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Errata corrige
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Integrazione del contraddittorio nel ricorso n. 6411/2009 La Associazione Culturale Cineporto, rappresentata e difesa dagli avv. Marco Antonucci ed Alessia Cascioli, ed elettivamente domiciliata in 00195 Roma, via Oslavia n. 30, ricorreva contro il Comune di Roma, il Comune di Roma IV Dipartimento, e nei confronti della Associazione Culturale Villa Celimontana, per l'annullamento, previa sospensione 1) della delibera della Giunta comunale del Comune di Roma n. 160 del 13 maggio 2009, avente ad oggetto «Approvazione per l'anno 2009 di un programma di 11 manifestazioni di particolare rilievo nel panorama culturale della citta» con cui il Comune di Roma ha individuato 11 associazioni culturali, approvando il programma delle manifestazioni medesime ed ha stabilito l'intervento economico del finanziamento per ciascuna di esse; 2) di tutti gli atti ed i provvedimenti, presupposti, connessi e conseguenti, ancorche' non cogniti, posti in essere dalla amministrazione resistente, anche relativi ad ogni sorta di attivita' istruttoria effettuata dell'amministrazione, anche ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, nonche' per la condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento dei danni ingiusti patiti e patendi dalla ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati. Nel ricorso e' stato richiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nonche' la condanna al risarcimento del danno. Con il primo motivo di ricorso, rubricato «Eccesso di potere per carenza dei presupposti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per disparita' di trattamento. Eccesso di potere per illogicita' manifesta» e' stato specificato che la Cineporto possiede caratteristiche identiche a quelle delle 11 manifestazioni identificate nella delibera di G.C. n. 160 del 13 maggio 2009, nonche' che sono stati concessi finanziamenti pubblici e la Cineporto non e' stata ricompresa tra le associazioni beneficiarie dei finanziamenti in base ai criteri di cui alla citata delibera, essendo tali requisiti posseduti anche dalla Cineporto medesima. Con il secondo motivo di ricorso rubricato «Violazione dei principi generali in tema di appalti pubblici. Violazione delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione art. 38 decreto legislativo n. 163/2006» e' stata dedotta violazione dei principi di libera concorrenza, correttezza, trasparenza e pubblicita', non essendo mai stato indetto un avviso pubblico per l'individuazione dei soggetti interessati, dei principi di parita' di trattamento, non discriminazione e proporzionalita', non essendo stati in alcun modo presentati progetti o curricula da parte dei soggetti interessati, e dei principi di parita' di trattamento, non discriminazione e proporzionalita' non essendo stati previsti o specificati criteri per l'esclusione di manifestazioni «storiche» o ultraventennali, quale quella della ricorrente. Con il terzo motivo di ricorso rubricato «violazione e falsa applicazione art. 10 ed art. 228 del Trattato CE. Violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione art. 1, primo protocollo, convenzione europea per i diritti dell'uomo. Eccesso di potere per difetto di motivazione; disparita' di trattamento» e' stato richiesto che il TAR prendesse atto della illegittimita' dei provvedimenti impugnati anche solo per la mancata previsione di un indennizzo/risarcimento a fronte della esclusione dal novero delle manifestazioni c.d. storiche del Comune di Roma. E' stato inoltre richiesto il risarcimento del danno, ex art. 345, legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F, nonche' a titolo di danno morale e di perdita di chance. Successivamente all'udienza in Camera di Consiglio del 14 ottobre 2009, il TAR Lazio, Sezione Seconda, con ordinanza presidenziale n. 220/2009 del 15 ottobre 2009 ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami nei confronti di tutte le associazioni culturali indicate nella delibera di G.C. n. 160/2009. Ai sensi di tale ordinanza si integra il contraddittorio nei confronti dei soggetti avente veste di controinteressati nel giudizio n. 6411/2009, pendente presso la Seconda Sezione del TAR Lazio: 1) ANEC Lazio; 2) ARCI Nuova Associazione; 3) Associazione Festa della Musica; 4) Associazione Invito alla Danza; 5) Compagnia Piera degli Esposti; 6) Associazione Castellum; 7) Associazione Cadmo; 8) Associazione I concerti nel Parco; 9) Associazione RomaPoesia; 10) ARCIRagazzi Comitato di Roma. Si invitano i sopraindicati controinteressati a costituirsi per l'udienza di merito del 10 febbraio 2010 nei modi e nei tempi di legge, e si comunica che gli atti ed i documenti relativi alla causa sono depositati presso il TAR adito. Roma, 20 ottobre 2009 Avv. Alessia Cascioli - Avv. Marco Antonucci TS-09ABA7221