PREFETTURA DI ROMA

(GU Parte Seconda n.8 del 19-1-2010)

Prot. n. 99795/09/Prog. Fin.

  Il prefetto della Provincia di Roma, 
  Vista la nota n. 0387908 del 19  novembre  2009  con  la  quale  la
Direzione della sede di Roma della Banca d'Italia  ha  segnalato  che
nella giornata del 2 ottobre  2009,  a  causa  di  uno  sciopero,  le
Agenzie n. 1, 2, 3 e 5 di Roma, l'Agenzia n. 2 di Monterotondo  e  le
Agenzie di Fiano Romano, Rignano Flaminio,  Montelibretti,  Palombara
Sabina e Fonte Nuova della Cassa di Risparmio di  Rieti  S.p.a.,  non
sono state in grado di funzionare con regolarita' e, pertanto,  hanno
richiesto che venga riconosciuta l'eccezionalita' dell'evento ai fini
della proroga dei termini  legali  di  cui  all'art.  2  del  decreto
legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
  Preso atto  che,  a  causa  dell'evento  sopra  indicato,  si  sono
verificate   disfunzioni   che   hanno   determinato   la    concreta
impossibilita' di procedere alle varie operazioni bancarie  in  detta
giornata; 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
 
                              Decreta: 
 
  lo sciopero del 2 ottobre 2009, che ha  impedito  il  funzionamento
delle Agenzie sopra  indicate  della  Cassa  di  Risparmio  di  Rieti
S.p.a., e' riconosciuto evento eccezionale, ai fini della proroga  di
quindici giorni dei termini legali  o  convenzionali  scadenti  nella
predetta giornata o nei cinque giorni successivi. 
    Roma, 23 dicembre 2009 

                            Il prefetto: 
                              Pecoraro 

 
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