TRIBUNALE DI BIELLA

(GU Parte Seconda n.67 del 13-6-2009)

                       RICORSO PER CONCORDATO 
                      EX ART. 214 R.D. 267/1942 

  BORGOSESIA GESTIONI S.G.R. S.P.A.,  con  sede  in  Biella,  C.F.  e
P.IVA. 02207130028,  in  persona  del  Presidente  del  Consiglio  di
Amministrazione Mauro Girardi, per nome e conto  di  Gioiello,  fondo
comune d'investimento immobiliare dalla stessa  promosso  e  gestito,
rappresentata e difesa, per delega a margine del presente atto, dagli
avv.ti Marco Sormano e Andrea Basso, presso il cui studio in  Biella,
Via Pietro Volpi n. 6 (fax 0152431706), e' elettivamente domiciliata,
propone ai  creditori  della  Finanziaria  Tessile  Bertrand  Spa  in
amministrazione  straordinaria,  ai  sensi  dell'art.  214  del  R.D.
267/1942, il seguente concordato. 
  1. LA SOCIETA' DEBITRICE 
    Finanziaria Tessile Bertrand  S.p.A.  e'  stata  sottoposta  alla
procedura di amministrazione straordinaria ex l. 3.4.1979 n. 95,  con
D.M.  del  19  novembre  1990,  al  pari  delle   societa'   Bertrand
Finanziaria S.p.A., Filati Bertrand S.p.A. e Nova Edil S.p.A.,  tutte
appartenenti al c.d. Gruppo Bertrand. 
  2. IL PROPONENTE-ASSUNTORE DEL CONCORDATO. 
    Borgosesia Gestioni SGR Spa e' societa' autorizzata all'esercizio
dell'attivita' di gestione  collettiva  del  risparmio  in  forza  di
provvedimento della Banca d'Italia in data 8 febbraio 2006. 
  La stessa risulta controllata da Borgosesia Spa,  societa'  quotata
sul mercato Expandi promosso e  gestito  da  Borsa  Italiana,  ed  e'
iscritta all'elenco generale di cui all'art. 113 TUB. 
  Il patrimonio netto del  gruppo  Borgosesia  al  30  aprile  scorso
risulta pari a Euro 176.970.378. 
  3. CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO. 
    Borgosesia Gestioni SGR Spa, in qualita' di  "terzo"  propone  ai
creditori della Finanziaria Tessile Bertrand  Spa,  essendo  stata  a
cio' autorizzata  con  apposito  provvedimento  del  Ministero  dello
Sviluppo Economico emesso in data 16.04.2009 (doc. 1) e a seguito  di
deliberazione del suo consiglio di amministrazione in data  5  giugno
2009 (doc. 2), un concordato  nei  termini  espressi  nel  successivo
paragrafo  5  assumendosi  l'obbligo  di  adempiere   alle   relative
obbligazioni a fronte del  trasferimento  alla  stessa  di  tutte  le
attivita' della procedura,  ivi  comprese  le  azioni  di  proprieta'
rappresentanti il 99,89% del  capitale  sociale  di  Filati  Bertrand
S.p.A. in amministrazione straordinaria, fatta salva la  facolta'  di
rinuncia  al  trasferimento  degli  asset  (ma   non   delle   azioni
revocatorie pendenti); in tale  ultima  ipotesi,  l'assunzione  degli
impegni di pagamento di cui ai punti  che  seguono  avverra'  a  mero
titolo di  garanzia  dell'adempimento  degli  obblighi  concordatari,
oltre che - in parte - quale corrispettivo  del  trasferimento  delle
citate azioni revocatorie. 
    Il  concordato  proposto  consente  di  ripartire  ai   creditori
concorrenti, in tempi senz'altro non comparabili con quelli necessari
per   il   completamento   della   liquidazione   concorsuale,    una
significativa   percentuale   dei   propri    crediti,    in    tempi
ragionevolmente brevi, come sara' infra specificato. 
  4.  SITUAZIONE  DEBITORIA  E  ATTIVO  PATRIMONIALE  DI  FINANZIARIA
TESSILE BERTRAND SPA. 
    Lo  stato   passivo   di   Finanziaria   Tessile   Bertrand   SpA
rappresentato nella seguente  tabella  1  e  meglio  dettagliato  nel
documento riepilogativo che si produce (doc. 3) riporta la situazione
debitoria alla data del 28 aprile 2009. 
    Lo stesso recepisce gli effetti portati dalle diverse opposizioni
e dalle insinuazioni tardive, azioni queste ultime che - salvo quanto
espressamente ivi indicato - risultano ad  oggi  tutte  definite  con
provvedimenti non piu' impugnabili: 
TABELLA 1 
  FINANZIARIA       TESSILE        BERTRAND                     STATO
PASSIVO              RESIDUO STATO PASSIVO 
                                                                     
               AL   28.04.09                                       AL
28.04.09 
    
  Privilegiati terzi           116.558,69              11.073,44 
  Privilegiati gruppo               5.529.949,57               0 
  Chirografari integralmente 
    soddisfatti                     22.600.052,67                0 
  Chirografi    attuali                    35.897.369,15             
 11.975.880,64 
  TOTALE    STATO    PASSIVO                  64.143.930,14          
11.986.953,93 
   Le passivita' sopra riportate debbono poi essere  incrementate  in
ragione delle spese di  procedura  da  assolversi  in  "prededuzione"
stimate pari ad Euro 733.176,25 
TABELLA 2 
  FINANZIARIA   TESSILE   BERTRAND                        SPESE    IN
PREDEDUZIONE 
    
  Fornitori al 28.02.09                  14.517,21 
  Fatture da ricevere al 31.12.09            420.760,53 
  Organi della procedura al 31.12.09            229.846,24 
  Riparti autorizzati da pagare            2.052,27 
  Fondo costi chiusura, imprevisti 
    nonche' oneri di vigilanza su esecuzione 
    concordato                              66.000,00 
  TOTALE PREDEDUZIONI           733.176,25 
    
  L'attivo della procedura sulla cui entita'  e'  imprescindibilmente
proposto il presente concordato  e'  rappresentato,  al  28  febbraio
2009, dalle voci risultanti dalla tabella 3 sotto riportata: 
TABELLA 3 
  FINANZIARIA TESSILE BERTRAND           ATTIVO 
  
  Crediti erariali (Escluse RA su int. 
    Bancari al 28.02.09)              1.383.492,00 
  Partecipazioni               0,00 
  Altri Crediti            6.440,17 
  Liquidita' (esclusi int. al 28.02.09)               7.121.330,00 
  Ratei attivi interessi              40.590,00 
  TOTALE ATTIVITA'           8.551.852,17 
  In particolare, la  liquidita'  sopra  indicata  risulta  in  parte
composta di titoli di stato, per quanto  meno  Euro  6.600.000,00;  a
fronte di tali titoli, la presente proposta concordataria  presuppone
che la  vendita  entro  il  termine  previsto  per  il  pagamento  ai
creditori non comporti oneri di sorta a carico della proponente. 
  Le partecipazioni in portafoglio (in Filati Bertrand e in Magazzini
generali  di  Prato)  sono  da  ritenersi  integralmente   svalutate:
precisamente, in Filati Bertrand, in quanto societa' in procedura, in
Magazzini Generali di Prato poiche' trattasi di  partecipazione  pari
allo 0,6% di un capitale sociale di Euro 30.909,83. 
  5. IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA. 
    Il concordato che viene  proposto  ai  creditori  di  Finanziaria
Tessile Bertrand Spa in amministrazione  straordinaria  prevede,  con
efficacia  liberatoria  per  la   stessa,   a   carico   dell'attuale
proponente-assuntore: 
      a. il pagamento dei  debiti  prededucibili  (nella  misura  che
sara' definitivamente quantificata dagli organi della procedura entro
e non oltre la data del decreto di omologa), che avverra' entro e non
oltre trenta giorni decorrenti : 
      -in caso di mancanza di opposizioni all'omologa, dalla data  di
deposito del decreto di omologa; 
      -in  caso   di   opposizioni   all'omologa,   dalla   data   di
definitivita' del decreto di omologa ovvero,  se  anteriore  ,  dalla
scadenza del termine per l'esercizio della facolta' di rinuncia  alla
presente proposta di cui al paragrafo 7 bis n. 2 
      b.il pagamento, entro il medesimo termine di cui  al  punto  a.
dell'importo  massimo  di  Euro  11.073,44  a  favore  dei  creditori
privilegiati cosi' come indicati in Tabella 1.; 
      c.il pagamento, entro il medesimo termine di cui al  punto  a),
ai creditori chirografari ammessi, dell'importo di Euro  6.788.202,14
pari oggi, sulla base dei dati  risultanti  ai  fini  della  presente
proposta , al 56,68% degli stessi  crediti  (percentuale  determinata
sulla base del credito residuo, al  netto  dei  precedenti  riparti),
fatti salvi gli effetti dei pagamenti  di  crediti  infragruppo,  che
porteranno ad  un  netto  miglioramento  del  riparto  a  favore  dei
creditori chirografari come indicato al punto 8.3 
  Risulta  infatti  dalla  situazione  patrimoniale  di   Finanziaria
Tessile Bertrand e dagli stati  passivi  delle  societa'  del  Gruppo
Bertrand, che Finanziaria Tessile Bertrand Spa  vanta  nei  confronti
delle societa' del Gruppo Bertrand crediti per gli importi  riportati
nella tabella 4 che segue: 
TABELLA 4 
  DEBITORE              IMPORTO AMMESSO           IMPORTO RESIDUO 
    
  Nova Edil            8.921.720,90              2.676.516,27 
  Filati Bertrand               34.794.391,87          15.362.511,00 
  Dandosi  atto  che  per  tutte  le  predette  societa',  del   pari
assoggettate   alla    medesima    procedura    di    amministrazione
straordinaria, a seguito di autorizzazione ministeriale del 16.04.09,
l'esponente ha proposto altrettanti ricorsi per concordato  ai  sensi
dell'art. 214 l. fall. (doc.ti 4-6), in forza dei quali - al rispetto
delle condizioni ivi indicate - vengono previste  le  percentuali  di
soddisfacimento dei predetti  crediti  (determinate  sulla  base  del
credito residuo,  al  netto  dei  precedenti  riparti)  nelle  misure
esposte in tabella 5. 
TABELLA 5 
  DEBITORE               %            IMPORTO STIMATO 
    
  Nova Edil Spa              50,27%            1.345.484,73 
  Filati Bertrand Spa        20,35%            3.126.270,98 (1) 
(1)  Con  l'avvertenza  che  nei  rapporti  tra  Finanziaria  Tessile
Bertrand e Filati Bertrand si  dovra'  tener  conto  del  credito  di
Filati Bertrand nei confronti della Finanziari Tessile Bertrand  pari
a Euro 38.219,00. 
    
  Per effetto di  quanto  sopra,  ai  creditori  chirografari  verra'
quindi verosimilmente corrisposto un ammontare  complessivo  di  Euro
11.259.957,86 pari al 94,02% dell'ammontare residuo dei loro crediti,
al netto dei riparti gia' eseguiti. 
  Rimane inoltre inteso che qualora le spese di  procedura  e  quelle
comunque da assolversi in prededuzione e/o  in  privilegio  dovessero
essere superiori o inferiori all'importo di Euro 744.249,69,  secondo
la  stima  aggiornata  dai  Commissari  il  28.02.09,   la   relativa
differenza  verra'  portata,   rispettivamente,   a   decremento   od
incremento delle somme indicate alla precedente lettera c). 
  Con la sola eccezione per i costi  in  prededuzione  connessi  alla
procedura, e fatto salvo quanto infra specificato con  riguardo  alle
eventuali insinuazioni ex art. 71 l. fall., gli  impegni  assunti  da
Borgosesia  Gestioni  SGR   Spa,   quale   proponente-assuntore   del
concordato, sono limitati e riferiti ai soli creditori che  risultano
ammessi allo stato passivo,  come  tassativamente  individuati  negli
elenchi allegati  al  presente  ricorso  e  a  quelli  che  dovessero
proporre, presso la competente  cancelleria  del  Tribunale,  domanda
tardiva di ammissione  entro  la  data  di  deposito  della  presente
proposta. 
  Eventuali domande di insinuazione tardiva (diverse da quelle di cui
all'art.  71  l.  fall.  applicabile  ratione  temporis)   depositate
successivamente  al  deposito  in  Tribunale  del  presente  ricorso,
comporteranno  una  corrispondente  diminuzione   delle   percentuali
proposte per il riparto ai chirografari. 
  Le  percentuali  proposte   subiranno   fino   alla   definitivita'
dell'omologa  aumenti  per   effetto   dell'incremento   delle   sole
disponibilita' liquide derivanti dalla maturazione dei frutti  civili
sull'attivo concorsuale. 
  6. REVOCATORIE PENDENTI CONTRO CAPITALIA E INTESA SANPAOLO. 
    La societa' esponente propone che le  vengano  cedute  le  cinque
azioni revocatorie ex art. 67 l. fall. pendenti avanti  la  Corte  di
Cassazione contro  gli  istituti  bancari  Capitalia  (ora  UniCredit
S.p.A.) e Intesa  Sanpaolo  S.p.A.,  senza  alcuna  loro  definizione
transattiva che sara' curata, se del caso, dall'esponente. 
  Si tratta, in particolare, delle seguenti cause: 
    -RG 26305/05  contro  Banca  di  Roma,  Filiale  di  Biella  (ora
UniCredit, gia'  Capitalia),  avente  a  oggetto  la  revocatoria  di
rimesse in conto corrente; 
    -RG 26036/05  contro  Banca  di  Roma,  Filiale  di  Milano  (ora
UniCredit, gia'  Capitalia),  avente  a  oggetto  la  revocatoria  di
rimesse in conto corrente; 
    -RG 23702/05 contro Banco Ambrosiano Veneto  S.p.A.  (ora  Intesa
Sanpaolo), avente a  oggetto  la  revocatoria  di  rimesse  in  conto
corrente; 
    -RG 23696/05 contro Cariplo S.p.A. (ora Intesa Sanpaolo),  avente
a oggetto la revocatoria di rimesse in conto corrente; 
    -RG 23705/05 contro Cariplo S.p.A, quale incorporante  l'Istituto
Bancario  Italiano  (ora  Intesa  Sanpaolo),  avente  a  oggetto   la
revocatoria di rimesse in conto corrente. 
  L'omologazione   del   concordato   comportera'    conseguentemente
l'automatica  cessione  alla  proponente  delle  azioni   revocatorie
pendenti e sopra elencate, senza necessita' di stipulare un ulteriore
contratto. 
  Nell'eventualita' che, successivamente  al  deposito  in  Tribunale
della presente proposta  e  prima  della  pronuncia  dei  decreti  di
omologa, intervengano incassi da parte della procedura in riferimento
alle rimesse oggetto dei cinque giudizi per revocatoria  fallimentare
sopradetti, le somme cosi' percepite non dovranno  considerarsi  come
facenti  parte  dell'attivo  concorsuale,   bensi'   a   disposizione
dell'assuntore in attesa e subordinatamente alla definitivita'  delle
omologhe, al netto della  percentuale  concordataria  riservata  alle
banche che avessero  proposto  domanda  di  insinuazione  tardiva  al
passivo ex art.71 l. fall.  prima  della  pronuncia  del  decreto  di
omologa del concordato della Finanziaria Tessile Bertrand. 
  La societa' ricorrente, inoltre, dichiara  di  accollarsi,  in  via
esclusiva  e  definitiva,  ogni  onere  relativo  al   pagamento   in
percentuale  concordataria  delle  banche  che,   avendo   effettuato
pagamenti in favore dell'assuntore in forza della cessione di cui  al
presente paragrafo, avranno esercitato il corrispondente diritto alla
rivalsa  ai  sensi  dell'art.   71   l.   fall.   (nella   previgente
formulazione, applicabile ratione  temporis),  anche  successivamente
alla esecuzione del concordato, con esclusione quindi di qualsivoglia
responsabilita' della procedura e dei Commissari al riguardo. 
  Ove pertanto in esito alla definizione ovvero transazione di uno  o
piu' dei sopraelencati giudizi dovesse sorgere un diritto della banca
alla  rivalsa  ai  sensi  dell'art.  71  l.  fall.,  l'assuntore   si
accollera' l'onere  equivalente  anche  ove  la  definizione  e/o  la
transazione  dovesse  intervenire  successivamente  al  deposito  del
decreto di omologa del concordato della Finanziaria Tessile Bertrand. 
  7. EFFICACIA DELLA PROPOSTA. 
    La presente proposta di concordato diverra' efficace nei  termini
di cui all'art. 130 l. fall. 
  All'efficacia della presente proposta conseguira' il  trasferimento
a favore di  Borgosesia  Gestioni  SGR  Spa,  e  per  essa  al  fondo
immobiliare Gioiello, di  tutte  le  attivita'  di  pertinenza  della
procedura nonche' di tutte  le  azioni,  revocatorie  incluse,  dalla
stessa prima di allora promosse, fatte salve le precisazioni  di  cui
ai capoversi del presente paragrafo che seguono. 
  L'esponente si riserva il diritto di rinunciare al trasferimento in
proprio favore degli  asset  di  proprieta'  di  Finanziaria  Tessile
Bertrand, diversi dalle azioni revocatorie,  comunque  garantendo  il
fabbisogno  concordatario   quale   risultante   al   punto   5,   in
considerazione  dell'acquisizione  (a  seguito  dell'assunzione   del
concordato  di  Bertrand  Finanziaria   S.p.A.   in   amministrazione
straordinaria) delle azioni  rappresentanti  il  96,5%  del  capitale
sociale  di  Finanziaria  Tessile  Bertrand  S.p.A.;  si  precisa   e
ribadisce peraltro, per quanto occorrer  possa,  che  anche  in  tale
ultima  ipotesi  l'importo  complessivamente  offerto  da  Borgosesia
Gestioni deve intendersi comunque comprensivo del  corrispettivo  per
la cessione delle revocatorie fallimentari attualmente pendenti. 
  Fatta salva  la  rinuncia  di  cui  sopra,  le  predette  attivita'
verranno trasferite nello stato di fatto  e  di  diritto  in  cui  si
trovano. 
  Resta comunque inteso che, qualsiasi sia la modalita' esecutiva del
concordato comunque scelta  fra  le  due  di  cui  ai  paragrafi  che
precedono (trasferimento diretto  degli  asset  all'assuntore  ovvero
rinuncia al detto trasferimento), e' espressamente esclusa  qualsiasi
garanzia  della  procedura  sui  beni  che   costituiscono   l'attivo
patrimoniale. 
  La scelta del proponente in ordine  alla  modalita'  esecutiva  del
concordato da adottarsi in concreto sara' da questi  comunicata  agli
organi  della  procedura  prima   della   decisione   del   Tribunale
sull'omologazione del concordato. 
  La presente proposta  e'  condizionata  all'omologa  contestuale  e
contemporanea di tutti e quattro  i  concordati  delle  societa'  del
Gruppo Bertrand in amministrazione straordinaria,  in  considerazione
della  rilevanza  dei  crediti  infragruppo;  essa  e'   inoltre   da
intendersi strettamente vincolata e  condizionata  alle  proposte  di
concordato  presentate  dall'esponente  per  le   societa'   Bertrand
Finanziaria, Filati Bertrand e Nova Edil, sicche'  in  ogni  caso  la
revoca e/o la rinuncia di una delle proposte  di  concordato  per  le
motivazioni  dalla   stessa   tassativamente   previste   comportera'
automaticamente la revoca e/o rinuncia e/o caducazione della presente
proposta. 
  7 BIS. REVOCA DELLA  PROPOSTA,  RINUNCIA  ALLA  STESSA  E  CLAUSOLA
RISOLUTIVA ESPRESSA. 
    Con specifico riguardo alla revoca della proposta  concordataria,
alla sua rinuncia o  alla  risoluzione,  l'esponente  precisa  quanto
segue: 
      1)  nell'ipotesi  in  cui  vengano  presentate  opposizioni  al
concordato ai sensi dell'art. 214, comma terzo, l. fall.,  Borgosesia
Gestioni SGR Spa si riserva  la  facolta'  di  revocare  la  presente
proposta entro e non oltre  trenta  giorni  decorrenti  dal  deposito
presso il Tribunale dell'atto di opposizione; 
      2) nel caso in cui siano presentati reclami contro  il  decreto
di omologa, l'assuntore  potra'  rinunciare  alla  presente  proposta
entro e non oltre 15 giorni dalla notifica al proponente di ricorso e
decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 131 comma 5  l.
fall.; 
      3) nel caso in cui fossero  proposte  domande  di  insinuazioni
tardive di crediti aventi  ad  oggetto  crediti  eccedenti  nel  loro
complesso l'importo di euro 500.000,00, il proponente potra' revocare
la presente  proposta  di  concordato  entro  quindici  giorni  dalla
comunicazione,  da  parte  dei  Commissari   al   proponente,   della
intervenuta notifica del ricorso ex art 209 e 101 l.  fall.  relativo
all'insinuazione che abbia comportato  il  superamento  della  soglia
massima; 
      4) per il caso in cui non intervenga il deposito del decreto di
omologa del concordato entro un anno da quello del presente  ricorso,
sia i Commissari sia il proponente avranno facolta' di considerare il
concordato risolto ipso iure, dandone comunicazione  all'altra  parte
entro e non oltre i trenta giorni anteriori alla scadenza del termine
annuale di cui sopra, a pena di decadenza. 
  8. L'ADEMPIMENTO DEL CONCORDATO E LE GARANZIE. 
    Sulla base dei dati forniti  dagli  organi  della  procedura,  le
attivita'   occorrenti   per   l'integrale    soddisfacimento    alle
obbligazioni concordatarie  discendenti  dalla  presente  proposta  -
escluse le somme derivanti dal pagamento dei crediti  infragruppo  di
cui all'art. 5 - risultano pari ad Euro 7.532.451,83. 
  Di queste: 
    1) Euro 7.161.920,00 risultano essere gia'  nella  disponibilita'
degli organi della procedura sotto forma  di  numerario,  depositi  a
vista e titoli di facile liquidabilita'; 
    2) Euro 370.531,83 verranno posti a  disposizione  da  parte  del
proponente assuntore entro quindici giorni successivi a quello in cui
diverra' efficace il decreto di omologazione del concordato, mediante
deposito su di un conto corrente bancario  appositamente  acceso  con
firma congiunta  dell'assuntore  e  uno  dei  Commissari,  sul  quale
saranno altresi' trasferite tutte  le  disponibilita'  liquide  della
procedura destinate ai riparti in favore dei creditori; 
  A seguito dell'omologa  di  tutti  e  quattro  i  concordati  delle
societa'  facenti  parte  il  Gruppo  Bertrand   in   amministrazione
straordinaria verranno incassati i riparti concordatari derivanti dai
rapporti  infragruppo  che  saranno  aggregati  alla  liquidita'  per
l'importo  presunto  di  Euro  4.471.755,72  e  conseguentemente   la
percentuale  di  soddisfo  dei  creditori  chirografari  si  elevera'
presuntivamente al 94,02% del residuo a oggi impagato. 
  In considerazione di quanto sopra, l'esecuzione dei pagamenti  agli
aventi diritto avverra' a  cura  e  spese  dell'assuntore,  sotto  la
vigilanza dei Commissari. 
  L'obbligazione assunta  al  precedente  punto  2)  viene  garantita
mediante rilascio di apposita fideiussione bancaria  valida  a  prima
richiesta, consegnata ai Commissari contestualmente al  deposito  del
presente ricorso e di cui si allega copia (doc. 7). 
  Le somme spettanti agli irreperibili verranno  accantonate  secondo
le indicazioni che saranno state date dal Tribunale adito in sede  di
omologa. 
  Eventuali somme risultanti da rinunce allo stato passivo presentate
entro  il  decreto  di  omologa  andranno  a  incrementare   l'attivo
destinato ai creditori chirografari come indicato al punto 5). 
  Le eventuali somme residuanti all'esito di tali attivita'  verranno
poste a disposizione del proponente assuntore. 
  9. CONDIZIONI AGGIUNTIVE. 
    L'esponente  dichiara,   ora   per   allora,   che   al   momento
dell'efficacia della presente proposta concordataria e fatta salva la
sua revoca, rinuncia, risoluzione o  caducazione  comunque  titolata,
manlevera' totalmente i Commissari liquidatori da qualsivoglia  onere
comunque connesso alla loro attivita'. 
    L'esponente precisa che eventuali nuove azioni  e/o  costituzioni
in  giudizio,  nonche'  l'effettuazione  di  ulteriori  riparti,   la
liquidazione  di  attivo  e   la   conclusione   di   transazioni   e
conciliazioni giudiziali, potranno intervenire in attesa dell'omologa
previo consenso  scritto  dell'esponente,  fatte  salve  comunque  le
autorizzazioni degli organi della procedura. 
    L'esponente precisa, infine, che  a  suo  parere  il  decreto  di
omologa scontera' l'imposta  di  registro  in  misura  proporzionale,
avuto riguardo  a  una  base  imponibile  rappresentata  dal  passivo
diverso  da  quello  costituito  da  corrispettivi   per   operazioni
rientranti nel  campo  di  applicazione  dell'IVA,  anche  se  esenti
(passivo per il quale, invece, trova applicazione l'imposta in misura
fissa), e che i relativi oneri  sono  da  ritenersi  a  carico  della
proponente. 
    
  Alla luce di quanto sopra, la societa' Borgosesia Gestioni SGR Spa,
in nome e per  conto  del  fondo  immobiliare  Gioiello,  come  sopra
rappresentata, difesa e domiciliata, 
                                INSTA 
  a che il Tribunale  adito,  vista  l'autorizzazione  del  Ministero
dello Sviluppo Economico di cui in narrativa, previ gli incombenti di
legge, voglia omologare il concordato presentato a mezzo del presente
ricorso, nei termini ed alle condizioni sopra descritti. 
  Ai sensi del DPR 115/2002, si dichiara che il valore  del  presente
procedimento e' indeterminabile. 
  Si producono: 
    1) decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16.04.2009; 
    2) deliberazione CdA Borgosesia Gestioni 05.06.2009; 
    3) riepilogo stato passivo Finanziaria Tessile Bertrand in a.s.; 
    4-6) copie ricorsi per concordato ex art. 214  l.  fall.  per  le
altre societa' del Gruppo Bertrand; 
    7) copia fideiussione UniCredit. 
    Biella, 8 giugno 2009 
                   Borgosesia Gestioni SGR S.p.A. 
                          Avv. Andrea Basso 
    
                          PROCURA ALLE LITI 
  Nella mia qualita' di presidente del Consiglio  di  amministrazione
di Borgosesia Gestioni SGR S.p.A., con sede in Biella, in nome e  per
conto del fondo Gioiello dalla stessa promosso e  gestito,  delego  a
rappresentare, assistere  e  difendere  la  predetta  societa'  nella
presente procedura di concordato ai sensi dell'art. 214 l. fall.,  in
ogni sua fase e grado, gli avvocati Andrea Basso e Marco Sormano  del
Foro di Biella, anche disgiuntamente tra loro, presso il  cui  studio
in Biella, Via Pietro Volpi n. 6, eleggo domicilio. 
  Dichiaro  inoltre  di  aver   ricevuto   dai   predetti   difensori
l'informativa di cui all'art. 13 D. Lgs. 196/2003. 

                         Rag. Mauro Girardi 

 
T-09ABL3223
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