TAR LAZIO

(GU Parte Seconda n.10 del 23-1-2010)

 
                  Integrazione del contraddittorio 
                 con notifica per pubblici proclami 
 

  Con ricorso n. 6905/04 al TAR del  Lazio  il  Gen.  di  Brig.  R.N.
dell'Arma dei Carabinieri in  Spe,  Francesco  Zito,  contestando  la
propria mancata  promozione  al  grado  superiore  per  l'anno  2004,
chiedeva  l'annullamento  del  giudizio  di  avanzamento   al   grado
superiore, emesso nei suoi confronti dalla C.S.A., in base  al  quale
era stato escluso dal novero dei promossi  (4),  e  collocato  al  9°
posto in graduatoria di merito, nonche' della graduatoria  di  merito
del detto giudizio di avanzamento e di tutti gli  atti  del  giudizio
valutativo impugnato, eccependone l'illegittimita' per violazione  di
legge (legge n. 241/90, art. 3; legge n.  1137/55,  artt.  25  e  26;
decreto legislativo n. 490/97, artt. 8, 10, 15 e 40; D.M. n.  571/93,
artt. 2, 8, 9, 10, 11, 12 e 13)  ed  eccesso  di  potere  sotto  vari
profili (incoerenza, inadeguatezza, illogicita',  contraddittorieta',
difetto di istruttoria,  erroneo  apprezzamento  dei  presupposti  di
fatto, travisamento dei fatti, disparita' di trattamento, ingiustizia
manifesta), e in senso assoluto e in senso relativo con  riguardo  ai
parigrado  Lucio  Nobili,  e  Giuseppe  Barraco,   quest'ultimo   non
costituitosi in giudizio. Successivamente, esperita  istruttoria,  il
ricorrente,  alla  luce   delle   risultanze   della   documentazione
depositata in atti medio tempore  dall'amministrazione  della  difesa
(atti tutti del giudizio valutativo emesso dalla C.S.A. con schede di
valutazione, punteggi  e  graduatoria  di  merito,  nonche'  libretti
personali  del  ricorrente  e   dei   colleghi   suddetti   presi   a
riferimento), ha ripreso e ulteriormente sviluppato le censure di cui
agli  atti  impugnati,  con  la  proposizione  di  ulteriori   motivi
aggiunti, eccependo, in aggiunta a  quanto  sopra,  anche  violazione
dell'art. 23, legge n. 1137/55, e decreto  legislativo  n.  216/2000,
nonche' eccesso di potere anche sotto il profilo dell'incongruenza  e
vizio   della   funzione,   evidenziando   il   proprio    curriculum
professionale e i profili differenziali a proprio favore rispetto  ai
colleghi  presi  a  riferimento,  con   puntuale   riferimento   alle
risultanze  della   documentazione   in   atti   e   insistendo   per
l'accoglimento  del  ricorso.  Il  TAR   del   Lazio   con   sentenza
interlocutoria  n.  11010  del  2009  disponeva  l'integrazione   del
contraddittorio nei confronti di tutti gli altri colleghi iscritti in
quadro di avanzamento per l'anno 2004 e promossi, quindi dei  signori
Nobili  Lucio,  Barraco  Giuseppe,  Borghini  Emilio,  Gualdi  Carlo,
ordinando  al  ricorrente  di  provvedere  a  tale  integrazione  del
contraddittorio con notifica per pubblici proclami di  un  sunto  del
ricorso e dei motivi aggiunti. 
    Roma, 16 gennaio 2010 

                         Avv. Alba Giordano 

 
TS10ABA534
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.