamento dei  debiti  prededucibili  (nella  misura  che
sara' definitivamente quantificata dagli organi della procedura entro
e non oltre la data del decreto di omologa), che avverra' entro e non
oltre trenta giorni decorrenti : 
      -in caso di mancanza di opposizioni all'omologa, dalla data  di
deposito del decreto di omologa; 
      -in  caso   di   opposizioni   all'omologa,   dalla   data   di
definitivita' del decreto di omologa ovvero,  se  anteriore  ,  dalla
scadenza del termine per l'esercizio della facolta' di rinuncia  alla
presente proposta di cui al paragrafo 6 bis n. 2 
      b. il pagamento, entro il medesimo termine di cui al punto  che
precede,  dell'importo  massimo  di  Euro  43.613,47  a  favore   dei
creditori privilegiati cosi' come indicati in Tabella 1.; 
      c. il pagamento, entro il medesimo termine di cui al punto  a),
ai creditori chirografari ammessi, dell'importo di Euro  4.382.833,44
pari oggi, sulla base dei dati  risultanti  ai  fini  della  presente
proposta, al 20,14% degli stessi crediti (determinato sulla base  del
credito residuo, al netto dei precedenti riparti),  fatti  salvi  gli
effetti dei pagamenti di crediti infragruppo, che  porteranno  ad  un
netto miglioramento del riparto a favore dei  creditori  chirografari
come indicato al punto 8.3; 
      d. il  pagamento,  entro  30  giorni  dalla  definitivita'  del
provvedimento con  cui  sara'  stata  decisa,  o  comunque  transatta
(ovvero, in caso di  mancata  transazione  o  decisione  prima  della
definitivita'  dell'omologa   del   concordato,   il   corrispondente
accantonamento)  l'eventuale   insinuazione   tardiva   del   credito
"Olimpias", di un importo complessivo non superiore a Euro 350.000  a
beneficio del medesimo. 
  Con specifico riferimento al riparto chirografari, va precisato che
risulta dalla situazione patrimoniale  di  Filati  Bertrand  e  dagli
stati passivi delle societa' del Gruppo Bertrand, che Filati Bertrand
Spa vanta nei confronti delle societa' del  Gruppo  Bertrand  crediti
per gli importi riportati nella tabella 4 che segue: 
TABELLA 4 
  DEBITORE     IMPORTO AMMESSO      IMPORTO RESIDUO 
    
  Nova Edil                293.270,72          87.981,22 
  Finanziaria 
    Tessile Bertrand      129.557,06      38.219,33 
   Dandosi atto che per la predetta societa', del  pari  assoggettata
alla medesima procedura di amministrazione straordinaria,  a  seguito
di autorizzazione ministeriale del 16  aprile  2009,  l'esponente  ha
proposto ricorso per concordato  ai  sensi  dell'art.  214  l.  fall.
(doc.ti 4-6), in forza de qual - al  rispetto  delle  condizioni  ivi
indicate - viene  prevista  la  percentuale  di  soddisfacimento  del
predetto credito (determinata sulla  base  del  credito  residuo,  al
netto dei precedenti riparti) nella misura esposta in tabella 5. 
TABELLA 5 
  DEBITORE          %          IMPORTO PREVISTO 
    
  Nova Edil Spa         50,27%        44.228,16 
  Finanziaria Tessile 
    Bertrand Zero (1) 
  (1)  Non  sono  previsti  effetti  sui  pagamenti  infragruppo   in
considerazione del maggior credito di  Finanziaria  Tessile  Bertrand
nei confronti di Filati Bertrand 
    
   Per effetto di quanto  sopra,  ai  creditori  chirografari  verra'
quindi verosimilmente corrisposto un ammontare  complessivo  di  Euro
4.427.061,04 pari al 20,35% dell'ammontare residuo dei loro  crediti,
determinato al netto dei riparti gia' eseguiti. 
  Rimane inoltre inteso che qualora le spese di  procedura  e  quelle
comunque da assolversi in prededuzione e/o  in  privilegio  dovessero
essere superiori o inferiori all'importo di Euro 314.098,53,  secondo
la stima aggiornata dai Commissari il 28.02.2009, da maggiorarsi  del
credito Olimpias sino alla concorrenza massima di Euro 350.000,00  di
cui  alla  lettera  d),  la  relativa  differenza   verra'   portata,
rispettivamente, a decremento od incremento delle somme indicate alla
precedente lettera c). 
  Qualora quindi la domanda di ammissione al  passivo  indicata  alla
precedente  lettera  d)  (Olimpias)  venisse  respinta  con  sentenza
passata in giudicato, le somme destinate  al  soddisfo  del  relativo
credito verranno ripartite proporzionalmente a favore  dei  creditori
chirografari. 
  Con la sola eccezione per i costi  in  prededuzione  connessi  alla
procedura, gli impegni assunti da Borgosesia Gestioni SGR Spa,  quale
proponente-assuntore del concordato, sono limitati e riferiti ai soli
creditori  che   risultano   ammessi   allo   stato   passivo,   come
tassativamente individuati negli elenchi allegati al presente ricorso
e a quelli che dovessero proporre, presso la  competente  cancelleria
del Tribunale,  domanda  tardiva  di  ammissione  entro  la  data  di
deposito del presente ricorso. 
  Eventuali    domande    di    insinuazione    tardiva    depositate
successivamente  al  deposito  in  Tribunale  del  presente  ricorso,
comporteranno  una  corrispondente  diminuzione   delle   percentuali
proposte per il riparto dei chirografari. 
  Le  percentuali  proposte   subiranno   fino   alla   definitivita'
dell'omologa  aumenti  per   effetto   dell'incremento   delle   sole
disponibilita' liquide derivanti dalla maturazione dei frutti  civili
sull'attivo concorsuale. 
  6. EFFICACIA DELLA PROPOSTA. 
    La presente proposta di concordato diverra' efficace nei  termini
di cui all'at. 130 l. fall. 
    All'efficacia   della   presente    proposta    conseguira'    il
trasferimento a favore di Borgosesia Gestioni SGR Spa, e per essa  al
fondo immobiliare Gioiello, di tutte le attivita' di pertinenza della
procedura nonche' di tutte  le  azioni,  revocatorie  incluse,  dalla
stessa prima di allora promosse, fatte salve le precisazioni  di  cui
ai capoversi del presente paragrafo che seguono. 
    L'esponente si riserva il diritto di rinunciare al  trasferimento
in proprio favore degli  asset  di  proprieta'  di  Filati  Bertrand,
diversi dalle azioni revocatorie, comunque garantendo  il  fabbisogno
concordatario  quale  risultante  al  punto  5,   in   considerazione
dell'acquisizione  (a  seguito  dell'assunzione  del  concordato   di
Finanziaria Tessile Bertrand S.p.A. in amministrazione straordinaria)
delle azioni rappresentanti il 96,50% del capitale sociale di  Filati
Bertrand S.p.A. 
    Fatta salva la rinuncia  di  cui  sopra,  le  predette  attivita'
verranno trasferite nello stato di fatto  e  di  diritto  in  cui  si
trovano. 
    Resta comunque inteso che, qualsiasi sia la  modalita'  esecutiva
del concordato comunque scelta fra le due di  cui  ai  paragrafi  che
precedono (trasferimento diretto  degli  asset  all'assuntore  ovvero
rinuncia al detto trasferimento), e' espressamente esclusa  qualsiasi
garanzia  della  procedura  sui  beni  che   costituiscono   l'attivo
patrimoniale. 
    La scelta del proponente in ordine alla modalita'  esecutiva  del
concordato da adottarsi in concreto sara' da questi  comunicata  agli
organi  della  procedura  prima   della   decisione   del   Tribunale
sull'omologazione del concordato. 
    La presente proposta e' condizionata  all'omologa  contestuale  e
contemporanea di tutti e quattro  i  concordati  delle  societa'  del
Gruppo Bertrand in amministrazione straordinaria,  in  considerazione
della  rilevanza  dei  crediti  infragruppo;  essa  e'   inoltre   da
intendersi strettamente vincolata e  condizionata  alle  proposte  di
concordato  presentate  dall'esponente  per  le   societa'   Bertrand
Finanziaria, Finanziaria Tessile Bertrand e  Nova  Edil,  sicche'  in
ogni caso la  revoca  e/o  la  rinuncia  di  una  delle  proposte  di
concordato per le motivazioni dalla  stessa  tassativamente  previste
comportera' automaticamente la revoca e/o  rinuncia  e/o  caducazione
della presente proposta. 
  6 BIS. REVOCA DELLA  PROPOSTA,  RINUNCIA  ALLA  STESSA  E  CLAUSOLA
RISOLUTIVA ESPRESSA. 
    Con specifico riguardo alla revoca della proposta  concordataria,
alla sua rinuncia o  alla  risoluzione,  l'esponente  precisa  quanto
segue: 
      1)  nell'ipotesi  in  cui  vengano  presentate  opposizioni  al
concordato ai sensi dell'art. 214, comma terzo, l. fall.,  Borgosesia
Gestioni SGR Spa si riserva  la  facolta'  di  revocare  la  presente
proposta entro e non oltre  trenta  giorni  decorrenti  dal  deposito
presso il Tribunale dell'atto di opposizione. 
      2) nel caso in cui siano presentati reclami contro  il  decreto
di omologa, l'assuntore  potra'  rinunciare  alla  presente  proposta
entro e non oltre quindici giorni dalla  notifica  al  proponente  di
ricorso e decreto di fissazione dell'udienza ai sensi  dell'art.  131
comma 5 l. fall.; 
      3) nel caso in cui fossero  proposte  domande  di  insinuazioni
tardive di crediti aventi  ad  oggetto  crediti  eccedenti  nel  loro
complesso l'importo di euro 500.000,00, il proponente potra' revocare
la presente  proposta  di  concordato  entro  quindici  giorni  dalla
comunicazione,  da  parte  dei  Commissari   al   proponente,   della
intervenuta notifica del ricorso ex art 209 e 101 l.  fall.  relativo
all'insinuazione che abbia comportato  il  superamento  della  soglia
massima; 
      4) per il caso in cui non intervenga il deposito del decreto di
omologa del concordato entro un anno da quello del presente  ricorso,
sia i Commissari sia il proponente avranno facolta' di considerare il
concordato risolto ipso iure, dandone comunicazione  all'altra  parte
entro e non oltre i trenta giorni anteriori alla scadenza del termine
annuale di cui sopra, a pena di decadenza. 
  7. L'ADEMPIMENTO DEL CONCORDATO E LE GARANZIE. 
    Sulla base dei dati forniti  dagli  organi  della  procedura,  le
attivita'   occorrenti   per   l'integrale    soddisfacimento    alle
obbligazioni concordatarie  discendenti  dalla  presente  proposta  -
escluse le somme derivanti dai pagamenti di  crediti  infragruppo  di
cui all'art. 5 - risultano pari ad Euro 5.046.931,96. 
  Di queste: 
    1) Euro 4.737.582,41 risultano essere gia'  nella  disponibilita'
degli organi della procedura sotto forma  di  numerario,  depositi  a
vista e titoli di facile liquidabilita'; 
    2) Euro 309.349,55 verranno posti a  disposizione  da  parte  del
proponente assuntore entro quindici giorni successivi a quello in cui
diverra' efficace il decreto di omologazione del concordato, mediante
deposito su di un conto corrente bancario  appositamente  acceso  con
firma congiunta dell'assuntore e di uno  dei  Commissari,  sul  quale
saranno altresi' trasferite tutte  le  disponibilita'  liquide  della
procedura destinate ai riparti in favore dei creditori. 
  Si precisa inoltre che a seguito dell'omologa di tutti e quattro  i
concordati  delle  societa'  facenti  parte  il  Gruppo  Bertrand  in
amministrazione   straordinaria,   verranno   incassati   i   riparti
concordatari derivanti dai rapporti infragruppo che saranno aggregati
alla  liquidita'  per  l'importo  presunto  di   Euro   44.228,16   e
conseguentemente   la   percentuale   di   soddisfo   dei   creditori
chirografari  si  elevera'  presuntivamente  al  20,35%  dell'importo
residuo impagato. 
  In considerazione di quanto sopra, l'esecuzione dei pagamenti  agli
aventi diritto avverra' a  cura  e  spese  dell'assuntore,  sotto  la
vigilanza dei Commissari. 
  L'obbligazione assunta  al  precedente  punto  2)  viene  garantita
mediante rilascio di apposita fideiussione bancaria  valida  a  prima
richiesta, consegnata ai Commissari contestualmente al  deposito  del
presente ricorso e di cui si allega copia (doc. 7). 
  Le somme spettanti agli irreperibili verranno  accantonate  secondo
le indicazioni che saranno state date dal Tribunale adito in sede  di
omologa. 
  Eventuali  somme  risultanti  dalle  rinunce  dello  stato  passivo
pervenute  entro  la  data  del  decreto  di   omologa   andranno   a
incrementare  l'attivo  destinato  ai  creditori  chirografari   come
indicato al punto 5. 
  Le eventuali somme residuanti all'esito di tali attivita'  verranno
poste a disposizione del proponente assuntore. 
  8. CONDIZIONI AGGIUNTIVE. 
    L'esponente  dichiara,   ora   per   allora,   che   al   momento
dell'efficacia della presente proposta concordataria e fatta salva la
sua revoca, rinuncia, risoluzione o  caducazione  comunque  titolata,
manlevera' totalmente i Commissari liquidatori da qualsivoglia  onere
comunque connesso alla loro attivita'. 
    L'esponente precisa che eventuali nuove azioni  e/o  costituzioni
in  giudizio,  nonche'  l'effettuazione  di  ulteriori  riparti,   la
liquidazione  di  attivo  e   la   conclusione   di   transazioni   o
conciliazioni giudiziali, potranno intervenire in attesa dell'omologa
previo consenso  scritto  dell'esponente,  fatte  salve  comunque  le
autorizzazioni degli organi della procedura. 
    L'esponente precisa, infine, che  a  suo  parere  il  decreto  di
omologa scontera' l'imposta  di  registro  in  misura  proporzionale,
avuto riguardo  a  una  base  imponibile  rappresentata  dal  passivo
diverso  da  quello  costituito  da  corrispettivi   per   operazioni
rientranti nel  campo  di  applicazione  dell'IVA,  anche  se  esenti
(passivo per il quale, invece, trova applicazione l'imposta in misura
fissa), e che i relativi oneri sono  da  intendersi  a  carico  della
proponente. 
    
    Alla luce di quanto sopra, la societa'  Borgosesia  Gestioni  SGR
Spa, in nome e conto  del  fondo  immobiliare  Gioiello,  come  sopra
rappresentata, difesa e domiciliata 
                                INSTA 
  a che il Tribunale  adito,  vista  l'autorizzazione  del  Ministero
dello Sviluppo Economico di cui in narrativa, previ gli incombenti di
legge, voglia omologare il concordato presentato a mezzo del presente
ricorso, nei termini ed alle condizioni sopra descritti. 
  Ai sensi del D.P.R. 115 del 2002, si dichiara  che  il  valore  del
presente giudizio e' indeterminabile. 
  Si producono: 
    1) decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16.04.2009; 
    2) deliberazione CdA Borgosesia Gestioni 05.06.2009; 
    3) riepilogo stato passivo Filati Bertrand in a.s.; 
    4-6) copie ricorsi per concordato ex art. 214  l.  fall.  per  le
altre societa' del Gruppo Bertrand; 
    7) copia fideiussione UniCredit. 
    Biella, 8 giugno 2009 
    
                   Borgosesia Gestioni SGR S.p.A. 
                          Avv. Andrea Basso 
                          PROCURA ALLE LITI 
  Nella mia qualita' di presidente del Consiglio  di  amministrazione
di Borgosesia Gestioni SGR S.p.A., con sede in Biella, in nome e  per
conto del fondo Gioiello dalla stessa promosso e  gestito,  delego  a
rappresentare, assistere  e  difendere  la  predetta  societa'  nella
presente procedura di concordato ai sensi dell'art. 214 l. fall.,  in
ogni sua fase e grado, gli avvocati Andrea Basso e Marco Sormano  del
Foro di Biella, anche disgiuntamente tra loro, presso il  cui  studio
in Biella, Via Pietro Volpi n. 6, eleggo domicilio. 
  Dichiaro  inoltre  di  aver   ricevuto   dai   predetti   difensori
l'informativa di cui all'art. 13 D. Lgs. 196/2003. 

                         Rag. Mauro Girardi 

 
T-09ABL3222
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.