TRIBUNALE DI BIELLA

(GU Parte Seconda n.67 del 13-6-2009)

                       RICORSO PER CONCORDATO 
                      EX ART. 214 R.D. 267/1942 

  BORGOSESIA GESTIONI S.G.R. S.P.A.,  con  sede  in  Biella,  C.F.  e
P.IVA. 02207130028,  in  persona  del  Presidente  del  Consiglio  di
Amministrazione rag. Mauro Girardi, in nome e per conto di  Gioiello,
fondo comune di investimento  immobiliare  dalla  stessa  promosso  e
gestito, rappresentata e difesa, per  delega  in  calce  al  presente
atto, dagli avv.ti Andrea Basso e Marco Sormano, presso il cui studio
in Biella, Via Pietro Volpi n. 6 (fax 0152431706),  e'  elettivamente
domiciliata, propone ai creditori della Bertrand Finanziaria  Spa  in
amministrazione  straordinaria,  ai  sensi  dell'art.  214  del  R.D.
267/1942, il seguente concordato. 
  1. LA SOCIETA' DEBITRICE. 
    Bertrand Finanziaria Spa e' stata sottoposta  alla  procedura  di
amministrazione straordinaria ex l. 3.4.1979 n. 95, con D.M.  del  19
novembre 1990, al pari delle societa'  Finanziaria  Tessile  Bertrand
S.p.A., Filati Bertrand S.p.A. e Nova Edil S.p.A., tutte appartenenti
al c.d. Gruppo Bertrand. 
  2. IL PROPONENTE-ASSUNTORE DEL CONCORDATO. 
    Borgosesia Gestioni SGR Spa e' societa' autorizzata all'esercizio
dell'attivita' di gestione  collettiva  del  risparmio  in  forza  di
provvedimento della Banca d'Italia in data 8 febbraio 2006. 
    La stessa risulta controllata da Borgosesia Spa, societa' quotata
sul mercato Expandi promosso e  gestito  da  Borsa  Italiana,  ed  e'
iscritta all'elenco generale di cui all'art. 113 TUB. 
    Il patrimonio netto del gruppo Borgosesia  al  30  aprile  scorso
risulta pari a Euro 176.970.378. 
  3. CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO. 
    Borgosesia Gestioni SGR Spa, in qualita' di  "terzo"  propone  ai
creditori della  Bertrand  Finanziaria  Spa,  essendo  stata  a  cio'
autorizzata  con  apposito  decreto  del  Ministero  dello   Sviluppo
Economico  emesso  in  data  16.04.09  (doc.  1)  e  a   seguito   di
deliberazione del suo consiglio di amministrazione in data  5  giugno
2009 (doc. 2), un concordato  nei  termini  espressi  nel  successivo
paragrafo  5  assumendosi  l'obbligo  di  adempiere   alle   relative
obbligazioni a fronte del  trasferimento  alla  stessa  di  tutte  le
attivita' della procedura, ivi comprese - in particolare - le  azioni
rappresentanti il 96,5% del capitale sociale di  Finanziaria  Tessile
Bertrand   S.p.A.   in    amministrazione    straordinaria,    quelle
rappresentanti il 90% del capitale sociale di  Nova  Edil  S.p.A.  in
amministrazione straordinaria e quelle rappresentanti  lo  0,11%  del
capitale  sociale  di  Filati  Bertrand  S.p.A.  in   amministrazione
straordinaria,  fatta  salva  la  facolta'  di   rinuncia   a   detto
trasferimento; in tale ultima ipotesi, l'assunzione degli impegni  di
pagamento di cui ai punti che  seguono  avverra'  a  mero  titolo  di
garanzia dell'adempimento degli obblighi concordatari. 
  Il  concordato  proposto  consente  di   ripartire   ai   creditori
concorrenti, in tempi senz'altro non comparabili con quelli necessari
per   il   completamento   della   liquidazione   concorsuale,    una
significativa   percentuale   dei   propri    crediti,    in    tempi
ragionevolmente brevi, come sara' infra specificato. 
  4.  SITUAZIONE  DEBITORIA  E  ATTIVO   PATRIMONIALE   DI   BERTRAND
FINANZIARIA SPA. 
    Lo stato passivo di Bertrand Finanziaria SpA rappresentato  nella
seguente tabella 1 e meglio dettagliato nel  documento  riepilogativo
che si produce (doc. 3) riporta la situazione debitoria alla data del
28 aprile 2009. 
    Lo stesso recepisce gli effetti portati dalle diverse opposizioni
e dalle insinuazioni tardive, azioni queste ultime che - salvo quanto
espressamente ivi indicato - risultano ad  oggi  tutte  definite  con
provvedimenti non piu' impugnabili: 
TABELLA 1 
  BERTRAND FINANZIARIA             STATO  PASSIVO             RESIDUO
ST. PASS. 
                                                                   AL
28.04.2009                   AL 28.04.2009 
    
  Privilegiati                                           
9.159.646,19                      0 
  Chirografari integralmente 
                soddisfatti                                          
24.455.904,88                    0 
  Chirografari                 attuali                               
31.230.203,20                    12.218.489,02 
  TOTALE STATO  PASSIVO              64.845.754,27                   
12.218.489,02 
  Le passivita' sopra riportate debbono poi  essere  incrementate  in
ragione delle spese di  procedura  da  assolversi  in  "prededuzione"
stimate pari  ad  Euro  315.458,50  e  rappresentate  nella  seguente
tabella 2 
TABELLA 2 
  BERTRAND FINANZIARIA                   SPESE IN PREDEDUZIONE 
    
  Fornitori al 28.02.09                                             0 
  Fatture da ricevere al 31.12.2009                        33.203,45 
  Organi della procedura al 31.12.2009                 215.714,05 
  Riparti   autorizzati   da   pagare                                
541,00 
  Fondo costi chiusura, imprevisti 
    nonche' oneri di vigilanza su 
        esecuzione     concordato                                    
66.000,00 
  TOTALE PREDEDUZIONI                             315.458,50 
  L'attivo della procedura, sulla cui entita' e'  imprescindibilmente
proposto il presente concordato, e'  rappresentato,  al  28  febbraio
2009, dalle voci risultanti dalla tabella 3 sotto riportata: 
TABELLA 3 
  BERTRAND FINANZIARIA                   ATTIVO 
    
  Crediti erariali (escluse 
    RA su int. Bancari al 28.02.09)                569.489,00 
  Partecipazioni                                           106.601,82 
  Liquidita' (esclusi int. Al 28.02.09)           2.961.693,53 
  Ratei attivi interessi                                   15.990,00 
  TOTALE ATTIVITA'                            3.653.774,35 
  In particolare, la  liquidita'  sopra  indicata  risulta  in  parte
composta di titoli di stato, per quanto  meno  Euro  2.600.000,00;  a
fronte di tali titoli, la presente proposta concordataria  presuppone
che la  vendita  entro  il  termine  previsto  per  il  pagamento  ai
creditori non comporti oneri di sorta a carico della proponente. 
  5. IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA. 
    Il  concordato  che  viene  proposto  ai  creditori  di  Bertrand
Finanziaria  Spa  in  amministrazione  straordinaria   prevede,   con
efficacia  liberatoria  per  la   stessa,   a   carico   dell'attuale
proponente-assuntore: 
      a. il pagamento dei  debiti  prededucibili  (nella  misura  che
sara' definitivamente quantificata dagli organi della procedura entro
e non oltre la data del decreto di omologa), che avverra' entro e non
oltre trenta giorni decorrenti : 
      -in caso di mancanza di opposizioni all'omologa, dalla data  di
deposito del decreto di omologa; 
      -in  caso   di   opposizioni   all'omologa,   dalla   data   di
definitivita' del decreto di  omologa  ovvero,  se  anteriore,  dalla
scadenza del termine per l'esercizio della facolta' di rinuncia  alla
presente proposta di cui al paragrafo 6 bis n. 2 
      b. il pagamento, entro il medesimo termine di cui al  punto  a)
ai creditori chirografari ammessi, dell'importo di Euro  3.029.216,98
pari oggi, sulla base dei dati  risultanti  ai  fini  della  presente
proposta, al 24,79% degli  stessi  crediti  (percentuale  determinata
sulla base del credito residuo, al  netto  dei  precedenti  riparti),
fatti salvi gli effetti dei pagamenti  di  crediti  infragruppo,  che
porteranno ad  un  netto  miglioramento  del  riparto  a  favore  dei
creditori chirografari come indicato al punto 7 n. 3. 
  Risulta  infatti  dalla   situazione   patrimoniale   di   Bertrand
Finanziaria e dagli stati passivi delle societa' del Gruppo Bertrand,
che Bertrand Finanziaria Spa vanta nei confronti delle  societa'  del
Gruppo Bertrand crediti per gli importi riportati nella tabella 4 che
segue: 
TABELLA 4 
  DEBITORE                   IMPORTO   AMMESSO                IMPORTO
RESIDUO 
    
  Nova                                     Edil                      
2.854.213,34                              856.264,01 
  Finanziaria 
                       Tessile                    Bertrand           
30.118.239,90                            8.886.453,16 
                    Filati                  Bertrand                 
1.526.896,39                             1.441.305,06 
  Dandosi  atto  che  per  tutte  le  predette  societa',  del   pari
assoggettate   alla    medesima    procedura    di    amministrazione
straordinaria, a seguito di autorizzazione ministeriale del  16.04.09
(doc.ti  4-6),  l'esponente  ha  proposto  altrettanti  ricorsi   per
concordato ai sensi dell'art. 214 l. fall., in forza dei quali  -  al
rispetto  delle  condizioni  ivi   indicate   vengono   previste   le
percentuali di  soddisfacimento  dei  predetti  crediti  (determinate
sulla base del credito residuo,  al  netto  dei  precedenti  riparti)
nelle misure esposte in tabella 5. 
TABELLA 5 
  DEBITORE                                %                   IMPORTO
PREVISTO 
    
  Nova    Edil    Spa                          50,27%                
430.443,92 
  Finanziaria Tessile 
      Bertrand                                94,02%                 
8.355.043,26 
     Filati  Bertrand                       20,35%                   
293.305,58 
  Per effetto di  quanto  sopra,  ai  creditori  chirografari  verra'
quindi verosimilmente corrisposto un ammontare  complessivo  di  Euro
12.108.009,74 pari al 99,10% dell'ammontare residuo dei loro crediti. 
  Rimane inoltre inteso che qualora le spese di  procedura  e  quelle
comunque da assolversi in prededuzione e/o  in  privilegio  dovessero
essere superiori od inferiori all'importo di Euro 315.458,50, secondo
la  stima  aggiornata  dai  Commissari  il  28.02.2009,  la  relativa
differenza  verra'  portata,   rispettivamente,   a   decremento   od
incremento delle somme indicate alla precedente lettera b). 
  Con la sola eccezione per i costi  in  prededuzione  connessi  alla
procedura, gli impegni assunti da Borgosesia Gestioni SGR Spa,  quale
proponente-assuntore del concordato, sono limitati e riferiti ai soli
creditori  che   risultano   ammessi   allo   stato   passivo,   come
tassativamente individuati negli elenchi allegati al presente ricorso
e a quelli che dovessero proporre, presso la  competente  cancelleria
del Tribunale,  domanda  tardiva  di  ammissione  entro  la  data  di
deposito della presente proposta. 
  Eventuali    domande    di    insinuazione    tardiva    depositate
successivamente  al  deposito  in  Tribunale  del  presente  ricorso,
comporteranno  una  corrispondente  diminuzione   delle   percentuali
proposte per il riparto dei chirografari. 
  Le  percentuali  proposte   subiranno   fino   alla   definitivita'
dell'omologa  aumenti  per   effetto   dell'incremento   delle   sole
disponibilita' liquide derivanti dalla maturazione dei frutti  civili
sull'attivo concorsuale. 
  6. EFFICACIA DELLA PROPOSTA. 
    La presente proposta di concordato diverra' efficace nei  termini
di cui all'at. 130 l. fall. 
    All'efficacia   della   presente    proposta    conseguira'    il
trasferimento a favore di Borgosesia Gestioni SGR Spa, e per essa  al
fondo immobiliare Gioiello, di tutte le attivita' di pertinenza della
procedura nonche' di tutte  le  azioni,  revocatorie  incluse,  dalla
stessa prima di allora promosse, fatte salve le precisazioni  di  cui
ai capoversi del presente paragrafo che seguono. 
    Le predette attivita' verranno trasferite nello stato di fatto  e
di diritto in cui si trovano e senza alcuna garanzia da  parte  della
procedura. 
    La presente proposta e' condizionata  all'omologa  contestuale  e
contemporanea di tutti e quattro  i  concordati  delle  societa'  del
Gruppo Bertrand in amministrazione straordinaria,  in  considerazione
della  rilevanza  dei  crediti  infragruppo;  essa  e'   inoltre   da
intendersi strettamente vincolata e  condizionata  alle  proposte  di
concordato presentate dall'esponente per le societa' Filati Bertrand,
Finanziaria Tessile Bertrand e Nova Edil, sicche'  in  ogni  caso  la
revoca e/o la rinuncia di una delle proposte  di  concordato  per  le
motivazioni  dalla   stessa   tassativamente   previste   comportera'
automaticamente la revoca e/o rinuncia e/o caducazione della presente
proposta. 
  6 BIS. REVOCA DELLA  PROPOSTA,  RINUNCIA  ALLA  STESSA  E  CLAUSOLA
RISOLUTIVA ESPRESSA. 
    Con specifico riguardo alla revoca della proposta  concordataria,
alla sua rinuncia o  alla  risoluzione,  l'esponente  precisa  quanto
segue: 
      1)  nell'ipotesi  in  cui  vengano  presentate  opposizioni  al
concordato ai sensi dell'art. 214, comma terzo, l. fall.,  Borgosesia
Gestioni SGR Spa si riserva  la  facolta'  di  revocare  la  presente
proposta entro e non oltre  trenta  giorni  decorrenti  dal  deposito
presso il Tribunale dell'atto di opposizione; 
      2) nel caso in cui siano presentati reclami contro  il  decreto
di omologa, l'assuntore  potra'  rinunciare  alla  presente  proposta
entro e non oltre quindici giorni dalla  notifica  al  proponente  di
ricorso e decreto di fissazione dell'udienza ai sensi  dell'art.  131
comma 5 l. fall.; 
      3) nel caso in cui fossero  proposte  domande  di  insinuazioni
tardive di crediti aventi  ad  oggetto  crediti  eccedenti  nel  loro
complesso l'importo di euro 500.000,00, il proponente potra' revocare
la presente  proposta  di  concordato  entro  quindici  giorni  dalla
comunicazione,  da  parte  dei  Commissari   al   proponente,   della
intervenuta notifica del ricorso ex art 209 e 101 l.  fall.  relativo
all'insinuazione che abbia comportato  il  superamento  della  soglia
massima; 
      4) per il caso in cui non intervenga il deposito del decreto di
omologa del concordato entro un anno da quello del presente  ricorso,
sia i Commissari sia il proponente avranno facolta' di considerare il
concordato risolto ipso iure, dandone comunicazione  all'altra  parte
entro e non oltre i trenta giorni anteriori alla scadenza del termine
annuale di cui sopra, a pena di decadenza. 
  7. L'ADEMPIMENTO DEL CONCORDATO E LE GARANZIE. 
    Sulla base dei dati forniti  dagli  organi  della  procedura,  le
attivita'   occorrenti   per   l'integrale    soddisfacimento    alle
obbligazioni concordatarie  discendenti  dalla  presente  proposta  -
escluse le somme derivanti dal pagamento dei crediti  infragruppo  di
cui all'art. 5 - risultano pari ad Euro 3.344.675,48. 
  Di queste: 
    1) Euro 2.977.683,53 risultano essere gia'  nella  disponibilita'
degli organi della procedura sotto forma  di  numerario,  depositi  a
vista e titoli di facile liquidabilita'; 
    2) Euro 366.991,95 verranno posti a  disposizione  da  parte  del
proponente assuntore entro quindici giorni successivi a quello in cui
diverra' efficace il decreto di omologazione del concordato, mediante
deposito su di un conto corrente bancario  appositamente  acceso  con
firma congiunta  dell'assuntore  e  uno  dei  Commissari,  sul  quale
saranno altresi' trasferite tutte  le  disponibilita'  liquide  della
procedura destinate ai riparti in favore dei creditori. 
  Si precisa inoltre che a seguito dell'omologa di tutti e quattro  i
concordati delle societa'  del  Gruppo  Bertrand  in  amministrazione
straordinaria, verranno incassati i  riparti  concordatari  derivanti
dai rapporti infragruppo che saranno aggregati  alla  liquidita'  per
l'importo  presunto  di  Euro  9.078.972,76  e  conseguentemente   la
percentuale  di  soddisfo  dei  creditori  chirografari  si  elevera'
presuntivamente al 99,10% del residuo a oggi impagato. 
  L'obbligazione assunta  al  precedente  punto  2)  viene  garantita
mediante rilascio di apposita fideiussione bancaria  valida  a  prima
richiesta, consegnata ai Commissari contestualmente al  deposito  del
presente ricorso e di cui si allega copia (doc. 7). 
  Le somme spettanti agli irreperibili verranno  accantonate  secondo
le indicazioni che saranno state date dal Tribunale adito in sede  di
omologa. 
  Eventuali  somme  risultanti  dalle  rinunce  dello  stato  passivo
avvenute entro il decreto di omologa andranno a incrementare l'attivo
destinato ai creditori chirografari come indicato al punto 5. 
  Le eventuali somme residuanti all'esito di tali attivita'  verranno
poste a disposizione del proponente assuntore. 
  8. CONDIZIONI AGGIUNTIVE. 
    L'esponente  dichiara,   ora   per   allora,   che   al   momento
dell'efficacia della presente proposta concordataria e fatta salva la
sua revoca e/o rinuncia, risoluzione o caducazione comunque titolata,
manlevera' totalmente i Commissari liquidatori da qualsivoglia  onere
comunque connesso alla loro attivita'. 
    L'esponente precisa che eventuali nuove azioni  e/o  costituzioni
in  giudizio,  nonche'  l'effettuazione  di  ulteriori  riparti,   la
liquidazione  di  attivo  e   la   conclusione   di   transazioni   e
conciliazioni giudiziali, potranno intervenire in attesa dell'omologa
previo consenso  scritto  dell'esponente,  fatte  salve  comunque  le
autorizzazioni degli organi della procedura. 
    L'esponente precisa, infine, che  a  suo  parere  il  decreto  di
omologa scontera' l'imposta  di  registro  in  misura  proporzionale,
avuto riguardo  a  una  base  imponibile  rappresentata  dal  passivo
diverso  da  quello  costituito  da  corrispettivi   per   operazioni
rientranti nel  campo  di  applicazione  dell'IVA,  anche  se  esenti
(passivo per il quale, invece, trova applicazione l'imposta in misura
fissa), e che i relativi oneri sono  da  intendersi  a  carico  della
proponente. 
    
    Alla luce di quanto sopra, la societa'  Borgosesia  Gestioni  SGR
Spa, in nome e conto  del  fondo  immobiliare  Gioiello,  come  sopra
rappresentata, difesa e domiciliata 
                                INSTA 
  a che il Tribunale  adito,  vista  l'autorizzazione  del  Ministero
dello Sviluppo Economico di cui in narrativa, previ gli incombenti di
legge, voglia omologare il concordato presentato a mezzo del presente
ricorso, nei termini ed alle condizioni sopra descritti. 
  Ai sensi del D.P.R. 115 del 2002, si dichiara  che  il  valore  del
presente giudizio e' indeterminabile. 
  Si producono: 
    1) decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16.04.2009; 
    2) deliberazione CdA Borgosesia Gestioni 05.06.2009; 
    3) riepilogo stato passivo Bertrand Finanziaria in a.s.; 
    4-6) copie ricorsi per concordato ex art. 214  l.  fall.  per  le
altre societa' del Gruppo Bertrand; 
    7) copia fideiussione UniCredit. 
    Biella, 8 giugno 2009 
                   Borgosesia Gestioni SGR S.p.A. 
                          Avv. Andrea Basso 
    
                          PROCURA ALLE LITI 
  Nella mia qualita' di presidente del Consiglio  di  amministrazione
di Borgosesia Gestioni SGR S.p.A., con sede in Biella, in nome e  per
conto del fondo Gioiello dalla stessa promosso e  gestito,  delego  a
rappresentare, assistere  e  difendere  la  predetta  societa'  nella
presente procedura di concordato ai sensi dell'art. 214 l. fall.,  in
ogni sua fase e grado, gli avvocati Andrea Basso e Marco Sormano  del
Foro di Biella, anche disgiuntamente tra loro, presso il  cui  studio
in Biella, Via Pietro Volpi n. 6, eleggo domicilio. 
  Dichiaro  inoltre  di  aver   ricevuto   dai   predetti   difensori
l'informativa di cui all'art. 13 D. Lgs. 196/2003. 

                         Rag. Mauro Girardi 

 
T-09ABL3224
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.