TRIBUNALE DI NAPOLI

(GU Parte Seconda n.104 del 10-9-2009)

                   NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 

  Richiedente: Avv. Enrico ANGELONE. Elett.te dom.to  in  Roma,  alla
Via M. Dionigi, 5, presso lo studio dell'Avv. Claudia de Curtis. 
  Con ricorso n. R.G. 1938/09  notificato  il  27.02.09,  la  Dott.sa
Livia De Gennaro, Magistrato Ordinario in tirocinio presso  la  Corte
d'Appello di Napoli, ha impugnato, innanzi al Tar Lazio, Sez.  I,  la
Delibera  della  III  Commissione  del  Consiglio   Superiore   della
Magistratura del 14.01.09 n. prot. 546/09,  nella  parte  in  cui  ha
rigettato  l'istanza  della   ricorrente   -   formulata   in   vista
dell'assegnazione  alla  sede   definitiva   -diretta   ad   ottenere
l'applicazione  del  beneficio  della  L.104/92,  in  relazione  alla
situazione di handicap grave del genitore Mariangela Angelone e  all'
impossibilita' per gli  altri  componenti  del  nucleo  familiare  di
prestarle adeguata assistenza ; la Dott.ssa De Gennaro ha impugnato ,
altresi', ogni altro atto connesso. La ricorrente, i particolare,  ha
dedotto: 1.  Erroneita'  della  motivazione,  illogicita'  manifesta,
travisamento dei fatti, violazione di norme tecniche , contrasto  con
i precedenti, difetto di istruttoria,  violazione  della  L.  104/92,
art. 3, comma 1  e  3:  la  motivazione  del  rigetto  impugnato,  in
relazione alla assunta possibilita' degli altri familiari  conviventi
di assistere la madre della ricorrente, contrasta con  le  risultanze
della  documentazione  sanitaria  esibita  in  atti,  proveniente  da
struttura sanitaria  pubblica.  Questa  documentazione  ha,  infatti,
attestato le precarie condizioni di salute in  cui  versano  il  Sig.
Antonio De Gennaro (fratello della ricorrente) - affetto dalla stessa
malattia degenerativa che ha colpito la madre - e il  sig.  Luigi  De
Gennaro (padre della ricorrente) - cardiopatico affetto da una  forma
di ipertensione arteriosa ad alto rischio. Entrambi i conviventi  non
sono, dunque, in grado di prestare, alla sig.ra Mariangela  Angelone,
la necessaria assistenza. Con Ordinanza Collegiale  n.  941/09  la  I
Sez. del Tar Lazio, "considerato che, ai  fini  della  decisione  del
ricorso, occorre disporre  l'integrazione  del  contraddittorio,  nei
confronti di tutti gli uditori giudiziari collocati in graduatoria ai
fini dell'assegnazione di funzioni e sedi di  servizio  in  posizione
potiore  rispetto  alla  dott.ssa  De  Gennaro",  ha  ordinato   alla
ricorrente  di  integrare   il   contraddittorio,   autorizzando   la
"notificazione  nella  forma  dei  pubblici  proclami";  ha   accolto
l'istanza cautelare di  annullamento  della  delibera  impugnata  ed,
infine, ha fissato l'udienza pubblica il 16 dicembre 2009. 
  Si  notifica  ,  pertanto  ,   il   ricorso   e   l'ordinanza,   ai
controinteressati innanzi indicati. 

                        Avv. Enrico Angelone 

 
T-09ABA5140
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