EUROCONDOTTE S.P.A.

(GU Parte Seconda n.13 del 30-1-2010)

 
             Comunicazione ex art. 7 D.Lgs. n. 108/2008 
 

  A' sensi per gli effetti di cui all'art. 7  D.Lgs  n.  108/2008  si
precisa  che  e'  in  corso  il  seguente  procedimento  di   fusione
transfrontaliera: 
    SOCIETA' INCORPORANTE 
      "EUROCONDOTTE S.p.A.", societa'  per  azioni  disciplinata  dal
diritto italiano, con  sede  in  Vicenza,  Viale  del  Sole  n.  140,
capitale  sociale   interamente   versato   di   Euro.   7.000.000,00
(settemilioni),  suddiviso  in   20.000.000   (ventimilioni)   azioni
ordinarie da Euro. 0,35 (zero virgola trentacinque) cadauna, iscritta
al Registro delle Imprese  della  Provincia  di  Vicenza,  numero  di
iscrizione e codice fiscale: 00792620247 iscritta inoltre  al  R.E.A.
della Provincia di Vicenza al nr. VI-161320 
    SOCIETA' INCORPORANDA 
      "RHEDERVED HOLDING & TRADING B.V.", societa' a  responsabilita'
limitata, disciplinata dal diritto olandese, interamente  partecipata
da  "EUROCONDOTTE  S.p.A.",  con   sede   statutaria   a   Rotterdam,
domiciliata in Prins Bernhardplein 200, 1097JB, Amsterdam, Regno  dei
Paesi  Bassi,  capitale  sociale   interamente   versato   di   Euro.
4.787.381,28 (quattromilionisettecentottantasettemilatrecentottantuno
virgola ventotto) iscritta alla Camera di Commercio di  Amsterdam  n.
24238813. 
  Con riferimento a quanto disposto dall'art. 7 comma 1 lettera c) si
precisa quanto segue: 
    con riferimento alla societa' incorporante: 
  - che a' sensi e per gli  effetti  di  cui  all'art.  2503  c.c  ai
creditori sociali spetta il diritto  di  opposizione  da  esercitarsi
entro i sessanta giorni successivi all'iscrizione della  delibera  di
fusione presso il Registro delle Imprese; 
  - che non essendo previsto dall'art. 2437  c.c  ne'  dallo  Statuto
Sociale, ai soci che non concorrano  alla  delibera  di  fusione  non
compete alcun diritto di recesso; 
  - che ogni informazione  relativa  alla  fusione  in  oggetto  puo'
essere  ottenuta  gratuitamente   mediante   richiesta   scritta   da
presentarsi alla sede della societa'. 
    con riferimento alla societa' incorporanda: 
  - che a' sensi e per gli effetti di cui all'art. 2316 Codice Civile
Olandese ai creditori sociali spetta il  diritto  di  opposizione  da
esercitarsi entro i trenta giorni successivi  alla  pubblicazione  in
Gazzetta Ufficiale Olandese; 
  - che a' sensi dell'art 2.333h Codice Civile Olandese ai  soci  che
non  votano  favorevolmente  alla  delibera  di  fusione  spetta   la
possibilita'  di  richiedere,  entro  un  mese  dall'adozione   della
risoluzione, un risarcimento; 
  - che ogni informazione  relativa  alla  fusione  in  oggetto  puo'
essere  ottenuta  gratuitamente   mediante   richiesta   scritta   da
presentarsi alla sede della societa'. 
    Vicenza, 25 gennaio 2010 

                          Eurocondotte Spa 
                            Bortolo Mioli 

 
T10AAB972
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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