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Errata corrige
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Prot. n. 0044153. Il prefetto della Provincia di Campobasso, Vista la lettera n. 0112666/09 del 6 agosto 2009, con la quale la Direzione della Banca d'Italia, Filiale di Campobasso, segnala che, a causa dello sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di categoria per il giorno 31 luglio 2009, non hanno potuto funzionare regolarmente le Dipendenze della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. di: 1) Bojano; 2) Campobasso Ag. 1; 3) Campobasso Ag. 2; 4) Guglionesi; 5) Larino (Sport. Avanz. - Isernia); 6) Montenero di Bisaccia; 7) Petacciato (S. A. - Termoli 2); 8) S. Croce di Magliano; 9) S. Martino in Pensilis; 10) Termoli; 11) Termoli Ag. 1; 12) Termoli Ag. 2. Considerato che con la richiamata nota, la stessa Banca d'Italia chiede che si autorizzi, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 1 del 15 gennaio 1948, la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti nel suddetto giorno e nei cinque giorni successivi; Ritenuta la necessita' di provvedere al riguardo; Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, Decreta: il mancato funzionamento, nel giorno 31 luglio 2009, delle Dipendenze sopraindicate della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., e' riconosciuto ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, come causato da evento eccezionale e la sua durata resta limitata soltanto nel suddetto giorno. I termini legali e convenzionali scaduti nel giorno 31 luglio 2009, nonche' nei cinque giorni successivi sono, pertanto, prorogati di quindici giorni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 31, legge 24 novembre 2000, n. 340. Campobasso, 11 agosto 2009 p. Il prefetto t.a. Il vice prefetto vicario: Tirone C-099537 (Gratuito)