TAR LAZIO
Sezione Terza Bis

(GU Parte Seconda n.144 del 15-12-2009)

 
                 Notificazione per pubblici proclami 
 

  Istante l'avv. Eliseo Laurenza si rende noto e si notifica a  tutti
coloro che sono  inseriti  nella  graduatoria  ad  esaurimento  della
Provincia  di  Grosseto  per  la  scuola  di  secondo  grado  per  il
conferimento di incarichi a tempo determinato  ed  indeterminato  per
gli aa. ss. 2009/2011  e  che  verrebbero  postergati  rispetto  alla
ricorrente  qualora  il  ricorso  fosse  accolto,  che  il  Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Terza  Bis,  con
ordinanza n. 5401 del 19/23 novembre 2009 ha disposto  l'integrazione
del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami  del
ricorso  (n.  R.G.  8721/2009)  proposto  da  Stefania  Palange   per
l'annullamento  previa   sospensione:   a)   delle   graduatorie   ad
esaurimento - graduatorie provinciali definitive  per  la  scuola  di
secondo grado per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed
indeterminato per gli aa. ss. 2009/2011 approvate dal  Dirigente  del
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca - Ufficio
Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio Scolastico  Provinciale
di  Grosseto,  per  quanto  ricomprendono  la  ricorrente  in  quelle
relative alla coda, al posto n. 87 per la fascia 3 A047-Matematica ed
al posto n. 284 fascia 3 AD01-Scientifica elenco sostegno, e  non  in
quelle principali, con inserimento a pettine secondo il punteggio del
quale e' titolare  nella  graduatoria  ad  esaurimento  ove  e'  gia'
inserita; b) una agli atti preordinati connessi e consequenziali.  La
ricorrente,   iscritta   nella   graduatoria   ad   esaurimento   per
l'insegnamento nella scuola superiore costituita nella  Provincia  di
Roma con punti 72, ha  chiesto  l'inserimento  nella  graduatoria  ad
esaurimento della Provincia di Grosseto per la scuola  secondaria  ma
e' stata collocata in coda, e non a pettine, ai sensi del decreto del
Ministro dell'Istruzione, dell'Universita'  e  della  Ricerca  n.  42
dell'8 aprile 2009 gia' impugnato innanzi il  TAR  Lazio,  Roma,  con
ricorso n. RG 7158/2009, Sezione Terza bis.  Sono  stati  proposti  i
seguenti motivi: I - violazione degli artt. 3 e 51,  comma  1,  e  97
della Costituzione; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della
legge n. 124/1999;  eccesso  di  potere  per  illogicita'  manifesta;
disparita' di trattamento, in quanto in applicazione della  legge  n.
124/1999   la   collocazione   nelle   graduatorie   deve    avvenire
esclusivamente in base a un criterio meritocratico  che  tenga  conto
del punteggio conseguito da ciascun iscritto. II - Violazione e falsa
applicazione dell'art. 1, commi 605 e 607, della legge  n.  296/2006;
eccesso di potere, in quanto non e' prevista  la  penalizzazione  dei
docenti che chiedono il trasferimento da una graduatoria  provinciale
ad un'altra. Si e' concluso per  l'accoglimento  del  ricorso  previa
adozione di  misura  cautelare.  Con  ordinanza  n.  5401  del  19/23
novembre  2009  e'  stata  disposta  la  notificazione  per  pubblici
proclami del ricorso e fissata la Camera di Consiglio del 4  febbraio
2010 per la decisione dell'istanza cautelare. 

                        Avv. Eliseo Laurenza 

 
TS09ABA9184
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