Tar Lazio

(GU Parte Seconda n.107 del 17-9-2009)

                   NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 

  Il sottoscritto avv.to Mario Bucello  di  Milano,  piazza  Duse  1,
quale difensore, unitamente agli avv.ti prof. Eugenio Bruti  Liberati
di Milano, piazza Duse 1 e prof. Giuseppe  Morbidelli  di  Roma,  via
Carducci 4, di Edison S.p.A., di Milano, Foro Buonaparte n. 31,  cod.
fisc. 06722600019 notifica alle aziende operanti nei settori regolati
dalla Direttiva Europea n. 2003/87/CE e inserite nell'elenco allegato
al Piano nazionale di assegnazione  delle  quote  CO2  approvato  con
decreto ministeriale del 18 dicembre 2006 n. DEC/RAS/1488/2006 
  che Edison S.p.A. ha proposto 
    - nel marzo del 2007  ricorso  al  Tar  Lazio,  sez.  II/bis,  n.
2758/2007 r.g., contro il Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare,  in  persona  del  Ministro  pro  tempore,  il
Ministero dello sviluppo  economico,  in  persona  del  Ministro  pro
tempore e nei confronti  di  Endesa  Italia  S.p.a.  e  di  Laterlite
S.p.A., in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, al fine  di
ottenere l'annullamento, nelle parti di seguito  meglio  specificate,
del Decreto del Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e
del mare e del Ministero dello sviluppo economico in data 18 dicembre
2006 n. DEC/RAS/1448/2006, di approvazione  del  Piano  Nazionale  di
Assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, nonche'  di
ogni altro atto precedente, successivo e comunque connesso, anche  se
non conosciuto. 
    - nel maggio del 2008 ricorso  al  Tar  Lazio,  sez.  II/bis,  n.
4664/2008 r.g., da valere anche come motivi di impugnazione  aggiunti
nel ricorso n. 2758/2007  r.g.,  contro  il  Ministero  dell'ambiente
della tutela del territorio e del mare, in persona del  Ministro  pro
tempore, il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  in  persona  del
Ministro pro tempore, il Comitato nazionale di gestione e  attuazione
della direttiva 2003/87/CE e  per  la  gestione  delle  attivita'  di
progetto  del  Protocollo   di   Kyoto,   in   persona   del   legale
rappresentante pro tempore e nei confronti di Endesa Italia S.p.A.  e
di  Laterlite  S.p.A.,  in  persona  dei  legali  rappresentanti  pro
tempore, al fine di ottenere l'annullamento, nelle parti  di  seguito
meglio specificate, anche della Decisione di assegnazione delle quote
di CO2  per  il  periodo  2008-2012  approvata  ai  sensi  di  quanto
stabilito dall'articolo 11, comma 1 del D. Lgs.  4  aprile  2006,  n.
216,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,   adottata   dal
Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare e  del
Ministero dello sviluppo economico in data 20 febbraio 2008,  nonche'
di ogni altro atto precedente, successivo e comunque connesso,  anche
se non  conosciuto,  tra  questi  espressamente  incluso  il  decreto
interministeriale di approvazione della decisione di assegnazione. 
    - nel febbraio  del  2009  motivi  di  impugnazione  aggiunti  al
ricorso n. 4664/2008, da valere anche  come  motivi  di  impugnazione
aggiunti  nel  ricorso  n.  2758/2007  r.g.,  contro   il   Ministero
dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, in persona  del
Ministro pro tempore,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  in
persona del Ministro pro tempore, il Comitato nazionale di gestione e
attuazione  della  direttiva  2003/87/CE  e  per  la  gestione  delle
attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto, in persona del  legale
rappresentante pro tempore, e nei confronti di Endesa Italia S.p.A  e
di  Laterlite  S.p.A.,  in  persona  dei  legali  rappresentanti  pro
tempore, al fine di ottenere l'annullamento anche della deliberazione
n. 020/2008 del 12 novembre 2008 del Comitato nazionale di gestione e
attuazione  della   direttiva   2003/87/CE,   avente   per   oggetto:
"Esecuzione della decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il
periodo 2008-2012  elaborata  ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  2,
lettera  c)  del  Decreto  Legislativo  4  aprile  2006,  n.  216,  e
successive modificazioni e integrazioni, in osservanza al nulla  osta
della Commissione europea", nonche' di ogni  altro  atto  precedente,
successivo e comunque connesso. 
  Motivi del ricorso n. 2758/2007 r.g.: 
    1) motivo di ricorso: Violazione artt. 3, 4,  41,  42,  97  Cost.
Eccesso  di  potere  per  sviamento,   illogicita',   disparita'   di
trattamento, ingiustizia  manifesta,  difetto  di  motivazione  e  di
istruttoria, perplessita',  travisamento.  Violazione  del  d.lgs.  4
aprile 2006 n. 216 (spec. artt. 10, 11,  12,  22  e  della  direttiva
2003/87/Ce e 2004/101/Ce). Illegittimita' derivata. 
      a) Il Piano nazionale di assegnazione (di seguito PNA)  per  il
periodo  2008-2012  (di   seguito   PNA2),   qui   impugnato,   nella
ripartizione delle quote di emissione  tra  i  settori  regolati  dal
d.lgs. n. 216/2004, riserva al settore termoelettrico un  trattamento
deteriore  e  discriminatorio.  Rispetto  al   piano   nazionale   di
assegnazione  per  il  periodo  2005-2007   approvato   con   decreto
ministeriale n.  DEC/RAS/074/2006  (di  seguito  PNA1),  infatti,  il
settore si e'  visto  ridurre  l'assegnazione  da  131,06  MtCO2/anno
a100,66 MtCO2/anno. Tale scelta e' illegittima per piu'  ragioni.  In
primo luogo per illegittimita' derivata: perche'  non  si  e'  tenuto
conto della penalizzazione che il settore aveva ingiustamente  subito
gia' in  virtu'  del  PNA1  (tale  piano  e'  stato  impugnato  dalla
ricorrente avanti il Tar Lazio, sez. II/bis con  ricorso  n.  4221/06
r.g.). La scelta e' altresi' illegittima in quanto contrasta  con  la
decisione della Commissione del 25  maggio  2005  e  con  i  principi
dell'ordinamento  comunitario  (di  imparzialita',  par  condicio   e
proporzionalita'), non e' accompagnata da un'adeguata  istruttoria  e
poggia su una motivazione viziata per sviamento. b) Il PNA2, inoltre,
riserva un trattamento ingiustificatamente favorevole  alle  centrali
che utilizzano carbone rispetto a quelle alimentate da gas  naturale.
Anche tale scelta, che di fatto produce l'effetto di  incentivare  la
tecnologia piu' inquinante, e' illegittima in quanto contrasta con  i
principi del protocollo di Kyoto, con il d.lgs. 216/2006 e con l'art.
9 della Costituzione. 
    2) motivo di ricorso: Violazione dell'art. 10 del d.lgs. 4 aprile
2006, n. 216 e dell'art. 9  della  direttiva  2003/87/CE;  violazione
dell'art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n.  481;  eccesso
di potere per carenza di presupposti e di  motivazione,  travisamento
dei  fatti,  illogicita'  manifesta;  violazione  dei   principi   di
obiettivita', trasparenza e proporzionalita'; eccesso di  potere  per
sviamento, in relazione al criterio di assegnazione adottato per  gli
impianti in regime Cip 6. 
  Per gli impianti soggetti  alle  convenzioni  CIP6,  nella  formula
matematica prevista dal PNA2 (par. 4.2.2.) per  l'attribuzione  delle
quote di emissione, il coefficiente relativo  al  numero  di  ore  di
funzionamento     convenzionale     e'     stato     artificiosamente
sottodimensionato rispetto alle ore  di  funzionamento  effettivo  di
tali  impianti.  Tale  operazione  ha  comportato  un   irragionevole
sottodimensionamento delle quote da assegnare agli impianti CIP6. 
    3) motivo di ricorso: Violazione dell'art. 10 del d.lgs. 4 aprile
2006, n. 216 e del criterio n. 5 dell'allegato  III  della  direttiva
2003/87/CE (all. G del d.lgs. n. 216/06); violazione dei principi  di
concorrenza, non discriminazione,  proporzionalita',  obiettivita'  e
trasparenza;  eccesso  di  potere  per  carenza  di   motivazione   e
irragionevolezza, in relazione al criterio di  assegnazione  adottato
per gli impianti in regime Cip 6. 
  La decurtazione addossata agli impianti CIP6 e'  discriminatoria  e
distorsiva della concorrenza, in quanto  destinata  ad  avvantaggiare
indebitamente  attivita'  che  competono  direttamente   con   quella
sacrificata,   contraria   al    principio    di    proporzionalita',
irragionevole e priva di giustificazioni alla luce  dei  criteri  che
devono presiedere alla ripartizione delle assegnazioni. 
    4) motivo di ricorso: Violazione dell'art. 10 del d.lgs. 4 aprile
2006, n. 216 e dei criteri n. 7 e 8 dell'allegato III della direttiva
2003/87/CE (all. G del d.lgs.  n.  216/06);  eccesso  di  potere  per
illogicita', irragionevolezza e ingiustizia manifeste,  in  relazione
al criterio di assegnazione adottato per gli impianti in  regime  Cip
6. 
  La misura censurata nei confronti degli impianti  a  regime  Cip  6
appare priva di giustificazioni, illogica e irragionevole,  anche  in
relazione al criterio di cui all'art.  10,  comma  2,  lett.  d)  del
d.lgs. n. 216/06 e ai criteri  n.  7  e  8  dell'allegato  III  della
direttiva, oltre che  manifestamente  ingiusta  nei  confronti  degli
operatori penalizzati. 
    5) motivo di ricorso: Violazione dell'art. 10, comma 2, lett. b),
c) e d) del d.lgs. 4 aprile 2006,  n.  216.  Violazione  dell'art.  9
della direttiva 2003/87/CE e dei punti 3 e 5 dell'Allegato III  della
medesima direttiva (all. G del d.lgs. 216/06). Eccesso di potere  per
difetto di ragionevolezza, disparita' di  trattamento  e  ingiustizia
manifesta. Difetto di motivazione. 
  In base ai criteri definiti dal PNA2 (par. 4.2), gli  impianti  che
utilizzano gas  siderurgici  ricevono  un'assegnazione  di  quote  di
emissione  drasticamente  inferiore  rispetto  alle  loro   emissioni
effettive nonche' rispetto alle quote che  agli  stessi  erano  state
assegnate in forza del PNA1. Tale scelta  e'  illegittima  in  quanto
ignora il contributo che essi danno al miglioramento  ambientale;  ha
carattere   discriminatorio   ed   effetti   distorsivi   sul   piano
concorrenziale;  trascura  del  tutto  il  reale  e  assai   limitato
potenziale di riduzione delle emissioni di  tali  impianti;  trascura
altresi' il potenziale di crescita del comparto siderurgico e  quello
conseguente degli impianti termoelettrici ad esso asserviti. (Da  qui
il contrasto del PNA con le disposizioni della  direttiva  2003/87  e
del d.lgs. n. 216/06 elencate in rubrica). 
    6) motivo di ricorso: Eccesso di potere  per  contraddittorieta'.
Violazione dei criteri di assegnazione definiti  nello  stesso  Piano
Nazionale di Assegnazione. 
  In  base  a  quanto  previsto  dal  PNA2  (par.  5),  gli  impianti
termoelettrici che  cedano  piu'  del  51%  dell'energia  prodotta  a
determinate attivita' produttive devono considerarsi  asserviti  alle
stesse e devono pertanto ricevere le quote di emissione in forza  dei
criteri fissati per tali attivita'. Da cio' consegue l'illegittimita'
del PNA nella parte in cui prevede che gli impianti Edison  asserviti
agli stabilimenti siderurgici siano allocati facendo riferimento alle
regole stabilite per il  settore  termoelettrico  anziche'  a  quelle
(assai piu' favorevoli) relative al comparto acciaiero. 
    7) motivo di ricorso: Violazione e falsa  applicazione  dell'art.
10 del d.lgs. 4 aprile 2006, n. 216 e  dell'art.  9  della  direttiva
2003/87/CE; eccesso di potere per  contraddittorieta'  e  illogicita'
manifeste; violazione dei principi di oggettivita', trasparenza e non
discriminazione, con riferimento alla definizione di cogenerazione. 
  Ai  fini  dell'asssegnazione  delle  quote,   il   PNA2   considera
cogenerativi gli impianti  che  soddisfano  le  condizioni  stabilite
dalla delibera n. 42/02 dell'AEEG. Ma quelle condizioni  (gli  indici
IRE ed LT) secondo la stessa delibera si applicano non agli  impianti
nella loro  interezza,  bensi'  alle  singole  sezioni  di  impianto.
L'applicazione  degli  indici  di   cogenerazione,   senza   adeguati
correttivi, all'impianto nella sua interezza e' illegittima in quanto
conduce a risultati falsati e distorsivi dei criteri di  assegnazione
delle quote di emissione. 
    8) motivo di ricorso: Violazione degli artt. 10 e 22 del d.lgs. 4
aprile 2006, n. 216  e  degli  artt.  9,  11  e  13  della  direttiva
2003/87/ce;  eccesso  di   potere   per   carenza   di   motivazione,
illogicita', irragionevolezza e ingiustizia manifeste; violazione dei
principi di  obiettivita',  trasparenza  e  non  discriminazione,  in
relazione alla disciplina delle sospensioni per i ripotenziamenti. 
  Il PNA2 e'  illegittimo  nella  parte  in  cui  (par.  6.2.3.)  non
specifica chiaramente che le quote assegnate a un impianto  in  stato
di  sospensione  per  ripotenziamento  o  riqualificazione  gli  sono
riassegnate al momento della ripresa dell'attivita' (e,  dunque,  non
vanno  ad  incrementare  la  Riserva  da  destinare  ai  c.d.  "nuovi
entranti"). 
  Motivi del ricorso n. 4664/2008 r.g., da valere anche  come  motivi
di impugnazione aggiunti nel ricorso n. 2758/2007 r.g.: 
    1) motivo di ricorso: Violazione degli articoli 3, 4, 41, 42 e 97
della Costituzione. Violazione degli articoli 10, 11,  12  e  22  del
decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216 e degli articoli 9, 10, 11 e
23, nonche' dell'allegato III della direttiva CE 13 ottobre  2003  n.
87. Eccesso di  potere  per  sviamento,  illogicita',  disparita'  di
trattamento, ingiustizia  manifesta,  difetto  di  motivazione  e  di
istruttoria, perplessita', travisamento. Illegittimita' derivata.  In
ipotesi: illegittimita' costituzionale dell'articolo 27, comma 3  del
decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, in  relazione  all'articolo
117, comma 1 della Costituzione per contrasto con gli articoli 9, 10,
11 e 23, nonche' l'allegato III della direttiva CE 13 ottobre 2003 n.
87.1. Violazione artt. 3, 4, 41, 42, 97 Cost. Eccesso di  potere  per
sviamento,  illogicita',  disparita'  di   trattamento,   ingiustizia
manifesta, difetto di motivazione  e  di  istruttoria,  perplessita',
travisamento. Violazione e falsa applicazione d.lgs. 4 aprile 2006 n.
216 (spec. artt. 10, 11,  12,  22  e  della  direttiva  2003/87/Ce  e
2004/101/Ce). Illegittimita' derivata. 
      a)  Il  PNA2,  nella  parte   in   cui   riserva   al   settore
termoelettrico  un  trattamento  deteriore  e  discriminatorio  nella
ripartizione delle quote di emissione, e' illegittimo (perche' non si
e'  tenuto  conto  della  penalizzazione   che   il   settore   aveva
ingiustamente subito gia' in virtu' del PNA1, perche'  la  scelta  di
penalizzare il settore contrasta con la decisione  della  Commissione
del 25 maggio 2005 e con i principi dell'ordinamento comunitario, non
e'  accompagnata  da  un'adeguata  istruttoria  e   poggia   su   una
motivazione viziata  per  sviamento).  Tale  illegittimita'  (che  la
ricorrente ha provveduto a contestare tempestivamente davanti al  Tar
Lazio,  sez.  II/bis  con  il  ricorso  n.  2758/2007  r.g.),   vizia
geneticamente  anche  la  successiva  e  conseguente   decisione   di
assegnazione. b) La decisione di assegnazione ha in parte  modificato
rispetto al PNA2 le regole relative all'assegnazione delle  quote  di
emissione alle centrali termoelettriche che utilizzano carbone. Anche
sulla base delle  nuove  regole,  tuttavia,  permane  il  trattamento
ingiustificatamente favorevole riservato a tali centrali  rispetto  a
quelle alimentate da gas naturale. Tale scelta, che di fatto  produce
l'effetto  di  incentivare  la   tecnologia   piu'   inquinante,   e'
illegittima in quanto contrasta con  i  principi  del  protocollo  di
Kyoto, con il d.lgs. 216/2006 e con l'art. 9 della Costituzione. 
    2) motivo di ricorso: Violazione  dell'articolo  10  del  decreto
legislativo 4 aprile 2006 n. 216 e dell'articolo 9 della direttiva CE
13 ottobre 2003 n. 87. Violazione  dell'articolo  3,  comma  7  della
legge 14 novembre 1995, n. 481. Eccesso  di  potere  per  carenza  di
presupposti e di motivazione,  travisamento  dei  fatti,  illogicita'
manifesta; violazione dei principi  di  obiettivita',  trasparenza  e
proporzionalita'. Eccesso di potere per sviamento,  in  relazione  al
criterio di assegnazione adottato per gli impianti in regime  Cip  6.
Illegittimita' derivata. 
  Per gli impianti soggetti  alle  convenzioni  CIP6,  nella  formula
matematica prevista dal PNA2 (par. 4.2.2.) per  l'attribuzione  delle
quote di emissione, il coefficiente relativo  al  numero  di  ore  di
funzionamento     convenzionale     e'     stato     artificiosamente
sottodimensionato rispetto alle ore  di  funzionamento  effettivo  di
tali  impianti.  Tale  operazione  ha  comportato  un   irragionevole
sottodimensionamento delle quote da assegnare agli impianti CIP6.  La
decisione  di  assegnazione,   pur   con   qualche   variazione   non
determinante, si e' nella sostanza attenuta, nell'assegnazione  delle
quote agli impianti Cip 6, ai criteri di allocazione contemplati  dal
PNA2, sicche' i vizi che inficiano sul punto il piano si ripercuotono
anche sulla decisione stessa. 
    3) motivo di ricorso: Violazione dell'articolo 10 e dell'allegato
G del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, nonche' dell'articolo
9 e del criterio n. 5 dell'allegato III della direttiva CE 13 ottobre
2003  n.  87.   Violazione   dei   principi   di   concorrenza,   non
discriminazione,  proporzionalita',   obiettivita'   e   trasparenza.
Eccesso di potere per carenza di motivazione e  irragionevolezza,  in
relazione al criterio di assegnazione adottato per  gli  impianti  in
regime Cip 6. Illegittimita' derivata. 
  La  decurtazione  addossata  agli  impianti  CIP6   dal   PNA2   e'
discriminatoria e distorsiva della concorrenza, in  quanto  destinata
ad avvantaggiare indebitamente attivita' che  competono  direttamente
con quella sacrificata, contraria al principio  di  proporzionalita',
irragionevole e priva di giustificazioni alla luce  dei  criteri  che
devono presiedere alla ripartizione delle assegnazioni. La  decisione
di assegnazione, pur con qualche variazione non determinante,  si  e'
nella sostanza attenuta, nell'assegnazione delle quote agli  impianti
Cip 6, ai criteri di allocazione contemplati dal PNA2, sicche' i vizi
che  inficiano  sul  punto  il  piano  si  ripercuotono  anche  sulla
decisione stessa. 
    4) motivo di ricorso: Violazione dell'articolo 10 e dell'allegato
G del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, nonche' dell'articolo
9 e dei criteri n. 7 e n. 8 dell'allegato III della direttiva  Ce  13
ottobre  2003   n.   87.   Eccesso   di   potere   per   illogicita',
irragionevolezza e ingiustizia manifeste, in relazione al criterio di
assegnazione  adottato  per   gli   impianti   in   regime   Cip   6.
Illegittimita' derivata. 
  La misura adottata dal PNA2 nei confronti degli impianti  a  regime
Cip 6 appare priva  di  giustificazioni,  illogica  e  irragionevole,
anche in relazione al criterio di cui all'art. 10, comma 2, lett.  d)
del d.lgs. n. 216/06 e ai criteri n. 7 e 8  dell'allegato  III  della
direttiva, oltre che  manifestamente  ingiusta  nei  confronti  degli
operatori penalizzati. La decisione di assegnazione, pur con  qualche
variazione  non  determinante,  si  e'   nella   sostanza   attenuta,
nell'assegnazione delle quote agli impianti  Cip  6,  ai  criteri  di
allocazione contemplati dal PNA2, sicche' i vizi  che  inficiano  sul
punto il piano si ripercuotono anche sulla decisione stessa. 
    5) motivo di ricorso: Violazione dell'articolo 10 e dell'allegato
G del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, nonche' dell'articolo
9 e dei punti 3 e 5 dell'allegato III della direttiva Ce  13  ottobre
2003  n.  87.  Eccesso  di  potere  per  difetto  di  ragionevolezza,
disparita'  di  trattamento  e  ingiustizia  manifesta,  nonche'  per
difetto di motivazione. Illegittimita' derivata. 
  In base al PNA2 e alla  decisione  di  assegnazione,  gli  impianti
della   ricorrente   che   utilizzano   gas   siderurgici    ricevono
un'assegnazione  di  quote  di  emissione   drasticamente   inferiore
rispetto alle loro emissioni effettive nonche'  rispetto  alle  quote
che agli stessi erano state assegnate in forza del PNA1. Tale  scelta
e' illegittima in quanto ignora  il  contributo  che  essi  danno  al
miglioramento ambientale; ha  carattere  discriminatorio  ed  effetti
distorsivi sul piano concorrenziale; trascura del tutto  il  reale  e
assai limitato  potenziale  di  riduzione  delle  emissioni  di  tali
impianti; trascura altresi' il potenziale di  crescita  del  comparto
siderurgico e quello conseguente  degli  impianti  termoelettrici  ad
esso asserviti. (Da qui il contrasto  del  PNA  con  le  disposizioni
della direttiva 2003/87 e del d.lgs. n. 216/06 elencate in rubrica). 
    6) motivo di ricorso: Violazione della direttiva 2003/87, punto 5
dell'Allegato III, nonche' dell'art. 10, comma 2, lett. b) del d.lgs.
216/06. Eccesso di potere per disparita' di trattamento,  ingiustizia
manifesta e carenza di motivazione. 
  La decisione di assegnazione ha previsto (al par. 3) una  riduzione
pari a 1,72 MtCO2/anno esclusivamente per gli "impianti di produzione
di  elettricita'  asserviti  alle  acciaierie  e  alimentati  da  gas
siderurgici" e non  anche  per  gli  altri  impianti  ricompresi  nel
settore  siderurgico.  Tale  previsione,  oltre  che  sfornita  della
benche' minima giustificazione, e' illegittima per  violazione  delle
norme che vietano di operare, in sede di assegnazione delle quote  di
emissione, discriminazioni tra imprese o settori per favorire  talune
imprese o attivita' e impongono di evitare effetti  distorsivi  della
concorrenza (nonche' per gli altri profili di illegittimita' elencati
in rubrica). 
    7) motivo di ricorso: Violazione  degli  articoli  10  e  22  del
decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216 e degli articoli 9, 11 e  13
della direttiva Ce 13 ottobre 2003  n.  87.  Eccesso  di  potere  per
carenza di motivazione, illogicita', irragionevolezza  e  ingiustizia
manifeste. Violazione dei principi di obiettivita', trasparenza e non
discriminazione, in relazione alla disciplina delle sospensioni per i
ripotenziamenti.  Illegittimita'  derivata.  Eccesso  di  potere  per
perplessita'. 
  Il PNA2 e'  illegittimo  nella  parte  in  cui  (par.  6.2.3.)  non
specifica chiaramente che le quote assegnate a un impianto  in  stato
di  sospensione  per  ripotenziamento  o  riqualificazione  gli  sono
riassegnate al momento della ripresa dell'attivita' (e,  dunque,  non
vanno  ad  incrementare  la  Riserva  da  destinare  ai  c.d.  "nuovi
entranti"). La decisione di assegnazione e' illegittima  nella  parte
in cui (lett. b del primo comma del punto 5.1 dell'allegato B)  rende
tali quote disponibili per i nuovi entranti. 
  Motivi di impugnazione aggiunti al ricorso n. 4664/2008 (da  valere
anche come motivi di impugnazione aggiunti nel ricorso  n.  2758/2007
r.g.): 
    1) motivo di ricorso: Violazione degli articoli 3, 4, 41, 42 e 97
della Costituzione. Violazione degli articoli 10, 11,  12  e  22  del
decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216 e degli articoli 9, 10, 11 e
23, nonche' dell'allegato III della direttiva CE 13 ottobre  2003  n.
87. Eccesso di  potere  per  sviamento,  illogicita',  disparita'  di
trattamento, ingiustizia  manifesta,  difetto  di  motivazione  e  di
istruttoria, perplessita', travisamento. Illegittimita' derivata.  In
ipotesi: illegittimita' costituzionale dell'articolo 27, comma 3  del
decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, in  relazione  all'articolo
117, comma 1 della Costituzione per contrasto con gli articoli 9, 10,
11 e 23, nonche' l'allegato III della direttiva CE 13 ottobre 2003 n.
87.1. Violazione artt. 3, 4, 41, 42, 97 Cost. Eccesso di  potere  per
sviamento,  illogicita',  disparita'  di   trattamento,   ingiustizia
manifesta, difetto di motivazione  e  di  istruttoria,  perplessita',
travisamento. Violazione e falsa applicazione d.lgs. 4 aprile 2006 n.
216 (spec. artt. 10, 11,  12,  22  e  della  direttiva  2003/87/Ce  e
2004/101/Ce). Illegittimita' derivata. 
  Il PNA2 e  la  decisione  di  assegnazione  del  20  febbraio  2008
riservano un trattamento ingiustificatamente favorevole alle centrali
che utilizzano carbone rispetto a quelle alimentate da gas  naturale.
Tale scelta e' illegittima (essa, infatti, oltre ad essere di per se'
irragionevole e ingiustificata, risulta in  aperto  contrasto  con  i
principi fondanti del protocollo di Kyoto, con il d.lgs. 216 e con lo
stesso art. 9 Cost., in quanto di fatto con  le  previsioni  che  qui
s'impugna viene incentivata la  produzione  di  energia  mediante  la
tecnologia piu' inquinante) ed  e'  stata  tempestivamente  censurata
dalla ricorrente (avanti il Tar Lazio, sez. II/bis  con  ricorsi  nn.
2758/2007 e 4664/2008 r.g.). I vizi del PNA2  e  della  decisione  di
assegnazione si ripercuotono sulla deliberazione  di  esecuzione  qui
impugnata, che al PNA2 e alla decisione di assegnazione ha  dato  sul
punto pedissequa attuazione. 
    2) motivo di ricorso: Violazione  dell'articolo  10  del  decreto
legislativo 4 aprile 2006 n. 216 e dell'articolo 9 della direttiva CE
13 ottobre 2003 n. 87. Violazione  dell'articolo  3,  comma  7  della
legge 14 novembre 1995, n. 481. Eccesso  di  potere  per  carenza  di
presupposti e di motivazione,  travisamento  dei  fatti,  illogicita'
manifesta; violazione dei principi  di  obiettivita',  trasparenza  e
proporzionalita'. Eccesso di potere per sviamento,  in  relazione  al
criterio di assegnazione adottato per gli impianti in regime  Cip  6.
Illegittimita' derivata. 
  Per gli impianti soggetti  alle  convenzioni  CIP6,  nella  formula
matematica prevista dal PNA2 (par. 4.2.2.) per  l'attribuzione  delle
quote di emissione, il coefficiente relativo  al  numero  di  ore  di
funzionamento     convenzionale     e'     stato     artificiosamente
sottodimensionato rispetto alle ore  di  funzionamento  effettivo  di
tali  impianti.  Tale  operazione  ha  comportato  un   irragionevole
sottodimensionamento delle quote da assegnare agli impianti CIP6.  La
decisione  di  assegnazione,   pur   con   qualche   variazione   non
determinante, si e' nella sostanza attenuta, nell'assegnazione  delle
quote agli impianti Cip 6, ai criteri di allocazione contemplati  dal
PNA2 e lo stesso ha fatto, ovviamente, la deliberazione di esecuzione
qui specificamente impugnata, sicche' i vizi che inficiano sul  punto
il piano si  ripercuotono  evidentemente  anche  sulla  deliberazione
medesima. 
    3) motivo di ricorso: Violazione dell'articolo 10 e dell'allegato
G del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, nonche' dell'articolo
9 e del criterio n. 5 dell'allegato III della direttiva CE 13 ottobre
2003  n.  87.   Violazione   dei   principi   di   concorrenza,   non
discriminazione,  proporzionalita',   obiettivita'   e   trasparenza.
Eccesso di potere per carenza di motivazione e  irragionevolezza,  in
relazione al criterio di assegnazione adottato per  gli  impianti  in
regime Cip 6. Illegittimita' derivata. 
  La  decurtazione  addossata  agli  impianti  CIP6   dal   PNA2   e'
discriminatoria e distorsiva della concorrenza, in  quanto  destinata
ad avvantaggiare indebitamente attivita' che  competono  direttamente
con quella sacrificata, contraria al principio  di  proporzionalita',
irragionevole e priva di giustificazioni alla luce  dei  criteri  che
devono presiedere alla ripartizione delle assegnazioni. La  decisione
di assegnazione, pur con qualche variazione non determinante,  si  e'
nella sostanza attenuta, nell'assegnazione delle quote agli  impianti
Cip 6, ai criteri di allocazione contemplati dal PNA2 e lo stesso  ha
fatto, ovviamente, la deliberazione di esecuzione qui  specificamente
impugnata, sicche' i  vizi  che  inficiano  sul  punto  il  piano  si
ripercuotono evidentemente anche sulla deliberazione medesima. 
    4) motivo di ricorso: Violazione dell'articolo 10 e dell'allegato
G del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, nonche' dell'articolo
9 e dei criteri n. 7 e n. 8 dell'allegato III della direttiva  Ce  13
ottobre  2003   n.   87.   Eccesso   di   potere   per   illogicita',
irragionevolezza e ingiustizia manifeste, in relazione al criterio di
assegnazione  adottato  per   gli   impianti   in   regime   Cip   6.
Illegittimita' derivata. 
  La misura adottata dal PNA2 nei confronti degli impianti  a  regime
Cip 6 appare priva  di  giustificazioni,  illogica  e  irragionevole,
anche in relazione al criterio di cui all'art. 10, comma 2, lett.  d)
del d.lgs. n. 216/06 e ai criteri n. 7 e 8  dell'allegato  III  della
direttiva, oltre che  manifestamente  ingiusta  nei  confronti  degli
operatori penalizzati. La decisione di assegnazione, pur con  qualche
variazione  non  determinante,  si  e'   nella   sostanza   attenuta,
nell'assegnazione delle quote agli impianti  Cip  6,  ai  criteri  di
allocazione contemplati dal PNA2 e lo stesso ha fatto, ovviamente, la
deliberazione di esecuzione qui specificamente impugnata,  sicche'  i
vizi che inficiano sul punto il piano si  ripercuotono  evidentemente
anche sulla deliberazione medesima. 
    5) motivo di ricorso: Violazione dell'articolo 10 e dell'allegato
G del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, nonche' dell'articolo
9 e dei punti 3 e 5 dell'allegato III della direttiva Ce  13  ottobre
2003  n.  87.  Eccesso  di  potere  per  difetto  di  ragionevolezza,
disparita'  di  trattamento  e  ingiustizia  manifesta,  nonche'  per
difetto di motivazione. Illegittimita' derivata. 
  La decisione di assegnazione ha previsto (al par. 3) una  riduzione
pari a 1,72 MtCO2/anno esclusivamente per gli "impianti di produzione
di  elettricita'  asserviti  alle  acciaierie  e  alimentati  da  gas
siderurgici" e non  anche  per  gli  altri  impianti  ricompresi  nel
settore  siderurgico.  Tale  previsione,  oltre  che  sfornita  della
benche' minima giustificazione, e' illegittima per  violazione  delle
norme che vietano di operare, in sede di assegnazione delle quote  di
emissione, discriminazioni tra imprese o settori per favorire  talune
imprese o attivita' e impongono di evitare effetti  distorsivi  della
concorrenza (nonche' per gli altri profili di illegittimita' elencati
in rubrica).  La  deliberazione  di  esecuzione  ha  dato  pedissequa
attuazione  alla  decisione  di  assegnazione,  sicche'  i  vizi  che
inficiano sul punto la seconda si  ripercuotono  evidentemente  anche
sulla prima. 
    6) motivo di ricorso: Violazione  degli  articoli  10  e  22  del
decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216 e degli articoli 9, 11 e  13
della direttiva Ce 13 ottobre 2003  n.  87.  Eccesso  di  potere  per
carenza di motivazione, illogicita', irragionevolezza  e  ingiustizia
manifeste. Violazione dei principi di obiettivita', trasparenza e non
discriminazione, in relazione alla disciplina delle sospensioni per i
ripotenziamenti.  Illegittimita'  derivata.  Eccesso  di  potere  per
perplessita'. Illegittimita' derivata. 
  Il PNA2 e'  illegittimo  nella  parte  in  cui  (par.  6.2.3.)  non
specifica chiaramente che le quote assegnate a un impianto  in  stato
di  sospensione  per  ripotenziamento  o  riqualificazione  gli  sono
riassegnate al momento della ripresa dell'attivita' (e,  dunque,  non
vanno  ad  incrementare  la  Riserva  da  destinare  ai  c.d.  "nuovi
entranti"). La decisione di assegnazione e' illegittima  nella  parte
in cui (lett. b del primo comma del punto 5.1 dell'allegato B)  rende
tali quote disponibili per i  nuovi  entranti.  La  deliberazione  di
esecuzione  ha  dato  pedissequa   attuazione   alla   decisione   di
assegnazione, sicche' i vizi che inficiano sul punto  la  seconda  si
ripercuotono evidentemente anche sulla prima. 
  Nel ricorso n. 2758/2007  r.g.  sono  state  proposte  le  seguenti
conclusioni: "Voglia  l'Ill.mo  Tribunale,  respinta  ogni  contraria
istanza, annullare il provvedimento impugnato. Con vittoria di  spese
e onorari di giudizio". Nel ricorso  n.  4664/2008  r.g.  (da  valere
anche come motivi di impugnazione aggiunti nel ricorso  n.  2758/2007
r.g.) sono state proposte le seguenti conclusioni:  "Voglia  l'Ill.mo
Tribunale,  respinta  ogni  contraria  istanza,  annullare  anche  il
provvedimento impugnato con il presente atto,  dopo  aver  sollevato,
ove ritenuto necessario,  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 27, comma 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006  n.  216,
in  relazione  all'articolo  117,  comma  1  della  Costituzione  per
contrasto con gli articoli 9, 10, 11 e  23,  nonche'  l'allegato  III
della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Con  vittoria  di  spese  e
onorari di giudizio". Nei motivi di impugnazione aggiunti al  ricorso
n. 4664/2008 (da valere anche come motivi  di  impugnazione  aggiunti
nel ricorso n.  2758/2007  r.g.)  sono  state  proposte  le  seguenti
conclusioni: "Voglia  l'Ill.mo  Tribunale,  respinta  ogni  contraria
istanza, annullare anche il provvedimento impugnato con  il  presente
atto, dopo aver sollevato,  ove  ritenuto  necessario,  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  27,  comma  3  del   decreto
legislativo 4 aprile 2006 n.  216,  in  relazione  all'articolo  117,
comma 1 della Costituzione per contrasto con gli articoli 9, 10, 11 e
23, nonche' l'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n.  87,
nonche'  dopo  aver  sollevato,  sempre  se   del   caso,   questione
pregiudiziale  di  validita'  avanti  la  Corte  di  Giustizia  delle
Comunita' europee della lettera  della  Commissione  europea  del  20
ottobre 2008 ai sensi dell'art. 234 del Trattato  CE  per  violazione
della direttiva Ce n. 87 del 2003. Con vittoria di spese e onorari di
giudizio". 
    Milano-Roma, 31 luglio 2009. 

                        (Avv. Mario Bucello) 

 
T-09ABA5378
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