Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Integrazione del contraddittorio nel ricorso n. 6411/2009
La Associazione Culturale Cineporto, rappresentata e difesa dagli
avv. Marco Antonucci ed Alessia Cascioli, ed elettivamente
domiciliata in 00195 Roma, via Oslavia n. 30, ricorreva contro il
Comune di Roma, il Comune di Roma IV Dipartimento, e nei confronti
della Associazione Culturale Villa Celimontana, per l'annullamento,
previa sospensione 1) della delibera della Giunta comunale del Comune
di Roma n. 160 del 13 maggio 2009, avente ad oggetto «Approvazione
per l'anno 2009 di un programma di 11 manifestazioni di particolare
rilievo nel panorama culturale della citta» con cui il Comune di Roma
ha individuato 11 associazioni culturali, approvando il programma
delle manifestazioni medesime ed ha stabilito l'intervento economico
del finanziamento per ciascuna di esse; 2) di tutti gli atti ed i
provvedimenti, presupposti, connessi e conseguenti, ancorche' non
cogniti, posti in essere dalla amministrazione resistente, anche
relativi ad ogni sorta di attivita' istruttoria effettuata
dell'amministrazione, anche ai sensi dell'art. 49 del decreto
legislativo n. 267/2000, nonche' per la condanna dell'amministrazione
resistente al risarcimento dei danni ingiusti patiti e patendi dalla
ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati.
Nel ricorso e' stato richiesto l'accoglimento del ricorso e
l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nonche' la condanna al
risarcimento del danno. Con il primo motivo di ricorso, rubricato
«Eccesso di potere per carenza dei presupposti. Eccesso di potere per
difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto di motivazione.
Eccesso di potere per disparita' di trattamento. Eccesso di potere
per illogicita' manifesta» e' stato specificato che la Cineporto
possiede caratteristiche identiche a quelle delle 11 manifestazioni
identificate nella delibera di G.C. n. 160 del 13 maggio 2009,
nonche' che sono stati concessi finanziamenti pubblici e la Cineporto
non e' stata ricompresa tra le associazioni beneficiarie dei
finanziamenti in base ai criteri di cui alla citata delibera, essendo
tali requisiti posseduti anche dalla Cineporto medesima. Con il
secondo motivo di ricorso rubricato «Violazione dei principi generali
in tema di appalti pubblici. Violazione delle disposizioni sul
procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Violazione art. 38 decreto legislativo n. 163/2006» e' stata dedotta
violazione dei principi di libera concorrenza, correttezza,
trasparenza e pubblicita', non essendo mai stato indetto un avviso
pubblico per l'individuazione dei soggetti interessati, dei principi
di parita' di trattamento, non discriminazione e proporzionalita',
non essendo stati in alcun modo presentati progetti o curricula da
parte dei soggetti interessati, e dei principi di parita' di
trattamento, non discriminazione e proporzionalita' non essendo stati
previsti o specificati criteri per l'esclusione di manifestazioni
«storiche» o ultraventennali, quale quella della ricorrente. Con il
terzo motivo di ricorso rubricato «violazione e falsa applicazione
art. 10 ed art. 228 del Trattato CE. Violazione del principio del
legittimo affidamento. Violazione art. 1, primo protocollo,
convenzione europea per i diritti dell'uomo. Eccesso di potere per
difetto di motivazione; disparita' di trattamento» e' stato richiesto
che il TAR prendesse atto della illegittimita' dei provvedimenti
impugnati anche solo per la mancata previsione di un
indennizzo/risarcimento a fronte della esclusione dal novero delle
manifestazioni c.d. storiche del Comune di Roma. E' stato inoltre
richiesto il risarcimento del danno, ex art. 345, legge 20 marzo
1865, n. 2248 all. F, nonche' a titolo di danno morale e di perdita
di chance.
Successivamente all'udienza in Camera di Consiglio del 14 ottobre
2009, il TAR Lazio, Sezione Seconda, con ordinanza presidenziale n.
220/2009 del 15 ottobre 2009 ha autorizzato la notificazione per
pubblici proclami nei confronti di tutte le associazioni culturali
indicate nella delibera di G.C. n. 160/2009.
Ai sensi di tale ordinanza si integra il contraddittorio nei
confronti dei soggetti avente veste di controinteressati nel giudizio
n. 6411/2009, pendente presso la Seconda Sezione del TAR Lazio: 1)
ANEC Lazio; 2) ARCI Nuova Associazione; 3) Associazione Festa della
Musica; 4) Associazione Invito alla Danza; 5) Compagnia Piera degli
Esposti; 6) Associazione Castellum; 7) Associazione Cadmo; 8)
Associazione I concerti nel Parco; 9) Associazione RomaPoesia; 10)
ARCIRagazzi Comitato di Roma. Si invitano i sopraindicati
controinteressati a costituirsi per l'udienza di merito del 10
febbraio 2010 nei modi e nei tempi di legge, e si comunica che gli
atti ed i documenti relativi alla causa sono depositati presso il TAR
adito.
Roma, 20 ottobre 2009
Avv. Alessia Cascioli - Avv. Marco Antonucci
TS-09ABA7221