TAR LAZIO

(GU Parte Seconda n.143 del 12-12-2009)

 
   Integrazione contraddittorio - Notificazione pubblici proclami 
 

  Ai dipendenti del Ministero dell'interno inseriti  nelle  posizioni
dalla n. 120 in poi nella graduatoria  definitiva  pubblicata  il  23
novembre 2007 sul sito pers.mininterno.it del Ministero  dell'interno
relativa alla procedura di selezione per la copertura  di  232  posti
nel profilo professionale di collaboratore  amministrativo  posizione
economica C1 indetta con decreto del  Capo  del  Dipartimento  Affari
Interni del 27 aprile 2007. 
  Contro il Ministero interno e  altri  controinteressati,  e'  stato
presentato al TAR del Lazio, da Marisa Sileoni  il  ricorso  n.  1649
R.G. 2008, per l'annullamento  della  predetta  graduatoria  ed  ogni
altro  atto  presupposto  e  conseguente  nella  parte  in  cui   non
ricomprende la  ricorrente.  La  ricorrente  denuncia  la  violazione
dell'art. 5 del decreto del Capo del Dipartimento laddove dispone che
a parita' di punteggio tra candidati si terranno presenti nell'ordine
i  seguenti  criteri:  1)  posizione  economica  di  provenienza;  2)
anzianita' di servizio nella posizione economica di  provenienza;  3)
originaria posizione nel ruolo d'anzianita'; 4) criteri generali  per
gli inquadramenti; la violazione dello  art.  15  C.C.N.L.  Ministeri
1998/2001,  del  C.C.N.L.  2002/2005,   dei   contratti   integrativi
1998-2001  e  2002/2005,  dell'accordo  del  18  marzo  2004,   della
circolare n. 39 del Dipartimento degli Affari Interni e  territoriali
del 7 maggio 2004; dei decreti del direttore del personale contenenti
i bandi per i passaggi di area e del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 487/94; l'eccesso di potere per travisamento dei fatti,
erroneita'   dei    presupposti,    illogicita',    irragionevolezza,
contraddittorieta', carenza di motivazione, ingiustizia  manifesta  e
disparita' di trattamento. La ricorrente inquadrata  nella  posizione
economica B3 Super ha ottenuto  alla  prova  selettiva  il  punteggio
massimo 80/80 e in applicazione dei criteri di cui al  punto  1  e  2
dell'art. 5 del bando si e' collocata  in  posizione  non  utile  per
essere ammessa ai  corsi  di  formazione.  L'amministrazione  non  ha
applicato  il  3°  criterio:  «originaria  posizione  nel  ruolo   di
anzianita'» penalizzando  i  ricorrenti  aventi  piu'  anzianita'  di
servizio di molti vincitori collocati dalla posizione n. 120 in  poi;
che la graduatoria e' stata formata per i posti successivi al 120° in
ragione della maggiore eta' anagrafica anziche' della minore; che  la
ricorrente in quanto avente maggiore anzianita'  di  servizio,  e  in
subordine in quanto avente minore  eta'  anagrafica,  ha  diritto  di
essere collocata in posizione utile nella graduatoria dei  vincitori.
Con ordinanza n. 287 del 20 novembre 2009 il TAR del Lazio, Sezione I
Ter,  ha  ordinato  l'integrazione  del  contraddittorio  anche   per
pubblici proclami». 
    Roma, 3 dicembre 2009 

           Avv.ti Maria Rosaria Damizia - Milena Viggiani 

 
TS09ABA9097
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