TAR LAZIO
Sezione Terza Bis

(GU Parte Seconda n.144 del 15-12-2009)

 
                 Notificazione per pubblici proclami 
 

  Istante l'avv. Eliseo Laurenza si rende noto e si notifica a  tutti
coloro che sono  inseriti  nella  graduatoria  ad  esaurimento  della
Provincia  di  Cremona  per  la  scuola  di  secondo  grado  per   il
conferimento di incarichi a tempo determinato  ed  indeterminato  per
gli  aa.ss.  2009/2011  e  che  verrebbero  postergati  rispetto   al
ricorrente  qualora  il  ricorso  fosse  accolto,  che  il  Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Terza  Bis,  con
ordinanza collegiale n. 1508 del  19/20  novembre  2009  ha  disposto
l'integrazione del contradditorio mediante notificazione per pubblici
proclami del ricorso (n. R.G. 8723/2009) proposto da Rocco Scola  per
l'annullamento  previa   sospensione:   a)   delle   graduatorie   ad
esaurimento, graduatorie Provinciali  definitive  per  la  scuola  di
secondo grado per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed
indeterminato per gli aa.ss. 2009/2011 approvate  dal  Dirigente  del
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca,  Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico provinciale
di Cremona, sia per quanto  ricomprendono  il  ricorrente  in  quelle
relative alla coda al posto n. 402 per  la  fascia  3  AD03,  Tecnica
Professionale Artistica elenco sostegno ed al posto  n.  3  fascia  3
A057, Scienza  degli  Alimenti,  e  non  in  quelle  principali,  con
inserimento a pettine secondo il  punteggio  del  quale  e'  titolare
nella graduatoria ad esaurimento ove e' gia' inserito, sia per quanto
non  gli  riconoscono  il   titolo   ad   usufruire   del   beneficio
dell'assunzione sui posti riservati; b)  una  agli  atti  preordinati
connessi e consequenziali. Il ricorrente, iscritto nella  graduatoria
ad esaurimento per l'insegnamento nella scuola  superiore  costituita
nella Provincia di Milano con  punti  56,  ha  chiesto  l'inserimento
nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di  Cremona  per  la
scuola secondaria ma e' stato collocato in coda, e non a pettine,  ai
sensi del decreto del Ministro  dell'Istruzione,  dell'Universita'  e
della Ricerca n. 4 dell'8 aprile 2009 gia' impugnato innanzi  il  TAR
Lazio, Roma, con ricorso n. RG  7158/2009  Sezione  Terza  bis.  Sono
stati proposti i seguenti motivi: I-Violazione degli artt.  3  e  51,
comma 1, e 97 della Costituzione;  violazione  e  falsa  applicazione
dell'art.  1  della  legge  n.  124/1999;  eccesso  di   potere   per
illogicita'  manifesta  disparita'  di  trattamento  in   quanto   in
applicazione  della  legge  n.   124/1999   la   collocazione   nelle
graduatorie deve  avvenire  esclusivamente  in  base  a  un  criterio
meritocratico che tenga conto del  punteggio  conseguito  da  ciascun
iscritto. II-Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 605 e
607, della legge n. 296/2006; eccesso di potere,  in  quanto  non  e'
prevista la penalizzazione dei docenti che chiedono il  trasferimento
da una graduatoria  provinciale  ad  un'altra.  III-Violazione  degli
artt. 3, 40 e 97 della Costituzione; violazione e falsa  applicazione
dell'art. 1 commi 605 e 607 della legge n. 296/2006; della  legge  n.
68/1999; eccesso di potere in quanto il ricorrente appartenente  alla
categoria protetta ha diritto ad essere incluso nella quota riservata
dei posti concorsuali. Si e' concluso per raccoglimento  del  ricorso
previa adozione di misura cautelare. Con ordinanza  n.  1508  del  20
novembre  2009  e'  stata  disposta  la  notificazione  per  pubblici
proclami del ricorso le fissata la Camera di Consiglio del 4 febbraio
2010 per la decisione dell'istanza cautelare. 

                        Avv. Eliseo Laurenza 

 
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