TAR LAZIO
Roma

(GU Parte Seconda n.10 del 23-1-2010)

 
                   NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 
 

  Ricorre il prof. Picicuto Angelo nato  il  12.10.1963  a  Aidone  e
residente  in  Piazza  Armerina  (EN)  alla  via   Scarante   n.   3,
rappresentato e difeso, giusta mandato a  margine,  dall'avv.Pasquale
Marotta, con il quale elett.te  domicilia  in  Roma  alla  via  Villa
Pepoli, 4 presso l'avv.  Giancarlo  Caracuzzo,  CONTRO  Il  Ministero
dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca; Ufficio  Scolastico
Provinciale di  Enna;  per  l'annullamento,  previa  sospensione  e/o
emanazione di misure cautelari: a) del decreto prot. n. 9391/Usc, del
4/08/2009, dell'Ufficio Scolastico Prov.le di Enna, di  pubblicazione
delle graduatorie ad esaurimento definitive, terza fascia, classe  di
concorso  A060,  nella  parte  in  cui  non  viene  riconosciuta,  al
ricorrente, la valutazione del servizio  militare  di  leva;b)  della
relativa graduatoria ad esaurimento, nei limiti di cui sopra; c)  del
Decreto Ministeriale n. 42/09, nella parte in cui, all'art. 3,  comma
5, stabilisce  che  "il  servizio  militare  di  leva  ed  i  servizi
sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo  se  prestati  in
costanza di nomina". FATTO Il ricorrente e' docente abilitato per  la
classe di concorso A060. Egli ha presentato domanda di  aggiornamento
delle graduatorie ad esaurimento della  Provincia  di  Enna,  per  il
personale docente, per il biennio 2009/2011. In tale domanda, egli ha
dichiarato anche il servizio militare di leva prestato.  Tuttavia,  a
seguito della pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento,  classe
di concorso A060, il ricorrente ha constatato la mancata  valutazione
del servizio militare di leva. Tale mancata valutazione  scaturirebbe
dalla disposizione contenuta nel D.M. n. 42/09.  In  particolare,  il
suddetto D.M., all'art. 3,  comma  5,  stabilisce  che  "il  servizio
militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per  legge  sono
valutati solo se prestati in costanza di  nomina".  Tale  situazione,
comporta una decurtazione del punteggio di non poco  conto.  Infatti,
la valutazione del predetto servizio  rappresenterebbe  l'equivalente
di un anno di insegnamento, ovvero darebbe diritto ad ulteriori punti
12. Ha presentato, quindi, ricorso presso il TAR per  il  Lazio-Roma,
ove ha assunto il numero di R.G.9302/2009, ed e' stato assegnato alla
Terza Sezione Bis. Ha dedotto le seguenti censure:  1)  VIOLAZIONE  E
FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 958/86; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3  E
97 COST COST.; ECCESSO  DI  POTERE  PER  DISPARITA'  DI  TRATTAMENTO,
MANIFESTA INGIUSTIZIA E ILLOGICITA'; VIOLAZIONE DEL  PRINCIPIO  DELLA
GERARCHIA DELLE FONTI. Con  Ord.za  n.  5635/09,  la  predetta  Terza
Sezione Bis ha disposto l'integrazione del  contraddittorio  mediante
la notifica per pubblici proclami. 

                        Avv.Pasquale Marotta 

 
T10ABA742
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