TAR LAZIO
Sezione Terza Bis

(GU Parte Seconda n.144 del 15-12-2009)

 
                 Notificazione per pubblici proclami 
 

  Istante l'avv. Eliseo Laurenza si rende noto e si notifica a  tutti
coloro che sono  inseriti  nella  graduatoria  ad  esaurimento  della
Provincia di Firenze per la scuola primaria per  il  conferimento  di
incarichi a tempo  determinato  ed  indeterminato  per  gli  aa.  ss.
2009/2011  e  che  verrebbero  postergati  rispetto  alla  ricorrente
qualora il ricorso fosse accolto,  che  il  Tribunale  Amministrativo
Regionale per il  Lazio,  Roma,  Sezione  Terza  Bis,  con  ordinanza
collegiale n. 1521 del 19/20 novembre 2009 ha disposto l'integrazione
del contradditorio mediante notificazione per pubblici  proclami  del
ricorso  (n.  R.G.  8707/2009)  proposto  da  Maria  Di  Matteo   per
l'annullamento  previa   sospensione:   a)   delle   graduatorie   ad
esaurimento  -  graduatorie  provinciali  definitive  per  la  scuola
primaria per il conferimento di  incarichi  a  tempo  determinato  ed
indeterminato per gli aa. ss. 2009/2011 approvate dal  dirigente  del
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca - Ufficio
Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio Scolastico  Provinciale
di Firenze, per quanto ricomprendono la ricorrente in quella relativa
alla coda e non in  quella  principale,  con  inserimento  a  pettine
secondo il punteggio del  quale  e'  titolare  nella  graduatoria  ad
esaurimento ove e'  gia'  inserita;  b)  una  agli  atti  preordinati
connessi e consequenziali. La ricorrente, iscritta nella  graduatoria
ad esaurimento per l'insegnamento nella  scuola  primaria  costituita
nella Provincia di Latina con punti  154,  ha  chiesto  l'inserimento
nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di  Firenze  per  la
scuola primaria ma e' stata collocata in coda, e non  a  pettine,  ai
sensi del decreto del Ministro  dell'Istruzione,  dell'Universita'  e
della Ricerca n. 42 gia' impugnato innanzi il TAR  Lazio,  Roma,  con
ricorso n. RG 7157/2009, Sezione Terza bis.  Sono  stati  proposti  i
seguenti motivi: I - violazione degli artt. 3 e 51,  comma  1,  e  97
della Costituzione; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della
legge n. 124/1999;  eccesso  di  potere  per  illogicita'  manifesta;
disparita' di trattamento, in quanto in applicazione della  legge  n.
124/1999   la   collocazione   nelle   graduatorie   deve    avvenire
esclusivamente in base a un criterio meritocratico  che  tenga  conto
del punteggio conseguito da ciascun iscritto. II - Violazione e falsa
applicazione dell'art. 1, commi 605 e 607, della legge  n.  296/2006;
eccesso di potere, in quanto non e' prevista  la  penalizzazione  dei
docenti che chiedono il trasferimento da una graduatoria  provinciale
ad un'altra. Si e' concluso per  l'accoglimento  del  ricorso  previa
adozione di misura cautelare. Con ordinanza collegiale  n.  1521  del
19/20 novembre 2009 e' stata disposta la notificazione  per  pubblici
proclami del ricorso e fissata la Camera di Consiglio del 4  febbraio
2010 per la decisione dell'istanza cautelare. 

                        Avv. Eliseo Laurenza 

 
TS09ABA9187
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