PREFETTURA DI MESSINA

(GU Parte Seconda n.127 del 3-11-2009)

Prot. n. 32034/09/14.7/Gab.

  Il prefetto della Provincia di Messina, 
  Vista la lettera n. 0252341 in data 5 ottobre 2009 con la quale  la
Filiale di Catania della Banca d'Italia chiede che venga disposta  la
proroga dei termini legali e  convenzionali  scaduti  nel  giorno  24
settembre 2009 e nei cinque giorni  successivi,  in  quanto  a  causa
delle avverse  condizioni  climatiche,  le  Filiali  di  Letojanni  e
Taormina della Banca Monte dei Paschi di Siena non  hanno  effettuato
l'ordinaria apertura e pertanto non sono state in grado di assicurare
il puntuale rispetto dei termini legali e convenzionali; 
  Atteso che l'evento verificatosi ha determinato il mancato regolare
funzionamento degli sportelli delle Filiali di cui sopra; 
  Riconosciuta  l'eccezionalita'  dell'evento  e  ritenuto  di  dover
provvedere in  base  al  disposto  di  cui  all'art.  2  del  decreto
legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
  Visti gli artt. 1 e 2 della succitata normativa; 
                              Decreta: 
  ai sensi e per gli effetti  del  decreto  legislativo  in  premessa
indicato, il mancato regolare funzionamento nel giorno  24  settembre
2009 delle Filiali di Letojanni e  Taormina  della  Banca  Monte  dei
Paschi di Siena e' stato determinato da evento eccezionale; 
  Il presente provvedimento sara' affisso a cura della  Banca  stessa
nei  propri  locali  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
    Messina, 8 ottobre 2009 

                            Il prefetto: 
                               Alecci 

 
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