Tar Lazio

(GU Parte Seconda n.107 del 17-9-2009)

                   NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 

  Il sottoscritto avv.to Mario Bucello  di  Milano,  piazza  Duse  1,
quale difensore, unitamente agli avv.ti prof. Eugenio Bruti  Liberati
di Milano, piazza Duse 1 e prof. Giuseppe  Morbidelli  di  Roma,  via
Carducci 4, di Edison S.p.A., di Milano, Foro Buonaparte n. 31,  cod.
fisc. 06722600019 notifica alle aziende operanti nei settori regolati
dalla Direttiva Europea n. 2003/87/CE e inserite nell'elenco allegato
al Piano nazionale di assegnazione  delle  quote  CO2  approvato  con
decreto ministeriale del 23 febbraio 2006 n. DEC/RAS/074/2006 
    che Edison S.p.A. ha proposto nell'aprile del 2006 ricorso al Tar
Lazio,  sez.  II/bis,  n.  4221/2006  r.g.,   contro   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, in persona del  Ministro
pro tempore, il Ministero delle attivita' produttive, in persona  del
Ministro pro tempore, la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  in
persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, e  nei
confronti di Endesa Italia S.p.a., di Laterlite S.p.A.,  di  Lucchini
S.p.a. e  di  Ilva  S.p.a.,  in  persona  dei  legali  rappresentanti
pro-tempore, al fine  di  ottenere  l'annullamento  del  decreto  del
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  in  data  23
febbraio 2006 n. DEC/RAS/074/2006, recante "assegnazione  e  rilascio
delle quote di CO2 per  il  periodo  2005-2007  ai  sensi  di  quanto
stabilito dall'articolo 11, paragrafo 1  della  direttiva  2003/87/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio", nonche' di ogni  altro  atto
precedente, successivo e comunque connesso, anche se  non  conosciuto
(inclusi, per quanto possa occorrere: lo schema di Piano nazionale di
assegnazione pubblicato il 14 aprile  2004;  il  Piano  nazionale  di
assegnazione pubblicato il 15 luglio 2004;  l'integrazione  al  Piano
nazionale di assegnazione, pubblicato il 24 febbraio 2005; lo  schema
di decisione  di  assegnazione,  pubblicato  il  25  novembre  2005),
previa, ove ritenuto necessario, rimessione alla Corte  di  Giustizia
delle Comunita' Europee, ai sensi  dell'art.  234  del  Trattato  CE,
della questione di validita' della nota della Commissione europea del
22 febbraio 2006 n. DG ENV/C2/IB/sad/D(06) 3537. 
  Motivi del ricorso: 
    1) motivo di ricorso: Violazione degli articoli 9, 10, 11  e  23,
nonche' dell'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003  n.  87.
Violazione dell'articolo 3 della decisione della Commissione  europea
25 maggio 2005 n. C(2005)1527 def. Violazione degli articoli 87, 88 e
249 del Trattato Ce. Violazione dell'articolo 3 del decreto legge  12
novembre 2004 n. 273, convertito con legge 30 dicembre 2004  n.  316.
Violazione degli articoli 1, 3 e 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Eccesso di  potere  per  travisamento  dei  presupposti,  difetto  di
istruttoria, carenza di motivazione e per sviamento. 
  Il piano nazionale  di  assegnazione  (di  seguito  PNA)  e'  stato
inviato alla Commissione in data 15 luglio  2004.  Una  sua  versione
integrata (di seguito I-PNA) e' stata trasmessa  a  Bruxelles  il  25
febbraio 2005. La fase di  controllo  comunitario  dell'I-PNA  si  e'
conclusa con la decisione della Commissione del 25 maggio 2005 che ha
condiviso l'I-PNA per quel che riguardava i  rapporti  ivi  delineati
tra le emissioni imputabili ai vari ambiti industriali. Nel passaggio
dalla fase di pianificazione a quella  di  assegnazione  il  d.m.  23
febbraio  2006  ha  invece  profondamente  alterato  il  criterio  di
partecipazione  dei  settori  produttivi  al  contingentamento  delle
emissioni, finendo per contraddire i criteri deliberati  in  sede  di
pianificazione e consolidati dall'approvazione comunitaria. 
    2) motivo di ricorso: Violazione degli articoli 9, 10, 11  e  23,
nonche' dell'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003  n.  87.
Violazione della decisione della Commissione europea 25  maggio  2005
n. C(2005)1527 def. Violazione degli articoli 87 e  88  del  Trattato
Ce. Violazione dell'articolo 3 del decreto legge 12 novembre 2004  n.
273, convertito con legge 30 dicembre 2004 n. 316.  Violazione  degli
articoli 1, 3 e 12 della legge 7  agosto  1990  n.  241.  Eccesso  di
potere per travisamento  dei  presupposti,  difetto  di  istruttoria,
carenza di motivazione. Eccesso  di  potere  per  contraddittorieta',
nonche'   per   sviamento.   Violazione   dell'articolo   97    della
Costituzione. 
  La decisione della Commissione 25 maggio 2005 pur ingiungendo  allo
Stato Italiano di ridurre le emissioni rispetto alle stime  contenute
nell'I-PNA   ha   contestualmente   prescritto   di    ispirare    le
determinazioni conseguenti a una logica non discriminatoria. Il  d.m.
23 febbraio 2006 invece ha  imposto  al  settore  termoelettrico  una
riduzione delle emissioni, mentre ha riconosciuto agli altri comparti
la  possibilita'  di  incrementarle.  In  questo  modo  la  decisione
impugnata ha finito per contraddire le  indicazioni  formulate  dalla
Commissione nella cit. decisione. 
    3) motivo di ricorso: Violazione dell'articolo 3  della  legge  7
agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere  per  difetto  di  motivazione,
disparita' di trattamento e  ingiustizia  manifesta.  Violazione  del
Piano Nazionale di Assegnazione. Eccesso di potere  per  sviamento  e
irragionevolezza. 
  La scelta, operata dalla decisione di assegnazione,  di  attribuire
interamente al settore termoelettrico le quote di emissione associate
alla combustione di  gas  siderurgici  per  finalita'  di  produzione
elettrica e' illegittima poiche' in chiara contraddizione con l'I-PNA
(secondo cui le emissioni avrebbero  dovuto  essere  ripartite  sulla
base  di  un  accordo  tra  i  produttori  termoelettrici  e   quelli
siderurgici).  Essa  inoltre  danneggia  ingiustamente  i  produttori
termolettrici  e  contrasta  con  la  finalita'  di  incentivare   la
riduzione delle emissioni inquinanti. 
    4)  motivo  di  ricorso:  Violazione   dell'articolo   97   della
Costituzione. Violazione degli articoli 87  e  88  del  Trattato  Ce.
Violazione degli articoli 9, 10, 11 e 23, nonche'  dell'allegato  III
della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Violazione  degli  articoli
20 e seguenti della  legge  9  gennaio  1991  n.  9.  Violazione  del
provvedimento del Comitato interministeriale prezzi 29 aprile 1992 n.
6. Violazione del decreto del Ministro dell'industria, del  commercio
e dell'artigianato 25 settembre  1992.  Violazione  dell'articolo  3,
comma 7 della  legge  14  novembre  1995  n.  481.  Violazione  degli
articoli 1 e 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241.  Eccesso  di  potere
per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza  di
motivazione,    disparita'    di     trattamento,     nonche'     per
contraddittorieta' e manifesta irragionevolezza. 
  Per  gli  impianti  non  cogenerativi  esistenti  la  decisione  di
assegnazione fonda l'attribuzione annuale delle quote di emissione su
un calcolo matematico in cui uno dei fattori e' costituito dalla voce
"h" rappresentativa delle "ore annuali di funzionamento convenzionale
per la specifica tipologia della sezione". I valori convenzionali per
ciascuna tipologia di impianto sono identificati dalla  tabella  3.1.
dell'allegato 1. La decisione impugnata ha previsto (paragrafo 3  del
punto 3.2 dell'allegato 1) la possibilita' di riconoscere  un  numero
di  ore  di  funzionamento  maggiore  di  quello  stabilito  in   via
convenzionale ma solo per alcune categorie di impianti. Sono  rimaste
escluse le centrali a ciclo combinato a gas naturale e  gli  impianti
soggetti al regime dettato dal provvedimento Cip n. 6 del 1992  sulla
base degli artt. 20 ss. della legge n. 9 del 1991. Tale disparita' di
trattamento non risulta in alcun modo  giustificata  ne'  motivata  e
risulta quindi del tutto illegittima. 
  Nel ricorso sono state proposte le  seguenti  conclusioni:  "Voglia
l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni  contraria  istanza,  annullare  il
provvedimento impugnato, previa, ove ritenuto necessario,  rimessione
alla Corte di Giustizia delle Comunita' Europee, ai  sensi  dell'art.
234 del Trattato CE, della questione di validita'  della  nota  della
Commissione europea del 22 febbraio 2006  n.  DG  ENV/C2/IB/sad/D(06)
3537. Con riserva di chiedere nelle competenti sedi  il  risarcimento
del danno ingiusto  subito.  Con  vittoria  di  spese  e  onorari  di
giudizio". 
    Milano-Roma, 31 luglio 2009. 

                        (Avv. Mario Bucello) 

 
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