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Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami Nella causa tra Fracalossi Rino (codice fiscale FRCRNI23D11E500K), attore, contro Ugolini Azio, convenuto, r.g. 1879/07, Tribunale di Trento, G.I. dott. Adilardi, i sottoscritti avv.ti Simone Baggio e Andrea Girardi, procuratori dell'attore, citano, personalmente ovvero chi sia suo erede o avente causa, i signori Fracalossi Graziella res. Lavis (TN) localita' Maso Callieaner n. 2/B, Fracalossi Mercede res. Nave S. Rocco (TN) localita' Maso S. Valentino n. 9, Ugolini Annamaria res. Avesa (VR), via Longo Lori n. 6, Ugolini Ester Agnese res. Lavis (TN), via Nazionale n. 14 Nave S. Felice, Ugolini Pellegrino n. Pieve Pelago il 3 marzo 1866, Ugolini Luigi fu Luigi, Nicolodi Costanza n. Cembra il 6 maggio 1956, Ugolini Pia n. Lavis il 22 novembre 1923, nonche' tutti i comproprietari, a qualsiasi titolo della strada privata p.f. 2107/7 sita in Comune di Lavis, localita' Maso Callianer, a comparire avanti il Tribunale di Trento il 22 settembre 2010 ore 9,30, con l'invito a costituirsi entro venti giorni prima di tale udienza ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 C.P.C. e con l'avvertimento che in caso di costituzione oltre i suddetti termini incorreranno nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 C.P.C. e che in caso di mancata costituzione si procedera' in loro contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti domande: determinare l'esatto confine fra le pp.ff. 2107/7 e 2107/15 e le pp.ff. 2107/7 e 21077/2, tutte nel Comune di Lavis; condannare Ugolini Azio al rilascio di quella parte della p.f. di proprieta' anche dell'attore abusivamente occupata; rimuovere le opere tutte ivi realizzate; apporre i termini sul confine tra le pp.ff. di cui sopra, con condanna dei convenuti alla contribuzione della meta' delle spese occorrende; ordinare la rimozione dei cippi e picchetti che non coincidano con le risultanze di causa e la trascrizione del tracciato di confine della summenzionata p.f. presso Ufficio Catasto Trento e libro fondiario Trento; condannare Ugolini Azio, previa verifica del mancato rispetto delle distanze minime previste dal r.e. vigente sia all'epoca del rilascio della concessione edilizia sia attualmente, ad arretrare l'immobile alla distanza dal confine con la p.f. 2107/7 prevista dal regolamento edilizio. Con decreto in data 23 ottobre 2009 il presidente del Tribunale di Trento ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del predetto atto di citazione. Bassano del Grappa, 20 novembre 2009 Avv. Simone Baggio Avv. Andrea Girardi TC09ABA8654