UBI FINANCE S.R.L.

Iscritta al numero 40685 dell'elenco generale
tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106
del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993

Sede sociale in Foro Buonaparte 70, 20121 Milano, Italia
Registro delle imprese: di Milano
e codice fiscale numero 06132280964

BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A.

Iscritta al numero 5240 del registro delle banche
tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13
del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993
Appartenente al gruppo bancario
Unione di Banche Italiane S.c.p.A. iscritto al numero 3111.2
dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 64
del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993

Sede sociale in Via Roma 13, 12100 Cuneo, Italia
Registro delle imprese: di Cuneo
Codice fiscale numero 01127760047

BANCO DI BRESCIA S.P.A.

Iscritta al numero 3500.6 del registro delle banche
tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13
del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993
Appartenente al gruppo bancario
Unione di Banche Italiane S.c.p.A. iscritto al numero 3111.2
dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 64
del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993

Sede sociale in Corso Martiri della Liberta' 13, 25122 Brescia,
Italia
Registro delle imprese: di Brescia
e codice fiscale numero 03480180177

(GU Parte Seconda n.140 del 3-12-2009)

Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
  disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge  numero  130  del  30
  aprile 1999 (la "Legge  sulle  Obbligazioni  Bancarie  Garantite"),
  dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del  1  settembre  1993  (il
  "Testo Unico Bancario") e dell'articolo 13 del D.Lgs numero 196 del
  30 giugno 2003 (il "Codice Privacy"). 

  Con riferimento all'avviso di cessione  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte  II  n.  77  dell'1  luglio
2008, come gia' rettificato mediante avviso pubblicato a  nome  della
Societa' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 83 del
15 luglio 2008 e n.  85  del  19  luglio  2008,  UBI  Finance  S.r.l.
comunica che, nell'ambito del  programma  di  cessioni  indicato  nel
summenzionato avviso di cessione, in data in data 27 giugno 2008  UBI
Finance S.r.l. ha concluso con Banca Regionale Europea S.p.A. ("BRE")
e con Banco di Brescia S.p.A. ("BdB" e, unitamente a BRE, i "Cedenti"
e ciascuno un "Cedente") un primo portafoglio di crediti derivanti da
mutui ipotecari in bonis  erogati  dal  relativo  Cedente  ai  propri
clienti (i "Contratti di Mutuo") nel corso  della  propria  ordinaria
attivita' di impresa (i "Crediti"). 
  Si comunica inoltre che, in  data  1  dicembre  2009,  UBI  Finance
S.r.l. ha acquistato pro soluto  da  BRE  ogni  e  qualsiasi  credito
derivante dai Contratti di Mutuo che alla data del 30  novembre  2009
(la "Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri: 
 
                           CRITERI COMUNI 
 
  (1)che sono crediti ipotecari  residenziali  il  cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006; 
  (2)rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile  alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (3)che sono stati erogati da Banca Regionale Europea S.p.A.; 
  (4)che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (5)che sono in bonis e in relazione ai  quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  (6)che non prevedono clausole  che  limitano  la  possibilita'  per
Banca Regionale Europea S.p.A. di  cedere  i  crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione  e  Banca  Regionale
Europea S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (7)in relazione ai quali almeno  un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore prima del 1 luglio 2008; 
  (8)che prevedono il pagamento  da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  (9)che prevedono che tutti i pagamenti dovuti  dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (10)che sono stati interamente erogati; 
  (11)che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.; 
  (12)che sono stati concessi a una persona fisica o a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  (13)che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano  al   tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  (14)garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado  e'  Banca  Regionale  Europea  S.p.A.  e
rispetto alla quale le obbligazioni  garantite  da  tale  ipoteca  di
grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B)  un'ipoteca
di secondo o  successivo  grado  rispetto  alla  quale  il  creditore
garantito dalle  ipoteche  di  grado  superiore  e'  Banca  Regionale
Europea S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche  di
grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e  i  crediti
garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che
soddisfano i presenti criteri; 
 
                          CRITERI SPECIFICI 
 
  (1)che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso  di
interesse variabile determinato di volta in volta da Banca  Regionale
Europea S.p.A.; 
  (2)che sono stati interamente erogati  entro  e  non  oltre  il  31
dicembre 2008; 
  (3)che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente al
30 giugno 2010; 
  (4)il cui importo capitale residuo sia superiore a Euro  10.000,00,
salvo il caso in cui l'ipoteca posta a garanzia del relativo  credito
sia costituita a garanzia anche di altri crediti  nei  confronti  del
medesimo debitore che soddisfano i presenti criteri; 
  (5)che  non  siano  mutui  aventi  una  o   piu'   delle   seguenti
caratteristiche: 
    (i)l'ammontare per  cui  la  relativa  ipoteca  e'  iscritta  sia
inferiore al 120 per cento dell'importo erogato al debitore ai  sensi
del relativo Contratto di Mutuo; 
    (ii)(a) l'ammontare per cui la relativa ipoteca e'  iscritta  sia
maggiore di 3 volte  l'importo  erogato  al  debitore  ai  sensi  del
relativo Contratto di Mutuo; (b) il debito residuo  sia  maggiore  di
Euro 10.000; e (c) la differenza tra l'ammontare per cui la  relativa
ipoteca e' iscritta e il valore dell'immobile  ipotecato  al  momento
dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data  di  Valutazione  sia
superiore ad Euro 50.000,00; 
    (iii)(a) la differenza tra il valore dell'immobile  ipotecato  al
momento  dell'ultima   rivalutazione   antecedente   alla   Data   di
Valutazione e l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia
superiore a Euro 1.000.000,00; e (b)  la  differenza  tra  il  valore
dell'immobile  ipotecato   al   momento   dell'ultima   rivalutazione
antecedente alla  Data  di  Valutazione  e  il  valore  dell'immobile
ipotecato al momento della prima perizia  tecnica  sia  superiore  ad
Euro 250.000,00; 
    (iv)(a) il valore dell'immobile ipotecato al momento  dell'ultima
rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia maggiore di  5
volte l'importo erogato al debitore ai sensi del  relativo  Contratto
di Mutuo; (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000; e (c) la
differenza  tra  il  valore  dell'immobile   ipotecato   al   momento
dell'ultima rivalutazione e  il  valore  dell'immobile  ipotecato  al
momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00; 
    (v)(a) la corresponsione  degli  interessi  sulle  somme  erogate
avvenga a decorrere  dalla  relativa  data  di  utilizzazione  e  (b)
l'importo erogato in linea capitale sia rimborsato  dal  debitore  in
un'unica soluzione alla relativa data di scadenza  del  Contratto  di
Mutuo; 
    (vi)non sia stabilito  contrattualmente  (a)  un  tasso  nominale
annuo massimo (CAP) ovvero (b) un  tasso  nominale  annuo  minimo,  a
carico del debitore sull'importo erogato al  debitore  ai  sensi  del
relativo Contratto di Mutuo. 
    (vii)che non prevedano un tasso di interesse variabile  privo  di
una componente di margine o maggiorazione; 
    (6)che non siano mutui identificati con uno dei  seguenti  codici
prodotto, come riportati nel relativo foglio  informativo,  documento
di sintesi o documento di sintesi annuale: "BB1 - Mutuo Tecnocasa"; 
  (7)che abbiano fattore di ponderazione del rischio non superiore al
35% e in relazione ai quali il rapporto tra importo capitale  residuo
sommato al capitale residuo  di  eventuali  precedenti  finanziamenti
ipotecari gravanti  sul  medesimo  bene  immobile  non  e'  superiore
all'80% del valore dell'immobile; 
  (8)che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35%
qualora vi siano piu' immobili ad  oggetto  della  relativa  garanzia
ipotecaria di cui almeno  uno  sia  un  immobile  residenziale  e  in
relazione al quale il rapporto tra importo capitale  residuo  sommato
al capitale residuo di eventuali precedenti  finanziamenti  ipotecari
gravanti sul medesimo bene immobile  non  e'  superiore  all'80%  del
valore dell'immobile. 
  Si comunica inoltre che, in  data  1  dicembre  2009,  UBI  Finance
S.r.l. ha acquistato pro soluto  da  BdB  ogni  e  qualsiasi  credito
derivante dai Contratti di Mutuo che alla data del 30  novembre  2009
(la "Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri: 
 
                           CRITERI COMUNI 
 
  (1)che sono crediti ipotecari  residenziali  il  cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006; 
  (2)rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile  alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (3)che sono stati erogati da Banco di Brescia S.p.A.; 
  (4)che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (5)che sono in bonis e in relazione ai  quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  (6)che non prevedono clausole  che  limitano  la  possibilita'  per
Banco di Brescia S.p.A. di cedere i crediti  derivanti  dal  relativo
contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore  sia
necessario ai fini di tale cessione e Banco di Brescia  S.p.A.  abbia
ottenuto tale consenso; 
  (7)in relazione ai quali almeno  un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore prima del 1 luglio 2008; 
  (8)che prevedono il pagamento  da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  (9)che prevedono che tutti i pagamenti dovuti  dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (10)che sono stati interamente erogati; 
  (11)che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.; 
  (12)che sono stati concessi a una persona fisica o a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  (13)che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano  al   tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  (14)garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Banco di  Brescia  S.p.A.  e  rispetto
alla quale  le  obbligazioni  garantite  da  tale  ipoteca  di  grado
superiore sono state interamente soddisfatte,  o  (B)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dalle ipoteche di grado superiore e' Banco di Brescia  S.p.A.  (anche
se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di  grado  superiore  non
sono state interamente soddisfatte) e i crediti garantiti  da  queste
ipoteche di grado  superiore  derivano  da  mutui  che  soddisfano  i
presenti criteri; 
 
                          CRITERI SPECIFICI 
 
  (1)che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso  di
interesse variabile determinato di volta in volta da Banco di Brescia
S.p.A.; 
  (2)che sono stati interamente erogati  entro  e  non  oltre  il  31
dicembre 2008; 
  (3)che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente al
30 giugno 2010; 
  (4)il cui importo capitale residuo sia superiore a Euro  10.000,00,
salvo il caso in cui l'ipoteca posta a garanzia del relativo  credito
sia costituita a garanzia anche di altri crediti  nei  confronti  del
medesimo debitore che soddisfano i presenti criteri; 
  (5)che  non  siano  mutui  aventi  una  o   piu'   delle   seguenti
caratteristiche: 
    (i)l'ammontare per  cui  la  relativa  ipoteca  e'  iscritta  sia
inferiore al 120 per cento dell'importo erogato al debitore ai  sensi
del relativo Contratto di Mutuo; 
    (ii)(a) l'ammontare per cui la relativa ipoteca e'  iscritta  sia
maggiore di 3 volte  l'importo  erogato  al  debitore  ai  sensi  del
relativo Contratto di Mutuo; (b) il debito residuo  sia  maggiore  di
Euro 10.000; e (c) la differenza tra l'ammontare per cui la  relativa
ipoteca e' iscritta e il valore dell'immobile  ipotecato  al  momento
dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data  di  Valutazione  sia
superiore ad Euro 50.000,00; 
    (iii)(a) la differenza tra il valore dell'immobile  ipotecato  al
momento  dell'ultima   rivalutazione   antecedente   alla   Data   di
Valutazione e l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia
superiore a Euro 1.000.000,00; e (b)  la  differenza  tra  il  valore
dell'immobile  ipotecato   al   momento   dell'ultima   rivalutazione
antecedente alla  Data  di  Valutazione  e  il  valore  dell'immobile
ipotecato al momento della prima perizia  tecnica  sia  superiore  ad
Euro 250.000,00; 
    (iv)(a) il valore dell'immobile ipotecato al momento  dell'ultima
rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia maggiore di  5
volte l'importo erogato al debitore ai sensi del  relativo  Contratto
di Mutuo; (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000; e (c) la
differenza  tra  il  valore  dell'immobile   ipotecato   al   momento
dell'ultima rivalutazione e  il  valore  dell'immobile  ipotecato  al
momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00; 
    (v)(a) la corresponsione  degli  interessi  sulle  somme  erogate
avvenga a decorrere  dalla  relativa  data  di  utilizzazione  e  (b)
l'importo erogato in linea capitale sia rimborsato  dal  debitore  in
un'unica soluzione alla relativa data di scadenza  del  Contratto  di
Mutuo; 
    (vi)non sia stabilito  contrattualmente  (a)  un  tasso  nominale
annuo massimo (CAP) ovvero (b) un  tasso  nominale  annuo  minimo,  a
carico del debitore sull'importo erogato al  debitore  ai  sensi  del
relativo Contratto di Mutuo. 
    (vii)che non prevedano un tasso di interesse variabile  privo  di
una componente di margine o maggiorazione; 
  (6)che non siano mutui identificati con  uno  dei  seguenti  codici
prodotto, come riportati nel relativo foglio  informativo,  documento
di sintesi o documento di sintesi annuale:  "S02  Mutui  -  ipotecari
SCIP 2"; "A01 - Mutuo Tecnocasa". 
  (7)che abbiano fattore di ponderazione del rischio non superiore al
35% e in relazione ai quali il rapporto tra importo capitale  residuo
sommato al capitale residuo  di  eventuali  precedenti  finanziamenti
ipotecari gravanti  sul  medesimo  bene  immobile  non  e'  superiore
all'80% del valore dell'immobile; 
  (8)che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35%
qualora vi siano piu' immobili ad  oggetto  della  relativa  garanzia
ipotecaria di cui almeno  uno  sia  un  immobile  residenziale  e  in
relazione al quale il rapporto tra importo capitale  residuo  sommato
al capitale residuo di eventuali precedenti  finanziamenti  ipotecari
gravanti sul medesimo bene immobile  non  e'  superiore  all'80%  del
valore dell'immobile. 
  UBI Finance  S.r.l.  ha  conferito  incarico  a  Unione  di  Banche
Italiane S.c.p.A., ai sensi della Legge sulle  Obbligazioni  Bancarie
Garantite,  affinche'  per  suo  conto,  in  qualita'   di   soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda  all'incasso
delle somme dovute ed Unione di Banche Italiane  S.c.p.A.  ha  a  sua
volta demandato al relativo Cedente  lo  svolgimento  delle  suddette
attivita'.  Per  effetto  di  quanto  precede,  i   debitori   ceduti
continueranno a pagare al  relativo  Cedente  ogni  somma  dovuta  in
relazione  ai  crediti  ceduti  nelle  forme  previste  dai  relativi
Contratti di Mutuo o in forza di legge e  dalle  eventuali  ulteriori
informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. 
  Tutto cio' premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Codice  Privacy,
informiamo i debitori ceduti  (i  "Debitori  Ceduti")  ai  sensi  del
presente avviso sull'uso dei Loro dati personali e sui Loro  diritti.
I dati personali  in  possesso  di  UBI  Finance  S.r.l.  sono  stati
raccolti presso il relativo Cedente. Ai  Debitori  Ceduti  precisiamo
che non verranno trattati dati  <  sensibili  >  .  Sono  considerati
sensibili i dati relativi, ad esempio, al Loro stato di salute,  alle
Loro  opinioni  politiche  e  sindacali  ed  alle  Loro   convinzioni
religiose  (articolo  4  del  Codice  Privacy).  I   dati   personali
dell'interessato saranno trattati nell'ambito della normale attivita'
dei titolari del trattamento e, precisamente, per quanto riguarda UBI
Finance S.r.l., per finalita' connesse e  strumentali  alla  gestione
del portafoglio di Crediti, finalita' connesse agli obblighi previsti
da leggi, da regolamenti e dalla  normativa  comunitaria  nonche'  da
disposizioni impartite da autorita' a cio' legittimate dalla legge  e
da organi di vigilanza e controllo, finalita' connesse alla  gestione
ed al recupero del credito e, per quanto riguarda  Unione  di  Banche
Italiane   S.c.p.A.   e   i   Cedenti,   per    finalita'    connesse
all'effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica  in  merito
agli incassi su base aggregata dei Crediti oggetto della  cessione  e
taluni servizi di carattere amministrativo  fra  i  quali  la  tenuta
della  documentazione  relativa  all'operazione   di   emissione   di
obbligazioni bancarie garantite e della documentazione societaria. In
relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati  personali
avviene mediante strumenti  manuali,  informatici  e  telematici  con
logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque,  in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  Si
precisa che i dati personali dei Debitori Ceduti in  nostro  possesso
vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad  un
obbligo di legge ovvero sono strettamente  funzionali  all'esecuzione
del rapporto contrattuale (per i quali il  consenso  dell'interessato
non e', quindi, richiesto). I  dati  personali  dei  Debitori  Ceduti
verranno comunicati ai destinatari della  comunicazione  strettamente
collegati  alle  sopraindicate  finalita'  del  trattamento   e,   in
particolare, a  societa',  associazioni  o  studi  professionali  che
prestano attivita' di assistenza  o  consulenza  in  materia  legale,
societa' controllate  e  societa'  collegate,  societa'  di  recupero
crediti, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i  dati
possono essere comunicati utilizzeranno  i  dati  in  qualita'  di  <
titolari > ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei
all'originario  trattamento  effettuato.  I  Debitori  Ceduti  e  gli
eventuali  loro  garanti  potranno   rivolgersi   ai   titolari   del
trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro  dall'articolo
13 del  Codice  Privacy  (cancellazione,  integrazione,  opposizione,
ecc.): UBI Finance S.r.l., Foro Buonaparte 70, 20121 Milano,  Italia,
Banca Regionale Europea S.p.A., Via Roma 13, 12100  Cuneo,  Italia  e
Banco di Brescia S.p.A.,  Corso  Martiri  della  Liberta'  13,  25122
Brescia, Italia. 
  I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione al relativo
cedente e quindi, a seconda  del  caso,  a  Banca  Regionale  Europea
S.p.A., Via Roma 13, 12100 Cuneo, Italia e Banco di  Brescia  S.p.A.,
Corso Martiri della Liberta' 13, 25122 Brescia, Italia. 
    Milano, 30 Novembre 2009 

                         Ubi Finance S.R.L. 
                  Dott. Andrea Di Cola Consigliere 

 
T09AAB8829
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.