TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL LAZIO
Sezione II

(GU Parte Seconda n.126 del 31-10-2009)

      Integrazione del contraddittorio nel ricorso n. 6411/2009 

  La Associazione Culturale Cineporto, rappresentata e  difesa  dagli
avv.  Marco  Antonucci  ed   Alessia   Cascioli,   ed   elettivamente
domiciliata in 00195 Roma, via Oslavia n.  30,  ricorreva  contro  il
Comune di Roma, il Comune di Roma IV Dipartimento,  e  nei  confronti
della Associazione Culturale Villa Celimontana,  per  l'annullamento,
previa sospensione 1) della delibera della Giunta comunale del Comune
di Roma n. 160 del 13 maggio 2009, avente  ad  oggetto  «Approvazione
per l'anno 2009 di un programma di 11 manifestazioni  di  particolare
rilievo nel panorama culturale della citta» con cui il Comune di Roma
ha individuato 11 associazioni  culturali,  approvando  il  programma
delle manifestazioni medesime ed ha stabilito l'intervento  economico
del finanziamento per ciascuna di esse; 2) di tutti  gli  atti  ed  i
provvedimenti, presupposti, connessi  e  conseguenti,  ancorche'  non
cogniti, posti in  essere  dalla  amministrazione  resistente,  anche
relativi  ad  ogni  sorta   di   attivita'   istruttoria   effettuata
dell'amministrazione,  anche  ai  sensi  dell'art.  49  del   decreto
legislativo n. 267/2000, nonche' per la condanna dell'amministrazione
resistente al risarcimento dei danni ingiusti patiti e patendi  dalla
ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati. 
  Nel  ricorso  e'  stato  richiesto  l'accoglimento  del  ricorso  e
l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nonche'  la  condanna  al
risarcimento del danno. Con il primo  motivo  di  ricorso,  rubricato
«Eccesso di potere per carenza dei presupposti. Eccesso di potere per
difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto di motivazione.
Eccesso di potere per disparita' di trattamento.  Eccesso  di  potere
per illogicita' manifesta» e'  stato  specificato  che  la  Cineporto
possiede caratteristiche identiche a quelle delle  11  manifestazioni
identificate nella delibera di  G.C.  n.  160  del  13  maggio  2009,
nonche' che sono stati concessi finanziamenti pubblici e la Cineporto
non  e'  stata  ricompresa  tra  le  associazioni  beneficiarie   dei
finanziamenti in base ai criteri di cui alla citata delibera, essendo
tali requisiti posseduti  anche  dalla  Cineporto  medesima.  Con  il
secondo motivo di ricorso rubricato «Violazione dei principi generali
in tema  di  appalti  pubblici.  Violazione  delle  disposizioni  sul
procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n.  241.
Violazione art. 38 decreto legislativo n. 163/2006» e' stata  dedotta
violazione  dei  principi   di   libera   concorrenza,   correttezza,
trasparenza e pubblicita', non essendo mai stato  indetto  un  avviso
pubblico per l'individuazione dei soggetti interessati, dei  principi
di parita' di trattamento, non  discriminazione  e  proporzionalita',
non essendo stati in alcun modo presentati progetti  o  curricula  da
parte  dei  soggetti  interessati,  e  dei  principi  di  parita'  di
trattamento, non discriminazione e proporzionalita' non essendo stati
previsti o specificati criteri  per  l'esclusione  di  manifestazioni
«storiche» o ultraventennali, quale quella della ricorrente.  Con  il
terzo motivo di ricorso rubricato «violazione  e  falsa  applicazione
art. 10 ed art. 228 del Trattato CE.  Violazione  del  principio  del
legittimo  affidamento.  Violazione   art.   1,   primo   protocollo,
convenzione europea per i diritti dell'uomo. Eccesso  di  potere  per
difetto di motivazione; disparita' di trattamento» e' stato richiesto
che il TAR prendesse  atto  della  illegittimita'  dei  provvedimenti
impugnati   anche   solo   per   la   mancata   previsione   di    un
indennizzo/risarcimento a fronte della esclusione  dal  novero  delle
manifestazioni c.d. storiche del Comune di  Roma.  E'  stato  inoltre
richiesto il risarcimento del danno, ex  art.  345,  legge  20  marzo
1865, n. 2248 all. F, nonche' a titolo di danno morale e  di  perdita
di chance. 
  Successivamente all'udienza in Camera di Consiglio del  14  ottobre
2009, il TAR Lazio, Sezione Seconda, con ordinanza  presidenziale  n.
220/2009 del 15 ottobre 2009  ha  autorizzato  la  notificazione  per
pubblici proclami nei confronti di tutte  le  associazioni  culturali
indicate nella delibera di G.C. n. 160/2009. 
  Ai sensi di  tale  ordinanza  si  integra  il  contraddittorio  nei
confronti dei soggetti avente veste di controinteressati nel giudizio
n. 6411/2009, pendente presso la Seconda Sezione del  TAR  Lazio:  1)
ANEC Lazio; 2) ARCI Nuova Associazione; 3) Associazione  Festa  della
Musica; 4) Associazione Invito alla Danza; 5) Compagnia  Piera  degli
Esposti;  6)  Associazione  Castellum;  7)  Associazione  Cadmo;   8)
Associazione I concerti nel Parco; 9)  Associazione  RomaPoesia;  10)
ARCIRagazzi  Comitato  di   Roma.   Si   invitano   i   sopraindicati
controinteressati a  costituirsi  per  l'udienza  di  merito  del  10
febbraio 2010 nei modi e nei tempi di legge, e si  comunica  che  gli
atti ed i documenti relativi alla causa sono depositati presso il TAR
adito. 
    Roma, 20 ottobre 2009 

            Avv. Alessia Cascioli - Avv. Marco Antonucci 

 
TS-09ABA7221
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