TRIBUNALE DI BIELLA

(GU Parte Seconda n.67 del 13-6-2009)

                       RICORSO PER CONCORDATO 
                      EX ART. 214 R.D. 267/1942 

  BORGOSESIA GESTIONI SGR S.P.A., con sede in Biella, C.F.  e  P.IVA.
02207130028,   in   persona   del   Presidente   del   Consiglio   di
Amministrazione Mauro Girardi, per nome e conto  di  Gioiello,  fondo
comune di investimento immobiliare dalla stessa promosso  e  gestito,
rappresentata e difesa, per delega in calce al presente  atto,  dagli
avv.ti Marco Sormano e Andrea Basso, presso il cui studio in  Biella,
Via Pietro Volpi n. 6 (fax 0152431706), e' elettivamente domiciliata,
propone  ai  creditori  della  Nova  Edil  Spa   in   amministrazione
straordinaria, ai sensi dell'art. 214 del R.D. 267/1942, il  seguente
concordato. 
  1. LA SOCIETA' DEBITRICE 
    Nova  Edil  Spa   e'   stata   sottoposta   alla   procedura   di
amministrazione straordinaria ex l. 3.4.1979 n. 95, con D.M.  del  17
dicembre 1996, al pari delle societa'  Bertrand  Finanziaria  S.p.A.,
Filati Bertrand S.p.A. e Finanziaria Tessile Bertrand  S.p.A.,  tutte
appartenenti al c.d. Gruppo Bertrand. 
  2. IL PROPONENTE-ASSUNTORE DEL CONCORDATO. 
    Borgosesia Gestioni SGR Spa e' societa' autorizzata all'esercizio
dell'attivita' di gestione  collettiva  del  risparmio  in  forza  di
provvedimento della Banca d'Italia in data 8 febbraio 2006. 
    La stessa risulta controllata da Borgosesia Spa, societa' quotata
sul mercato Expandi promosso e  gestito  da  Borsa  Italiana,  ed  e'
iscritta all'elenco generale di cui all'art. 113 TUB. 
    Il patrimonio netto del gruppo Borgosesia  al  30  aprile  scorso
risulta pari a Euro 176.970.378. 
  3. CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO. 
    Borgosesia Gestioni SGR Spa, in qualita' di  "terzo"  propone  ai
creditori della Nova Edil Spa, essendo stata a cio'  autorizzata  con
apposito provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico  emesso
in data 16.04.2009 (doc. 1) e a  seguito  di  deliberazione  del  suo
consiglio di amministrazione in data  5  giugno  2009  (doc.  2),  un
concordato  nei  termini  espressi  nel   successivo   paragrafo   5,
assumendosi l'obbligo  di  adempiere  alle  relative  obbligazioni  a
fronte del trasferimento alla stessa  di  tutte  le  attivita'  della
procedura,  fatta  salva   la   facolta'   di   rinuncia   al   detto
trasferimento; in tale ultima ipotesi, l'assunzione degli impegni  di
pagamento di cui ai punti che  seguono  avverra'  a  mero  titolo  di
garanzia dell'adempimento degli obblighi concordatari. 
    Il  concordato  proposto  consente  di  ripartire  ai   creditori
concorrenti, in tempi senz'altro non comparabili con quelli necessari
per   il   completamento   della   liquidazione   concorsuale,    una
significativa   percentuale   dei   propri    crediti,    in    tempi
ragionevolmente brevi, come sara' infra specificato. 
  4. SITUAZIONE DEBITORIA E ATTIVO PATRIMONIALE DI NOVA EDIL SPA. 
    Lo stato passivo di Nova Edil SpA  rappresentato  nella  seguente
tabella 1 e meglio dettagliato nel  documento  riepilogativo  che  si
produce (doc. 3) riporta la situazione debitoria  alla  data  del  28
aprile 2009. 
    Lo stesso recepisce gli effetti portati dalle diverse opposizioni
e dalle insinuazioni tardive, azioni queste ultime che  risultano  ad
oggi tutte definite con provvedimenti non piu' impugnabili. 
TABELLA 1 
  NOVA   EDIL                   STATO    PASSIVO                     
 RESIDUO STATO PASSIVO 
                                                                   AL
28.04.2009                                      AL 28.04.2009 
    
  Privilegiati                           11.313.118,23               
63.090,33 
  Chirografari                            
26.555.064,57               8.058.690,16 
  TOTALE STATO  PASSIVO                    37.868.182,80             
8.121.780,49 
  Le passivita' sopra riportate debbono poi  essere  incrementate  in
ragione delle spese di  procedura  da  assolversi  in  "prededuzione"
stimate pari ad Euro  1.509.662,82  e  rappresentate  nella  seguente
tabella 2 
TABELLA 2 
  NOVA EDIL                  SPESE IN PREDEDUZIONE 
    
  Fornitori al 28.02.09                           0 
  Fatture da ricevere al 31.12.09           86.915,31 
  Organi della procedura al 31.12.09    290.180,48 
  Riparti autorizzati da pagare                83.210,86 
  TFR e debiti verso dipendenti             58.825,48 
  Debiti verso erario e Ist. Prev.           4.807,06 
  Acconti da clienti                     488.009,24 
  Debiti diversi                     297.714,39 
  Fondo costi chiusura, imprevisti 
    nonche' oneri di vigilanza 
    su esecuzione concordato              200.000,00 
  TOTALE PREDEDUZIONI            1.509.662,82 
  L'attivo della procedura, sulla cui entita' e'  imprescindibilmente
proposto il presente concordato, e'  rappresentato,  al  28  febbraio
2009, dalle voci risultanti dalle tabelle 3 e 3A sotto riportate: 
TABELLA 3 
  NOVA EDIL                ATTIVO 
    
  Crediti Erariali (escluse RA 
    su int, bancari al 28.02.09)           517.839,58 
  Partecipazioni (Nuova Biella, 
    esclusa la CONFIPRA)                 968.846,51 
  Clienti                                              99.474,26 
  Immobilizzazioni diverse 
    al netto degli ammortamenti               3.611,18 
  Crediti verso Nuova Biella                  29.747,92 
  Crediti verso altre soc. 
    del gruppo per rivalse                            0 
  Cauzioni                                                1.111,93 
  Liquidita' (esclusi int. al 28.02.09)           1.271.688,72 
  Rimanenze di magazzino (immobili)          4.216.542,31 
  TOTALE ATTIVITA'                 7.108.862,41 
  La partecipazione nella  societa'  CONFIPRA  e'  valutata  zero  in
quanto in bilancio e iscritta per Euro 10,33, tuttavia tale  societa'
non risulta esistente da  verifiche  presso  le  CCIAA  di  tutto  il
territorio nazionale. 
  I beni immobili a tutt'oggi costituenti il magazzino della societa'
e quali risultanti dall'inventario e dalle perizie  agli  atti  della
procedura sono quelli sinteticamente indicati nella Tabella 3  A  che
segue, che evidenzia altresi', sulla base delle  indicazioni  fornite
dai Commissari, quali immobili siano oggi occupati da terzi: 
TABELLA 3 A 
  UBICAZIONE            CONSISTENZA          EVENTUALE OCCUPAZIONE DA
PARTE DI TERZI 
    
  San Giuliano                 5 posti auto 
  Saronno                      Terreno 
  Alghero                      Terreno 
  Benna                        6 posti auto 
  Biella                        Appartamento +  box  Quaglino  (causa
pendente per il rilascio) 
  Biella                       Appartamento +  box  Cavallari  (causa
pendente per il rilascio) 
  Biella                         Appartamento  +  box  Janiro  (causa
pendente per il rilascio) 
  Biella                       11 box singoli 
  Biella                      5 box doppi 
  Biella                      Deposito 
  Biella                    Box singolo 
  Biella                    Box doppio 
  Biella                     Deposito mq 50 
  Biella                      Deposito mq 34 
  Busto  Arsizio  Alloggio  +  box                    Talotti  (causa
pendente per il rilascio) 
  Trivero                        Fabbricati diversi 
  Caprile                         Terreni edificabili 
  Coggiola                       Cascina + terreno 
  Gaglianico                     Uffici 
  Mediglia                    Villetta  a   schiera   D'Alessio   (in
contenzioso stragiudiziale) 
  Prato                       Villetta  a  schiera   Perillo   (causa
pendente per il rilascio) 
  Nova Edil non vanta crediti infragruppo. 
  5. IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA. 
    Il concordato che viene proposto ai creditori di Nova Edil Spa in
amministrazione straordinaria prevede, con efficacia liberatoria  per
la stessa, a carico dell'attuale proponente-assuntore: 
      a. il pagamento dei  debiti  prededucibili  (nella  misura  che
sara' definitivamente quantificata dagli organi della procedura entro
e non oltre la data del decreto di omologa), che avverra' entro e non
oltre trenta giorni decorrenti: 
      -in caso di mancanza di opposizioni all'omologa, dalla data  di
deposito del decreto di omologa; 
      -in  caso   di   opposizioni   all'omologa,   dalla   data   di
definitivita' del decreto di omologa ovvero,  se  anteriore  ,  dalla
scadenza del termine per l'esercizio della facolta' di rinuncia  alla
presente proposta di cui al paragrafo 6 bis n. 2; 
  Si precisa, peraltro, che i debiti costituiti  da  acconti  versati
dai clienti  in  contenzioso  saranno  accantonati  con  le  medesime
modalita' previste dal presente ricorso  per  gli  irreperibili,  sin
visto l'esito delle relative vertenze. 
      b. il pagamento, entro il medesimo termine di cui al punto  che
precede,  dell'importo  massimo  di  Euro  63.090,33  a  favore   dei
creditori privilegiati cosi' come indicati in Tabella 1.; 
      c. il pagamento ai creditori  chirografari  ammessi,  entro  il
medesimo  termine  di  cui  al  punto  a),   dell'importo   di   Euro
4.051.062,53 pari oggi, sulla base dei dati risultanti ai fini  della
presente  proposta,  al  50,27%  degli  stessi  crediti  (percentuale
determinata sulla base del credito residuo, al netto  dei  precedenti
riparti). 
  Rimane inoltre inteso che qualora le spese di  procedura  e  quelle
comunque da  assolversi  in  prededuzione  e/o  privilegio  dovessero
essere  superiori  o  inferiori  all'importo  di  Euro  1.572.753,15,
secondo la stima aggiornata dai Commissari il 28.02.09,  la  relativa
differenza  verra'  portata,   rispettivamente,   a   decremento   od
incremento delle somme indicate alla precedente lettera c). 
  Con la sola eccezione per i costi  in  prededuzione  connessi  alla
procedura, gli impegni assunti da Borgosesia Gestioni SGR Spa,  quale
proponente-assuntore del concordato, sono limitati e riferiti ai soli
creditori  che   risultano   ammessi   allo   stato   passivo,   come
tassativamente individuati negli elenchi allegati al presente ricorso
e a quelli che dovessero proporre, presso la  competente  cancelleria
del Tribunale,  domanda  tardiva  di  ammissione  entro  la  data  di
deposito del presente ricorso. 
  Eventuali    domande    di    insinuazione    tardiva    depositate
successivamente  al  deposito  in  Tribunale  del  presente  ricorso,
comporteranno  una  corrispondente  diminuzione   delle   percentuali
proposte per il riparto dei chirografari. 
  Le  percentuali  proposte   subiranno   fino   alla   definitivita'
dell'omologa  aumenti  per   effetto   dell'incremento   delle   sole
disponibilita' liquide derivanti esclusivamente dalla maturazione dei
frutti civili sull'attivo concorsuale  (e  quindi  non,  ad  esempio,
dalla realizzazione di poste dell'attivo,  nemmeno  se  all'esito  di
procedimenti espropriativi). 
  6. EFFICACIA DELLA PROPOSTA. 
    La presente proposta di concordato diverra' efficace nei  termini
di cui all'at. 130 l. fall. 
    All'efficacia   della   presente    proposta    conseguira'    il
trasferimento a favore di Borgosesia Gestioni SGR Spa, e per essa  al
fondo immobiliare Gioiello, di tutte le attivita' di pertinenza della
procedura nonche' di tutte  le  azioni,  revocatorie  incluse,  dalla
stessa prima di allora promosse, fatte salve le precisazioni  di  cui
ai capoversi del presente paragrafo che seguono. 
    L'esponente si riserva il diritto di rinunciare al  trasferimento
in proprio favore degli asset di proprieta' di  Nova  Edil,  comunque
garantendo il fabbisogno concordatario quale risultante al  punto  5,
in considerazione dell'acquisizione (a  seguito  dell'assunzione  del
concordato  di  Bertrand  Finanziaria   S.p.A.   in   amministrazione
straordinaria)  delle  azioni  rappresentanti  il  90%  del  capitale
sociale di Nova Edil S.p.A. 
    Fatta salva la rinuncia  di  cui  sopra,  le  predette  attivita'
verranno trasferite nello stato di fatto  e  di  diritto  in  cui  si
trovano. 
    Resta comunque inteso che, qualsiasi sia la  modalita'  esecutiva
del concordato comunque scelta fra le due di  cui  ai  paragrafi  che
precedono (trasferimento diretto  degli  asset  all'assuntore  ovvero
rinuncia al detto trasferimento), e' espressamente esclusa  qualsiasi
garanzia  della  procedura  sui  beni  che   costituiscono   l'attivo
patrimoniale. 
    La scelta del proponente in ordine alla modalita'  esecutiva  del
concordato da adottarsi in concreto sara' da questi  comunicata  agli
organi  della  procedura  prima   della   decisione   del   Tribunale
sull'omologazione del concordato. 
    Il  contratto  di  lavoro  subordinato  a   tempo   indeterminato
esistente con la sig.ra Ivana  Ostellino,  infine,  a  seconda  della
modalita'   di   esecuzione   del    concordato    prescelta    sara'
rispettivamente trasferito all'assuntore, ovvero rimarra' in carico a
Nova Edil. 
    La presente proposta e' condizionata  all'omologa  contestuale  e
contemporanea di tutti e quattro  i  concordati  delle  societa'  del
Gruppo Bertrand in amministrazione straordinaria,  in  considerazione
della  rilevanza  dei  crediti  infragruppo;  essa  e'   inoltre   da
intendersi strettamente vincolata e  condizionata  alle  proposte  di
concordato  presentate  dall'esponente  per  le   societa'   Bertrand
Finanziaria, Finanziaria Tessile Bertrand e Filati Bertrand,  sicche'
in ogni caso la revoca e/o la  rinuncia  di  una  delle  proposte  di
concordato per le motivazioni dalla  stessa  tassativamente  previste
comportera' automaticamente la revoca e/o  rinuncia  e/o  caducazione
della presente proposta. 
  6 BIS. REVOCA DELLA  PROPOSTA,  RINUNCIA  ALLA  STESSA  E  CLAUSOLA
RISOLUTIVA ESPRESSA. 
    Con specifico riguardo alla revoca della proposta  concordataria,
alla sua rinuncia o  alla  risoluzione,  l'esponente  precisa  quanto
segue: 
      1)  nell'ipotesi  in  cui  vengano  presentate  opposizioni  al
concordato ai sensi dell'art. 214, comma terzo, l. fall.,  Borgosesia
Gestioni SGR Spa si riserva  la  facolta'  di  revocare  la  presente
proposta entro e non oltre  trenta  giorni  decorrenti  dal  deposito
presso il Tribunale dell'atto di opposizione; 
      2) nel caso in cui siano presentati reclami contro  il  decreto
di omologa, l'assuntore  potra'  rinunciare  alla  presente  proposta
entro e non oltre quindici giorni dalla  notifica  al  proponente  di
ricorso e decreto di fissazione dell'udienza ai sensi  dell'art.  131
comma 5 l. fall.; 
      3) nel caso in cui fossero  proposte  domande  di  insinuazioni
tardive di crediti aventi  ad  oggetto  crediti  eccedenti  nel  loro
complesso l'importo di euro 500.000,00, il proponente potra' revocare
la presente  proposta  di  concordato  entro  quindici  giorni  dalla
comunicazione,  da  parte  dei  Commissari   al   proponente,   della
intervenuta notifica del ricorso ex art 209 e 101 l.  fall.  relativo
all'insinuazione che abbia comportato  il  superamento  della  soglia
massima; 
      4) per il caso in cui non intervenga il deposito del decreto di
omologa del concordato entro un anno da quello del presente  ricorso,
sia i Commissari sia il proponente avranno facolta' di considerare il
concordato risolto ipso iure, dandone comunicazione  all'altra  parte
entro e non oltre i trenta giorni anteriori alla scadenza del termine
annuale di cui sopra, a pena di decadenza. 
  7. L'ADEMPIMENTO DEL CONCORDATO E LE GARANZIE. 
    Sulla base dei dati forniti  dagli  organi  della  procedura,  le
attivita'   occorrenti   per   l'integrale    soddisfacimento    alle
obbligazioni  concordatarie  discendenti  dalla   presente   proposta
risultano pari ad Euro 5.623.815,68. Di queste: 
      1)   Euro   1.271.688,72   risultano   essere,    gia'    nella
disponibilita' degli organi della procedura sotto forma di numerario,
depositi a vista e titoli di facile liquidabilita'; 
      2) Euro 4.352.126,96 verranno posti a disposizione da parte del
proponente assuntore entro quindici giorni successivi a quello in cui
diverra' efficace il decreto di omologazione del concordato, mediante
deposito su di un conto corrente bancario  appositamente  acceso  con
firma congiunta dell'assuntore e di uno  dei  Commissari,  sul  quale
saranno altresi' trasferite tutte  le  disponibilita'  liquide  della
procedura destinate ai riparti in favore dei creditori. 
  In considerazione di quanto sopra, l'esecuzione dei pagamenti  agli
aventi diritto avverra' a  cura  e  spese  dell'assuntore,  sotto  la
vigilanza dei Commissari. 
  L'obbligazione assunta  al  precedente  punto  2)  viene  garantita
mediante rilascio di apposita fideiussione bancaria  valida  a  prima
richiesta, consegnata ai Commissari contestualmente al  deposito  del
presente ricorso e di cui si allega copia (doc. 4). 
  Eventuali somme risultanti da rinunce allo stato passivo  pervenute
entro il deposito del decreto  di  omologa  andranno  a  incrementare
l'attivo destinato ai creditori chirografari come indicato  al  punto
4). 
  Le somme spettanti agli irreperibili, al pari di  quelle  spettanti
ai clienti di cui  alla  tabella  2  e  al  paragrafo  5.a,  verranno
accantonate  secondo  le  indicazioni  che  saranno  state  date  dal
Tribunale adito in sede di omologa. 
  Le eventuali somme residuanti all'esito di tali attivita'  verranno
poste a disposizione del proponente assuntore. 
  8. CONDIZIONI AGGIUNTIVE. 
    L'esponente  dichiara,  ora   per   allora,   che   dal   momento
dell'efficacia della presente proposta concordataria e fatta salva la
sua revoca, rinuncia, risoluzione o  caducazione  comunque  titolata,
manlevera' totalmente i Commissari liquidatori da qualsivoglia  onere
comunque connesso alla loro attivita'. 
    L'esponente precisa che eventuali nuove azioni  e/o  costituzioni
in  giudizio,  nonche'  l'effettuazione  di  ulteriori  riparti,   la
liquidazione  di  attivo  e   la   conclusione   di   transazioni   e
conciliazioni giudiziali potranno intervenire in attesa  dell'omologa
previo consenso  scritto  dell'esponente,  fatte  salve  comunque  le
autorizzazioni degli organi della procedura. 
    L'esponente precisa, infine, che  a  suo  parere  il  decreto  di
omologa scontera' l'imposta  di  registro  in  misura  proporzionale,
avuto riguardo  a  una  base  imponibile  rappresentata  dal  passivo
diverso  da  quello  costituito  da  corrispettivi   per   operazioni
rientranti nel  campo  di  applicazione  dell'IVA,  anche  se  esenti
(passivo per il quale, invece, trova applicazione l'imposta in misura
fissa), e che i relativi oneri sono  da  intendersi  a  carico  della
proponente. 
    
    Alla luce di quanto sopra, la societa'  Borgosesia  Gestioni  SGR
Spa, in nome e conto  del  fondo  immobiliare  Gioiello,  come  sopra
rappresentata, difesa e domiciliata 
                                INSTA 
  a che il Tribunale  adito,  vista  l'autorizzazione  del  Ministero
dello Sviluppo Economico di cui in narrativa, previ gli incombenti di
legge, voglia omologare il concordato presentato a mezzo del presente
ricorso, nei termini ed alle condizioni sopra descritti. 
  Ai sensi del D.P.R. 115 del 2002, si dichiara  che  il  valore  del
presente giudizio e' indeterminabile. 
  Si producono: 
    1) decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16.04.2009; 
    2) deliberazione CdA Borgosesia Gestioni 05.06.2009; 
    3) riepilogo stato passivo Nova Edil in a.s.; 
    4) copia fideiussione UniCredit. 
    Biella, 8 giugno 2009 
                   Borgosesia Gestioni SGR S.p.A. 
                          Avv. Andrea Basso 
    
                          PROCURA ALLE LITI 
  Nella mia qualita' di presidente del Consiglio  di  amministrazione
di Borgosesia Gestioni SGR S.p.A., con sede in Biella, in nome e  per
conto del fondo Gioiello dalla stessa promosso e  gestito,  delego  a
rappresentare, assistere  e  difendere  la  predetta  societa'  nella
presente procedura di concordato ai sensi dell'art. 214 l. fall.,  in
ogni sua fase e grado, gli avvocati Andrea Basso e Marco Sormano  del
Foro di Biella, anche disgiuntamente tra loro, presso il  cui  studio
in Biella, Via Pietro Volpi n. 6, eleggo domicilio. 
  Dichiaro  inoltre  di  aver   ricevuto   dai   predetti   difensori
l'informativa di cui all'art. 13 D. Lgs. 196/2003. 

                         Rag. Mauro Girardi 

 
T-09ABL3225
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.