TAR LAZIO
Roma

(GU Parte Seconda n.10 del 23-1-2010)

 
                   NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 
 

  Ricorre il prof. Battaglia  Enrico  nato  il  12.02.1970  a  Nocera
Inferiore (SA) e residente  in  Angri  (SA)  alla  via  Risi  n.  33,
rappresentato e difeso, giusta mandato a margine, dall'avv.  Pasquale
Marotta, con il quale elett.te  domicilia  in  Roma  alla  via  Villa
Pepoli, 4 presso l'avv.  Giancarlo  Caracuzzo,  CONTRO  Il  Ministero
dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca; Ufficio  Scolastico
Provinciale di Salerno; per l'annullamento,  previa  sospensione  e/o
emanazione di misure cautelari: a) del decreto prot.  n.  16312,  del
3/08/2009,   dell'Ufficio   Scolastico   Prov.le   di   Salerno,   di
pubblicazione delle  graduatorie  ad  esaurimento  definitive,  terza
fascia, classi di  concorso  AM77,  nella  parte  in  cui  non  viene
riconosciuta, al ricorrente, la valutazione del servizio militare  di
leva; b) della relativa graduatoria ad esaurimento, nei limiti di cui
sopra; c) del Decreto Ministeriale n.  42/09,  nella  parte  in  cui,
all'art. 3, comma 5, stabilisce che "il servizio militare di leva  ed
i servizi sostitutivi assimilati per  legge  sono  valutati  solo  se
prestati in costanza di  nomina".  FATTO  Il  ricorrente  e'  docente
abilitato per la classe di concorso AM77. Egli ha presentato  domanda
di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento della Provincia  di
Salerno, per il personale docente, per il biennio 2009/2011. In  tale
domanda, egli ha  dichiarato  anche  il  servizio  militare  di  leva
prestato. Tuttavia, a seguito della pubblicazione  delle  graduatorie
ad esaurimento, classe di concorso AM77, il ricorrente ha  constatato
la mancata valutazione del servizio militare di  leva.  Tale  mancata
valutazione scaturirebbe dalla disposizione  contenuta  nel  D.M.  n.
42/09. In  particolare,  il  suddetto  D.M.,  all'art.  3,  comma  5,
stabilisce che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi
assimilati per legge sono valutati solo se prestati  in  costanza  di
nomina". Tale situazione, comporta una decurtazione del punteggio  di
non  poco  conto.  Infatti,  la  valutazione  del  predetto  servizio
rappresenterebbe l'equivalente di un  anno  di  insegnamento,  ovvero
darebbe diritto ad ulteriori punti 12. Ha presentato, quindi, ricorso
presso il TAR  per  il  Lazio-Roma,  ove  ha  assunto  il  numero  di
R.G.9297/2009, ed e' stato  assegnato  alla  Terza  Sezione  Bis.  Ha
dedotto le seguenti censure: 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA
LEGGE N. 958/86; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST COST.; ECCESSO DI
POTERE  PER  DISPARITA'  DI  TRATTAMENTO,  MANIFESTA  INGIUSTIZIA   E
ILLOGICITA'; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA  GERARCHIA  DELLE  FONTI.
Con Ord.za n. 1578/09, la predetta  Terza  Sezione  Bis  ha  disposto
l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica per  pubblici
proclami. 

                        Avv.Pasquale Marotta 

 
T10ABA741
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