TAR LAZIO - ROMA Sez. II Bis

(GU Parte Seconda n.98 del 27-8-2009)

              Atto di integrazione del contraddittorio 

  VETROBALSAMO S.P.A.  (P.  Iva  05093130150),  con  sede  legale  in
Milano, viale Sarca 336, in persona del  legale  rappresentante  sig.
Bruno Donzelli, con gli avv.ti Tiziano Ugoccioni  e  Guido  Francesco
Romanelli, elettivamente domiciliata in Roma,  Via  Cosseria  5,  con
ricorso iscritto al R.G. n. 10585/2006 del TAR per il Lazio - Roma  e
proposto  contro  il  MINISTERO  DELL'AMBIENTE  E  DELLA  TUTELA  DEL
TERRITORIO, il MINISTERO  DELLE  ATTIVITA'  PRODUTTIVE,  la  BORMIOLI
ROCCO  &  FIGLIO  S.P.A.  e  la  CORSICO  VETRO  S.R.L.  ha   chiesto
l'annullamento, in parte qua, dello  schema  di  Piano  Nazionale  di
Assegnazione per il periodo 2008-2012 elaborato ai sensi dell'art. 8,
comma 2, del d.lgs. n. 216/2006 e  pubblicato  in  G.U.  n.  168  del
21/7/2006, dei relativi allegati nonche', ove occorra, di ogni  altro
atto  presupposto,  connesso  e/o  consequenziale  anche  non   noto,
lamentando: 1) la violazione,  falsa  ed  omessa  applicazione  della
Direttiva  2003/87/CE,  dell''Allegato  III  e  dei  criteri  per  la
redazione dei piani di assegnazione delle quote di emissione di  CO2,
del d.lgs. 216 del 4 aprile 2006 e degli allegati  nonche'  l'eccesso
di  potere  sotto  i   profili   dell'illogicita',   dell'ingiustizia
manifesta, del contrasto con l'interesse  pubblico,  dello  sviamento
dalla  causa  tipica  e  dal  fine  e  della  contraddittorieta'  con
l'interesse pubblico tutelato, ivi compresa la carenza di istruttoria
e  la  perplessita',  l'illogicita',  l'omissione  e  la  carenza  di
motivazione; 2) la violazione, falsa  ed  omessa  applicazione  degli
artt. 3 e 97 Costituzione in relazione ai principi di  uguaglianza  e
di parita' di trattamento e dell'art. 3 L. 241/1990 nonche' l'eccesso
di potere sotto i profili della violazione del  diritto  comunitario,
dello sviamento dei criteri di  assegnazione  indicati  nell'Allegato
III alla Direttiva 2003/87/CE, siccome recepiti nel  Piano  Nazionale
di  Assegnazione,  della   evidente   sproporzionalita'   dell'azione
amministrativa,  dell'omessa  e  contraddittoria  motivazione,  della
illogicita' dell'azione amministrativa e dell'ingiustizia  manifesta;
3) la violazione, falsa ed omessa applicazione degli artt. 3, 41 e 97
Costituzione, della Direttiva 2003/87/CE,  dei  relativi  Allegati  e
degli atti di indirizzo e di attuazione, del  d.lgs  216/2006  e  dei
rispettivi allegati, degli artt. 87 e 88  e  ss.  del  Trattato  U.E.
nonche' l'eccesso di potere sotto  i  profili  della  violazione  dei
principi di uguaglianza formale e sostanziale e di pari  opportunita'
tra soggetti dell'ordinamento, della grave violazione dei principi di
libera concorrenza e del libero mercato, della violazione del divieto
di discriminazione tra soggetti  economici  e  dei  principi  per  la
tutela e la salvaguardia della parita' di trattamento nell'ambito del
libero gioco della concorrenza tra  le  imprese;  4)  la  violazione,
falsa ed omessa applicazione degli artt. 3 e, 6, 9 e 10 bis della  L.
241/1990 s.m.i., della Direttiva 2003/87/CE nonche' degli Allegati  e
degli atti di indirizzo ed  attuativi,  del  d.lgs.  216/2006  e  dei
relativi allegati nonche' l'eccesso di potere sotto i  profili  della
lacunosa,   mancata   ed,   assente   carente   istruttoria,    della
contraddittorieta' tra provvedimenti e dell'omessa motivazione; 5) la
violazione,  falsa  ed  omessa  applicazione  degli  art.  3   e   97
Costituzione,  dell'art.  3  L.  241/1990  s.m.i.,  della   Direttiva
2003/87/CE  e  del  d.lgs.  216/2006  e  relativi  allegati   nonche'
l'eccesso di potere sotto  i  profili  della  manifesta  illogicita',
incongruenza,  irragionevolezza,  della  carenza  di  motivazione  in
concreto, della lacunosa  e/o  omessa  attivita'  istruttoria,  della
perplessita' del provvedimento e dello sviamento dalla  causa  e  dal
fine,  e  rassegnando  le  seguenti  conclusioni:  "Voglia   l'Ecc.mo
Tribunale Amministrativo adito cosi' giudicare: 1) in via  principale
e nel merito, accogliere il ricorso e,  per  l'effetto,  annullare  i
provvedimenti impugnati; 2) in via istruttoria: con espressa  riserva
di  ulteriormente  produrre,  ordinare  al  Ministero  resistente  di
produrre  in  giudizio  tutti  gli  atti,  presupposti  e/o  comunque
connessi, gli eventuali pareri, gli atti istruttori, allo  stato  non
noti,  che  hanno  condotto   alle   determinazioni   provvedimentali
impugnate;  con  espressa  e  tempestiva  richiesta  di   ammissione,
mediante giusta ordinanza istruttoria, ad idonea ed opportuna  C.T.U.
in ordine alla  parzialita'  dell'attivita'  istruttoria  preordinata
alla raccolta dei dati  storici  di  produzione  e  di  emissione  in
relazione  al  settore  industriale  della  produzione   del   vetro,
all'incongruenza dei predetti dati ed alla  loro  erroneita'  nonche'
impossibilita'  di  descrivere  la  reale  portata   delle   migliori
tecnologie esistenti nel settore della  produzione  del  vetro  cavo;
altresi', in ordine alla correttezza tecnica dell'identificazione dei
criteri  di  efficienza  recepiti  nel  PNA,  con  riferimento   alla
produzione del vetro,  in  applicazione  dei  predetti  dati  storici
provenienti  dalla  precedente  attivita'  di  assegnazione  per   il
triennio 2005/2007, per via  della  omessa  effettiva  considerazione
dello stato  dell'arte  e  della  tecnica  per  quanto  riguarda  gli
impianti de quibus; nonche' per la valutazione  della  ragionevolezza
tecnica della applicazione di criteri correttivi (quali gli indici di
benchmarking e per la azioni precoci) soltanto nella seconda fase  di
attuazione del programma di riduzione delle emissioni di  gas  serra;
nonche' per ogni altro  aspetto  altamente  tecnico  e  specialistico
connesso alla corretta previsione di criteri  efficaci  alla  stregua
dei quali procedere alla valutazione del reale impatto  di  emissione
di ciascun impianto esistente, in relazione alla concreta  tecnologia
di combustione utilizzata; - con espressa riserva  di  integrare,  in
corso di causa, la predetta richiesta di C.T.U.; 3) in ogni caso, con
vittoria di spese, diritti ed onorari di  giustizia.  Con  successivi
motivi aggiunti del 12 aprile 2007 Vetrobalsamo impugnava altresi' il
decreto 18 dicembre 2006 del Ministero dell'Ambiente e  della  Tutela
del Territorio e del Mare di  approvazione  del  Piano  Nazionale  di
Assegnazione delle quote di CO2 per il periodo  2008-2012,  elaborato
ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.lgs., 4  aprile  2006,  n.  216,
pubblicato in G.U. n. 36 del 13 febbraio 2007 - Suppl.  Ordinario  n.
35 - e dei relativi allegati,  il  Piano  Nazionale  di  Assegnazione
delle quote di  CO2  per  il  periodo  2008-2012  e,  all'occorrenza,
qualunque altro provvedimento, anche non noto, che fosse presupposto,
connesso  e/o  consequenziale,  deducendo:  1)  l'illegittimita'  per
invalidita' derivata rispetto  ai  mezzi  dal  primo  al  quinto  del
ricorso introduttivo, rivolti avverso lo Schema di Piano Nazionale di
assegnazione  2008  -  2012;  2)  la  violazione,  falsa  ed   omessa
applicazione della Direttiva  2003/87/CE,  dell'Allegato  III  e  dei
criteri per la redazione dei piani di  assegnazione  delle  quote  di
emissione di CO2, del d.lgs. 216 del 4 aprile 2006 e  degli  allegati
nonche' l'eccesso  di  potere  sotto  i  profili  dell'illogicita'  e
dell'ingiustizia manifesta, del contrasto con  l'interesse  pubblico,
dello   sviamento   dalla   causa   tipica   e   dal   fine,    della
contraddittorieta' con l'interesse pubblico tutelato,  della  carenza
di istruttoria e della perplessita' ed illogicita' della  motivazione
nonche'  l'omessa  e  carente  motivazione  e  concludendo  affinche'
l'adito Tar Lazio - Roma volesse: 1) in via principale e nel  merito,
accogliere il ricorso e, per  l'effetto,  annullare  i  provvedimenti
impugnati; 2) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari
di  giustizia.  Con  ulteriore  ricorso  per  motivi   aggiunti   del
29/04/2008 Vetrobalsamo impugnava ancora la Decisione di assegnazione
delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, approvata  ai  sensi  di
quanto stabilito dell'art. 11, comma 1, del d.lgs. 4 aprile 2006,  n.
216, pubblicato il 29 febbraio 2008; il decreto 18 dicembre 2006  del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del  mare  di
approvazione del Piano Nazionale di Assegnazione delle quote  di  CO2
per il periodo 2008-2012 elaborato ai sensi dell'art. 8, comma 2, del
d.lgs., 4 aprile 2006, n. 216  e  dei  relativi  allegati,  il  Piano
Nazionale di Assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012
elaborato ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.lgs., 4  aprile  2006,
n. 216 e, ove occorrendo, ogni altro atto, anche non  noto,  che  sia
presupposto,   connesso    e/o    consequenziale,    lamentando    1)
l'illegittimita' per invalidita' derivata rispetto ai mezzi dal primo
al quinto di cui al ricorso introduttivo, rivolti avverso  lo  Schema
di Piano Nazionale di assegnazione 2008 - 2012, nonche'  rispetto  ai
mezzi sesto e settimo di cui ai primi motivi aggiunti (a  valere,  se
del caso, quale ricorso autonomo) notificati in data 12 aprile  2007;
2) la  violazione,  falsa  ed  omessa  applicazione  della  Direttiva
2003/87/CE, dell'Allegato III e dei  criteri  per  la  redazione  dei
piani di assegnazione delle quote di emissione di CO, del d.lgs.  216
del 4 aprile 2006 e degli allegati nonche' l'eccesso di potere  sotto
i  profili  dell'illogicita'  e  della  ingiustizia  manifesta,   del
contrasto con  l'interesse  pubblico,  dello  sviamento  dalla  causa
tipica e dal fine, della contraddittorieta' con l'interesse  pubblico
tutelato,  della  carenza  di  istruttoria,  della   perplessita'   e
dell'illogicita' della  motivazione  nonche'  dell'omessa  e  carente
motivazione, concludendo affinche' l'adito Collegio  volesse  "1)  in
via principale e nel merito: accogliere il ricorso e, per  l'effetto,
annullare i provvedimenti impugnati; 2) in ogni caso: con vittoria di
spese, diritti ed onorari di giustizia". 
  Il TAR per  il  Lazio  -  Roma  -  II  Sez.  Bis,  fissata  per  il
2/4/2009l'udienza per la discussione del ricorso  e  degli  ulteriori
motivi aggiunti, con Sentenza n. 6987/2009,  riscontrata  la  carenza
nell'integrita'  del   contraddittorio   "ne   dispone[va]   la   sua
integrazione anche relativamente ai due motivi aggiunti  proposti  ai
sensi dell'art. 21, comma 1, della L. 6 dicembre 1971,  n.  1034"  e,
dopo aver ordinato alla ricorrente di  procedere  alla  notifica  del
ricorso introduttivo e dei  successivi  motivi  aggiunti  a  tutti  i
soggetti inseriti nell'elenco settoriale 7  "Industria  dei  prodotti
minerari - Vetro" di cui all'allegato al PNA 2008/2012 (provvedimento
impugnato), "attraverso l'utilizzo dei  pubblici  proclami,  mediante
idonea pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale,  avendo  cura,  nel
contempo, di provvedere all'indicazione dei  provvedimenti  impugnati
nonche', per sunto, dei motivi di gravame", rinviava la causa per  la
discussione alla pubblica udienza del 5 novembre 2009. 

                       Avv. Tiziano Ugoccioni 
                   Avv. Guido Francesco Romanelli 

 
T-09ABA4659
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