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Errata corrige
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Integrazione del contraddittorio con notifica per pubblici proclami Con ricorso n. 6905/04 al TAR del Lazio il Gen. di Brig. R.N. dell'Arma dei Carabinieri in Spe, Francesco Zito, contestando la propria mancata promozione al grado superiore per l'anno 2004, chiedeva l'annullamento del giudizio di avanzamento al grado superiore, emesso nei suoi confronti dalla C.S.A., in base al quale era stato escluso dal novero dei promossi (4), e collocato al 9° posto in graduatoria di merito, nonche' della graduatoria di merito del detto giudizio di avanzamento e di tutti gli atti del giudizio valutativo impugnato, eccependone l'illegittimita' per violazione di legge (legge n. 241/90, art. 3; legge n. 1137/55, artt. 25 e 26; decreto legislativo n. 490/97, artt. 8, 10, 15 e 40; D.M. n. 571/93, artt. 2, 8, 9, 10, 11, 12 e 13) ed eccesso di potere sotto vari profili (incoerenza, inadeguatezza, illogicita', contraddittorieta', difetto di istruttoria, erroneo apprezzamento dei presupposti di fatto, travisamento dei fatti, disparita' di trattamento, ingiustizia manifesta), e in senso assoluto e in senso relativo con riguardo ai parigrado Lucio Nobili, e Giuseppe Barraco, quest'ultimo non costituitosi in giudizio. Successivamente, esperita istruttoria, il ricorrente, alla luce delle risultanze della documentazione depositata in atti medio tempore dall'amministrazione della difesa (atti tutti del giudizio valutativo emesso dalla C.S.A. con schede di valutazione, punteggi e graduatoria di merito, nonche' libretti personali del ricorrente e dei colleghi suddetti presi a riferimento), ha ripreso e ulteriormente sviluppato le censure di cui agli atti impugnati, con la proposizione di ulteriori motivi aggiunti, eccependo, in aggiunta a quanto sopra, anche violazione dell'art. 23, legge n. 1137/55, e decreto legislativo n. 216/2000, nonche' eccesso di potere anche sotto il profilo dell'incongruenza e vizio della funzione, evidenziando il proprio curriculum professionale e i profili differenziali a proprio favore rispetto ai colleghi presi a riferimento, con puntuale riferimento alle risultanze della documentazione in atti e insistendo per l'accoglimento del ricorso. Il TAR del Lazio con sentenza interlocutoria n. 11010 del 2009 disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri colleghi iscritti in quadro di avanzamento per l'anno 2004 e promossi, quindi dei signori Nobili Lucio, Barraco Giuseppe, Borghini Emilio, Gualdi Carlo, ordinando al ricorrente di provvedere a tale integrazione del contraddittorio con notifica per pubblici proclami di un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti. Roma, 16 gennaio 2010 Avv. Alba Giordano TS10ABA534