VENETO BANCA HOLDING
SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI

Sede in Piazza G.B. Dall'Armi, 1
MONTEBELLUNA (TV)
Capitale sociale: e Riserve al 31.12.2008
Euro 2.211.413.950,46
Registro delle imprese: di Treviso al n. 00208740266

(GU Parte Seconda n.13 del 30-1-2010)

 
                      CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  I Signori Azionisti sono convocati  in  Assemblea  Straordinaria  e
Ordinaria in prima convocazione il giorno  di  giovedi'  25  febbraio
2010, alle ore 8.00, ed in seconda convocazione il successivo  giorno
di venerdi' 26 febbraio 2010, alle ore  18.00,  presso  i  locali  di
Villa Spineda Gasparini-Loredan - siti in Venegazzu' di  Volpago  del
Montello (TV), Via Jacopo Gasparini n. 71,  per  la  trattazione  del
seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
  Parte Straordinaria 
    Oggetto 1°) -Proposta  di  modifica  dello  statuto  sociale  per
l'ampliamento  delle  deleghe  per  la  rappresentanza  dei  soci  in
assemblea, l'introduzione di un numero variabile  di  consiglieri  di
amministrazione e del voto di lista per  l'elezione  dei  membri  del
consiglio di amministrazione e del  collegio  sindacale  e  ulteriori
modifiche di coordinamento e attuazione del nuovo  testo  statutario.
Conseguente introduzione nello statuto sociale dei nuovi articoli  31
(Nomina del consiglio di amministrazione), e 54  (Primo  rinnovo  del
consiglio di amministrazione) e rinumerazione degli  articoli  e  dei
correlati riferimenti interni, nonche' modifica  degli  articoli:  10
(Acquisto della qualita' di socio); 22  (Intervento  in  assemblea  e
rappresentanza); 27 (Validita' delle deliberazioni  dell'assemblea  e
modalita'   di   voto);   30   (Composizione   del    consiglio    di
amministrazione);  31   (Sostituzione   degli   amministratori);   33
(Compenso agli amministratori); 40 (Collegio sindacale);  41  (Durata
in carica e sostituzione dei sindaci); 45 (Collegio dei probiviri)  e
46 (Competenza del  collegio  dei  probiviri).  Delibere  inerenti  e
conseguenti. Deleghe di poteri. 
      
  Parte Ordinaria 
    Oggetto 1°) -Proposta di modifica del regolamento assembleare. 
      
  A'  termini  dell'art.  26  dello  Statuto   Sociale,   l'Assemblea
Straordinaria si ritiene validamente costituita in prima convocazione
quando intervengono, fra i presenti e rappresentati, almeno un  terzo
dei Soci e, in seconda convocazione, quando intervengono almeno  1/40
dei  Soci  medesimi,  mentre   l'Assemblea   Ordinaria   si   ritiene
validamente costituita in prima convocazione quando intervengono, fra
i presenti e rappresentati, almeno un quarto dei soci ed  in  seconda
convocazione con qualsiasi numero di intervenuti. 
  A' sensi dell'art.  22  dello  Statuto  sociale  hanno  diritto  di
intervenire e di votare in Assemblea i Soci che, alla data  di  prima
convocazione, risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi  e
siano in possesso della prevista certificazione oppure sia pervenuta,
su  richiesta  dell'interessato,   apposita   comunicazione   da   un
intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli
SpA, attestante l'avvenuto deposito delle azioni  almeno  due  giorni
non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea. 
  Le azioni gia' depositate in dossier a custodia  e  amministrazione
presso la Banca  o  presso  le  controllate  bancarie  della  stessa,
dematerializzate a' sensi  di  legge,  si  intendono,  salvo  diversa
indicazione del socio, depositate anche ai fini della  partecipazione
all'Assemblea. 
  Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni  a  lui
intestate. 
  Ogni socio puo' rappresentare sino a un massimo di due soci. 
  E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte  di  altro  socio
che non sia amministratore, sindaco o dipendente  della  Banca  o  di
societa'  controllate  dalla  stessa.  Le  deleghe,   compilate   con
l'osservanza delle norme di legge, valgono tanto per la prima che per
la seconda convocazione e devono  essere  autenticate  da  un  Notaio
oppure, con timbro e firma leggibile, da un Dirigente o da un  Quadro
Direttivo della Banca oppure da  un  Dirigente,  Quadro  Direttivo  o
Titolare di dipendenza di una banca  appartenente  al  Gruppo  Veneto
Banca, appositamente autorizzati. 
  Ogni socio non puo' rappresentare piu' di due soci. Non e'  ammessa
la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se  munita  di
mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano  ai  casi
di rappresentanza legale. 
    Montebelluna, 27 gennaio 2010 

          P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                        (Dott. Flavio Trinca) 

 
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