TAR LAZIO
Sezione Terza Bis

(GU Parte Seconda n.144 del 15-12-2009)

 
                 Notificazione per pubblici proclami 
 

  Istante l'avv. Eliseo Laurenza si rende noto e si notifica a  tutti
coloro che sono  inseriti  nella  graduatoria  ad  esaurimento  della
Provincia di Lodi per la scuola di secondo grado per il  conferimento
di incarichi a tempo determinate ed indeterminato  per  gli  aa.  ss.
2009/2011 e che verrebbero postergati rispetto al ricorrente  qualora
il ricorso fosse accolto, che il Tribunale  Amministrativo  Regionale
per il Lazio, Roma, Sezione Terza Bis, con  ordinanza  collegiale  n.
1504  del  19/20  novembre  2009  ha  disposto   l'integrazione   del
contradditorio  mediante  notificazione  per  pubblici  proclami  del
ricorso  (n.  R.G.   8704/2009)   proposto   da   Rocco   Scola   per
l'annullamento  previa   sospensione:   a)   delle   graduatorie   ad
esaurimento - graduatorie provinciali definitive  per  la  scuola  di
secondo grado per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed
indeterminato per gli aa. ss. 2009/2011 approvate dal  dirigente  del
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca - Ufficio
Scolastico  Regionale  per  la   Lombardia   -   Ufficio   Scolastico
Provinciale di Lodi, sia per quanto ricomprendono  il  ricorrente  in
quelle relative alla coda, al posto n. 185 per la  fascia  3  AD03  -
Tecnica Professionale Artistica elenco sostegno ed  al  posto  n.  10
fascia 3 A057 - Scienza degli Alimenti, e non in  quelle  principali,
con inserimento a pettine secondo il punteggio del quale e'  titolare
nella graduatoria ad esaurimento ove e' gia' inserito, sia per quanto
non  gli  riconoscono  il   titolo   ad   usufruire   del   beneficio
dell'assunzione sui posti riservati; b)  una  agli  atti  preordinati
connessi e consequenziali. Il ricorrente, iscritto nella  graduatoria
ad esaurimento per l'insegnamento nella scuola  superiore  costituita
nella Provincia di Milano con  punti  56,  ha  chiesto  l'inserimento
nella graduatoria ad esaurimento  della  Provincia  di  Lodi  per  la
scuola secondaria ma e' stato collocato in coda e non a  pettine,  ai
sensi del decreto del Ministro  dell'Istruzione,  dell'Universita'  e
della Ricerca n. 42 dell'8 aprile 2009 gia' impugnato innanzi il  TAR
Lazio, Roma, con ricorso n. RG 7158/2009,  Sezione  Terza  bis.  Sono
stati proposti i seguenti motivi: I - Violazione degli artt. 3 e  51,
comma 1, e 97 della Costituzione;  violazione  e  falsa  applicazione
dell'art.  1  della  legge  n.  124/1999;  eccesso  di   potere   per
illogicita'  manifesta;  disparita'  di  trattamento,  in  quanto  in
applicazione  della  legge  n.   124/1999   la   collocazione   nelle
graduatorie deve  avvenire  esclusivamente  in  base  a  un  criterio
meritocratico che tenga conto del  punteggio  conseguito  da  ciascun
iscritto. II - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 605
e 607, della legge n. 296/2006; eccesso di potere, in quanto  non  e'
prevista la penalizzazione dei docenti che chiedono il  trasferimento
da una graduatoria provinciale ad un'altra. III  -  Violazione  degli
artt. 3, 40 e 97 della Costituzione; violazione e falsa  applicazione
dell'art. 1 commi 605 e 607 della legge n. 296/2006; della  legge  n.
68/1999; eccesso di potere in quanto il ricorrente appartenente  alla
categoria protetta ha diritto ad essere incluso nella quota riservata
dei posti concorsuali. Si e' concluso per l'accoglimento del  ricorso
previa adozione di misura cautelare. Con ordinanza  n.  1504  del  20
novembre  2009  e'  stata  disposta  la  notificazione  per  pubblici
proclami del ricorso e fissata la Camera di Consiglio del 4  febbraio
2010 per la decisione dell'istanza cautelare. 

                        Avv. Eliseo Laurenza 

 
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