BPL Mortgages S.r.l.
Societa' con socio unico
societa' interamente posseduta da
SVM Securitisation Vehicles Management S.p.A.
Sede Legale: in Via Alfieri 1, 31015 Conegliano (Treviso)
Capitale sociale: Euro 12.000,00 interamente versato
Iscritta al Registro delle Imprese di Treviso al n. 04078130269
all'elenco generale di cui all'art. 106
del D. Lgs. 385/1993 al n. 38491
Partita IVA n. 04078130269

(GU Parte Seconda n.123 del 24-10-2009)

Comunicazione di rettifica relativa all'avviso di cessione pubblicato
  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  70  del  20  giugno  2009   (codice
  redazionale T-09AAB3435) 

  BPL Mortgages S.r.l.  comunica  che  la  sezione  compresa  tra  la
locuzione  "in  forza  di  un  contratto  di  cessione  di   crediti,
"individuabili in blocco"  ai  sensi  del  combinato  disposto  degli
articoli 1 e 4 della Legge 130, concluso  in  data"  e  la  locuzione
"della convenzione stipulata tra il Ministero dell'Economia  e  delle
Finanze e l'Associazione  Bancaria  Italiana"  contenuta  nell'avviso
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70  del  20  giugno  2009  con
riferimento ai crediti ceduti da Banca Popolare di  Novara  S.p.A.  a
BPL Mortgages S.r.l. (codice redazionale T-09AAB3435) riporta  talune
informazioni errate che BPL  Mortgages  S.r.l.  intende,  per  quanto
occorrer possa, rettificare mediante la pubblicazione della  presente
comunicazione. 
  Per maggiore chiarezza e precisione, pertanto, BPL Mortgages S.r.l.
comunica che  le  informazioni  contenute  nella  menzionata  sezione
devono  intendersi  sostituite  dalle  informazioni  contenute  nella
sezione di seguito riportata: 
    "16 giugno 2009  e  con  effetto  in  pari  data,  ha  acquistato
pro-soluto da Banca Popolare di Novara S.p.A., tutti i  crediti  (per
capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far  tempo
dal 12 giugno 2009 (escluso), accessori, spese, danni,  indennizzi  e
quant'altro) derivanti da contratti di mutuo ipotecario ovvero  mutui
stipulati ai sensi della  normativa  sul  credito  fondiario  di  cui
all'articolo 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre  1993,
n.  385  che,  alla  data  del  12  giugno  2009,  risultavano  nella
titolarita' di Banca Popolare di Novara S.p.A. e che,  alla  medesima
data (salvo ove  diversamente  previsto),  presentavano  le  seguenti
caratteristiche (da  intendersi  cumulative  salvo  ove  diversamente
previsto): 
    1. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito
di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano: 
      (i) una o piu' persone fisiche residenti in Italia; ovvero 
      (ii) una o piu' societa' per azioni, societa' a responsabilita'
limitata, societa' in  nome  collettivo  e  societa'  in  accomandita
semplice aventi sede sociale in Italia; 
    2. mutui la cui data di stipulazione sia compresa: 
      (i)  limitatamente  ai  mutui   i   cui   debitori   principali
(eventualmente  anche  a   seguito   di   accollo   liberatorio   e/o
frazionamento)  siano  persone  fisiche,  tra  il  22  ottobre   1991
(incluso) e il 6 aprile 2009 (incluso); 
      (ii)  limitatamente  ai  mutui  i   cui   debitori   principali
(eventualmente  anche  a   seguito   di   accollo   liberatorio   e/o
frazionamento) siano una o  piu'  societa'  per  azioni,  societa'  a
responsabilita' limitata, societa' in nome collettivo e  societa'  in
accomandita semplice, tra il 28 aprile 1998 (incluso) e il 30  aprile
2009 (incluso); 
    3. mutui erogati  da  Banca  Popolare  di  Novara  S.p.A.  ovvero
erogati da altre banche e successivamente confluiti in Banca Popolare
di Novara S.p.A. a seguito di  fusione,  scissione,  conferimento  di
ramo/i d'azienda o cessione di ramo/i d'azienda; 
    4. mutui interamente erogati  per  i  quali  non  sussista  alcun
obbligo o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; 
    5.  mutui  denominati  in  euro  (ovvero  erogati   in   lire   e
successivamente ridenominati in euro); 
    6. mutui  le  cui  rate  scadute  al  12  giugno  2009  risultino
interamente pagate; 
    7.  mutui  che  abbiano  almeno  una  rata,  comprensiva  di  una
componente capitale, scaduta e pagata; 
    8. (A) mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i)  l'importo
originario del mutuo e (ii) il valore di stima dell'immobile  di  cui
al  criterio  11  che  segue,  determinato   in   prossimita'   della
stipulazione del medesimo mutuo, e' pari o inferiore al 100%. Ai fini
del criterio di cui al presente  punto  (A),  per  "valore  di  stima
dell'immobile" si intende il valore di stima utilizzato  dalla  banca
mutuante nella fase di istruttoria del relativo  mutuo.  Al  fine  di
valutare la conformita' del proprio  mutuo  al  criterio  di  cui  al
presente punto (A), ciascun mutuatario potra', laddove  non  disponga
gia' di tale informazione, conoscere il valore di stima del  relativo
immobile  rivolgendosi  alla  filiale  presso  la   quale   risultano
domiciliati i pagamenti delle rate  del  medesimo  mutuo  OVVERO  (B)
mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) il debito residuo  in
linea capitale del  mutuo  e  (ii)  il  valore  rivalutato  di  stima
dell'immobile di  cui  al  criterio  11  che  segue,  determinato  in
prossimita' del 12 giugno 2009, e' pari o inferiore al 100%. Ai  fini
del criterio di cui al presente punto (B), per "valore rivalutato  di
stima dell'immobile" si intende il valore di stima determinato  sulla
base di parametri tecnico-economici utilizzati dalla  banca  mutuante
nel processo di monitoraggio dei valori  degli  immobili  di  cui  al
criterio 11. Al fine di valutare la conformita' del proprio mutuo  al
criterio di cui al presente punto  (B),  ciascun  mutuatario  potra',
laddove non disponga gia' di tale informazione, conoscere  il  valore
rivalutato di stima del relativo immobile rivolgendosi  alla  filiale
presso la quale risultano domiciliati  i  pagamenti  delle  rate  del
medesimo mutuo; 
    9. mutui  garantiti  da  ipoteca  di  primo  grado  economico  su
immobili, intendendosi per tale: 
      (i) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero 
      (ii) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al  primo
nel caso in cui le obbligazioni garantite  dalle  ipoteche  di  grado
legale precedente siano interamente estinte; 
    10. mutui che siano retti dal diritto italiano; 
    11. mutui  garantiti  da  ipoteca  su  immobili  localizzati  sul
territorio della Repubblica Italiana che, alla data  di  stipulazione
del relativo mutuo, ricadevano in almeno una delle seguenti categorie
catastali: A, C o D; 
    12. mutui il cui pagamento rateale abbia  una  scadenza  mensile,
trimestrale o semestrale; 
    13. mutui il cui rimborso in linea capitale avviene in piu' quote
secondo il metodo di ammortamento c.d. "alla  francese"  (cosi'  come
rilevabile  alla  data  di  stipulazione  del  mutuo  o,  se  esiste,
dell'ultimo accordo relativo al metodo  di  ammortamento),  per  tale
intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte  le
rate sono comprensive di una componente capitale crescente nel  tempo
e di una componente interesse; 
    14. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia maggiore  o
uguale a Euro 5.000; 
    15. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia inferiore o
uguale ad Euro 5.000.000. Nel caso in cui  due  o  piu'  mutui  siano
stati erogati da Banca Popolare  di  Novara  S.p.A.  ad  un  medesimo
mutuatario e tali mutui siano comunque ricompresi nel blocco di mutui
individuato da questi  criteri,  il  presente  criterio  si  riterra'
soddisfatto laddove il debito residuo in linea capitale  di  tutti  i
mutui erogati a tale  mutuatario  sia  inferiore  o  uguale  ad  Euro
5.000.000; 
    16. mutui che presentino un tasso di interesse  contrattuale  che
appartiene ad una delle seguenti categorie: 
      (a) mutui a tasso  fisso  il  cui  tasso  d'interesse  non  sia
inferiore o uguale all'uno per cento su  base  annua.  Per  "mutui  a
tasso fisso" si intendono  quei  mutui  il  cui  tasso  di  interesse
applicato, contrattualmente stabilito,  non  preveda  variazioni  per
tutta la durata residua del finanziamento; 
      (b) mutui a tasso variabile: 
  (i) la cui maggiorazione (o spread) sopra l'indice  di  riferimento
sia superiore allo zero su base annua; o 
  (ii) in relazione ai quali e' previsto un tasso d'interesse massimo
(cap). 
  Per "mutui a tasso variabile" si intendono quei mutui il cui  tasso
di interesse sia parametrato all'euribor; 
      (c) mutui c.d. "misti". Per mutui  c.d.  "misti"  si  intendono
quei mutui che prevedono un passaggio  obbligatorio  contrattualmente
stabilito da una modalita' di calcolo degli interessi a  tasso  fisso
ad una  modalita'  di  calcolo  degli  interessi  a  tasso  variabile
parametrato all'euribor; 
      (d)  mutui  c.d.  "modulari.  Per  mutui  c.d.  "modulari"   si
intendono quei mutui che attribuiscono  al  mutuatario  l'opzione  di
modificare,  anche  piu'  volte  durante  la   durata   residua   del
finanziamento, la modalita' di calcolo degli  interessi  (A)  da  una
modalita' a  tasso  variabile  parametrato  all'euribor  ad  (B)  una
modalita' a tasso fisso pari alla somma tra (i)  il  tasso  swap  del
periodo di riferimento (IRS), rilevato  alla  data  di  esercizio  da
parte del mutuatario della facolta' di modifica  della  modalita'  di
calcolo,  fino  alla  scadenza  del  periodo  di  applicazione  della
modalita' di  calcolo  degli  interessi  a  tasso  fisso  scelto  dal
medesimo   mutuatario   (ii)    la    maggiorazione    (o    spread),
contrattualmente  stabilita,  sopra  l'indice  di  riferimento   come
determinato ai sensi del paragrafo (i) che precede. 
  Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti  dai  mutui
che alla data del 12 giugno 2009 pur presentando  le  caratteristiche
sopra indicate, presentano altresi' alla  medesima  data  (salvo  ove
diversamente previsto) una o piu' delle seguenti caratteristiche: 
    17.  mutui  che  siano  stati  concessi,  anche  in  qualita'  di
cointestatari del relativo mutuo, a soggetti che, alla  data  del  12
giugno 2009, erano dipendenti di  Banca  Popolare  di  Novara  S.p.A.
ovvero di qualsiasi altra societa' del Gruppo Bancario Banco Popolare
Soc. Coop.; 
    18. mutui che siano stati stipulati con erogazione  ai  sensi  di
qualsiasi legge (anche regionale e/o  provinciale)  o  normativa  che
preveda contributi o agevolazioni in  conto  capitale  e/o  interessi
(cosiddetti mutui agevolati); 
    19. mutui classificati  alla  data  di  stipulazione  come  mutui
agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo  1
settembre 1993, n. 385; 
    20. mutui che siano stati concessi a enti pubblici; 
    21. mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici; 
    22. mutui che presentino una o piu' rate, non ancora  scadute  al
12  giugno  2009,  che  siano  state,  al  12  giugno  2009,   pagate
anticipatamente in tutto o in parte; 
    23. mutui il cui debito  residuo,  a  fronte  di  un  complessivo
importo  erogato,  e'  suddiviso  in  quote  e  le  cui  quote   sono
disciplinate da condizioni economiche e  finanziarie  specifiche  per
ciascuna di esse; 
    24. mutui il cui contratto prevede l'erogazione  di  due  o  piu'
distinte  linee  di  credito,  la  prima  delle   quali   finalizzata
all'estinzione di  altri  mutui  fondiari  o  ipotecari  e  le  altre
finalizzate a fornire al relativo mutuatario  una  o  piu'  ulteriori
somme di denaro; 
    25. mutui: 
  (a) i cui debitori principali (eventualmente  anche  a  seguito  di
accollo liberatorio e/o frazionamento) siano: 
  (i) una o piu' persone fisiche  residenti  nella  Regione  Abruzzo;
ovvero 
  (ii) una o piu' societa' per  azioni,  societa'  a  responsabilita'
limitata, societa' in  nome  collettivo  e  societa'  in  accomandita
semplice aventi sede sociale nella Regione Abruzzo; ovvero 
  (b) garantiti da ipoteca su  immobili  localizzati  sul  territorio
della Regione Abruzzo; 
    26. mutui in relazione ai  quali  il  relativo  mutuatario  abbia
aderito, mediante invio a  mezzo  posta  della  lettera  di  adesione
ovvero mediante presentazione della lettera di  adesione  presso  una
filiale  della  banca  mutuante,  alla  proposta  di   rinegoziazione
formulata ai sensi del  decreto  legge  n.  93  del  27  maggio  2008
convertito con legge n. 126 del 24 luglio 2008 e". 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all'agenzia
di  Banca  Popolare  di  Novara  S.p.A.  presso  la  quale  risultano
domiciliati i pagamenti delle rate di mutuo  interessate  dall'avviso
in oggetto, nelle  ore  di  apertura  di  sportello  di  ogni  giorno
lavorativo bancario. 

    Per Bpl Mortgages S.R.L. In Qualita' Di Amministratore Unico 
                         Francesco Soresina 

 
T-09AAB7091
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.