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Errata corrige
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Atto di citazione per integrazione del contraddittorio della Comunione delle Autorimesse di via Accinelli n. 5 rosso in Genova nonche' dei signori Bertei Giovanni, Casella Angelo, Del Santo Enrico, Garbarini Fabio, Gotta Giorgio Osvaldo, Scapin Silvana, Pescetto Pietro, Pittaluga Rosina Anna, Pizzorni Irene, Pizzorni Emanuela, Polotto Roberto, Polotto Stefania, Saccommanno Marta, attori, con avv.ti Gian Piero Villani ed Alfredo Saviotti di Genova, nella causa R.G. n. 4190/2009 contro Di Rocco Maja, Ceccaroni Sergio e Stefano Scovazzi, convenuti con avv. Orlando Cassisi, nonche' e per quanto d'uopo, nei confronti del condominio del Caseggiato in Genova, via Accinelli nn. 5 e 7. Gli avv.ti Gian Piero Villani e Alfredo Saviotti premettono ed espongono: 1°) con atto 16 marzo 2009 la suddetta Comunione, nonche' i citati comunisti (ad eccezione di Casella Angelo) notificavano nanti il Tribunale di Genova ai signori Di Rocco Maja, Ccccaroni Sergio e Scovazzi Stefano, nonche', per quanto d'uopo, al Condominio di via Accinelli nn. 5 e 7, atto di citazione con il quale, premettevano d'esser proprietari di correlativi boxes ricavati nei fondi del caseggiato civici nn. 5 e 7 di via Accinelli con accesso da distacco sud del caseggiato stesso contraddistinto con il n. 5 rosso, attraverso una rampa di collegamento alla via Accinelli, in forza dei relativi rogiti di proprieta' che producevano in atti. Prova della proprieta' fra tutti i conproprietari dei boxes, delle suddetta rampa e vano di accesso alle autorimesse affermavano essere i rispettivi rogiti di compravendita, nei quali e' riprodotto il dispositivo dei primi due, rispettivamente 30 maggio 1939 per l'autorimessa n. 12 e 31 maggio 1939 per (autorimessa n. 13, entrambi a ministero del notaio Adolfo Oneto di Genova, nei quali questo e' il dispositivo divenuto comune. Nel primo i costruttori venditori geom. F. Bagnasco e P. Florio trasferivano alla prima acquirente gli immobili seguenti, facenti parte della casa in Genova, civ. 5 e 7 della nuova via Accinelli... e precisamente: a) ... b) ... c) un'autorimessa posta nei fondi del caseggiato distinta col n. 12 con accesso mediante androne e passaggio comune ai garages della via Accinelli. (Omissis). Con dichiarazione che l'accesso a detta autorimessa avviene dal distacco sud del caseggiato, distacco che restera' di proprieta' comune, inalienabile ed indivisibile, di tutti i proprietari delle autorimesse del caseggiato, gravato della servitu' di passo a favore di tutti i condomini del caseggiato esclusivamente per il transito del combustibile e di quant'altro puo' occorrere al funzionamento, manutenzione e riparazione dell'impianto di riscaldamento e provvista combustibile. (Omissis). Nel secondo atto gli stessi costruttori-venditori trasferivano alla seconda acquirente gli immobili seguenti facenti parte della casa in Genova civ. nn. 5 e 7 della nuova via Accinelli e precisamente: a) ... b) ... c) un'autorimessa posta al piano dei fondi, segnata col n. 13, con accesso mediante androne, e passo comune ai garages, dalla via Accinelli (Omissis). Con dichiarazione che il distacco a sud del caseggiato che serve di accesso alle autorimesse deve considerarsi di proprieta' comune, inalienabile ed indivisibile dei proprietari delle stesse, ed unicamente gravato della servitu' di cui sopra a favore di tutti i condomini. (Omissis). E ancora in tali atti (il rogito 30 maggio 1939) si dichiara che l'acquirente accetta di osservare e far osservare dai suoi eventuali inquilini ed aventi causa, il Regolamento compilato dai venditori depositato al Sindacato Proprietari Fabbricati in data 25 maggio anno corrente unitamente alla Tabella... I venditori si obbligano di imporre e far osservare detto Regolamento dai loro aventi causa (clausola che risulta anche nella nota di trascrizione effettuata «all'Ufficio delle ipoteche di Genova» in data 10 giugno 1939, Casella 202, Reg. d'ord. n. 892, Reg. part. n. 2055, n. 397), Regolamento in cui si legge: «costituiscono proprieta' comune l'area su cui sorge il fabbricato (Omissis) (eccettuata la rampa ed il vano d'accesso alle autorimesse che rimangono proprieta' comune dei proprietari delle autorimesse stesse;)......». Essendo, come visto, la rampa di collegamento fra la via Accinelli ed il vano d'accesso alle autorimesse di proprieta' esclusiva dei titolari di queste ultime, costoro, delimitati con segnaletica orizzontale, quattro posti auto, provvedevano a locarli ad altrettanti condomini del caseggiato civici 5 e 7 di via Accinelli. Questo regime continuava sino ai primi del 2008, quando i signori Sergio Ceccaroni, Stefano Scovazzi e Maja Di Rocco contestavano a mezzo di loro legali e in varie forme la proprieta' in capo alla Comunione delle Autorimesse dei ridetti posti auto ragion per cui gli attori, intendendo far dichiarare l'inesistenza di ogni diritto ex adverso affermato sui propri suddetti beni citavano i signori Maja Di Rocco, Sergio Ceccaroni e Stefano Scovazzi, nonche', per quanto d'uopo, il Condominio del Caseggiato in Genova 5 e 7 di via Accinelli in persona dell'amministratore p.t., a comparir nanti il Tribunale di Genova, all'udienza tenuta il giorno 1° luglio 2009, ore di rito, con l'invito a costituirsi nelle forme e nei termini di legge e con l'avvertimento di legge (Omissis) per sentir dichiarare l'inesistenza d'ogni diritto condominiale e men che mai quali Condomini del Condominio, sia pro quota del Condominio oggi convenuto, sui posti macchina siti nella rampa di accesso alle autorimesse in quanto di proprieta' esclusiva degli attori. A sostegno della domanda producevano rispettivi atti di proprieta'. All'udienza di prima comparizione del 2 luglio 2009 davanti al G.I. designato dott. Pianta veniva dichiarato contumace il Condominio di via Accinelli nn. 5-7; si costituivano invece i convenuti Di Rocco, Ceccaroni e Scovazzi i quali resistevano alla domanda attrice sulla base delle contestazioni di cui si e' detto. Eccepivano inoltre che l'azione svolta dalla esponente Comunione, nonche' dai singoli comunisti non era di accertamento negativo ex art. 949 del Codice civile, bensi' di rivendica, di talche' si rendeva necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini pretermessi (a loro dire 35) che indicavano singolarmente sulla base dell'elenco anagrafico condominiale tenuto dall'Amministrazione del Condominio di via Accinelli nn. 5-7. Il giudice istruttore, con ordinanza del 16 ottobre 2009 disponeva l'integrazione del contraddittorio concedendo all'uopo termine fino al 31 gennaio 2010 e rinviando la causa al 20 maggio 2001. Tanto premesso, gli avv. G. P. Villani e A. Saviotti citano i signori: Pizzorni Roberto, Pittaluga Busdraghi Silvia, Dacha' Marina, Torsegno Maria Elisabetta, Zezzo Enrico, Marchioretto Massimo, Boso Patrizia, Dacha' Paola, Ighina Chiara, Gaggero Paolo, Pugliese Rosella, Chiesa Bosmenzi Alessandro, Pittaluga Alessandra, Pittaluga Paolo, Pittaluga Silvia, Costa Giuseppina, Gianni Maria Lari, Meandri Massimo, Quattrone Demetrio, Zonza Furio, Zonza Paolo, Zonza Raffaello, Zonza Riccardo, Minetti Giovanna, Di Rocco Pietro, Di Rocco Alessandro, Di Rocco Milone Cinzia, Tamboli Giuliana, Casella Angelo, Papone Nicoletta, Carboni Maria, De Santis Pier Paolo, De Lucchi Luisa, Longinotto Vittoria Charlotte, a comparire nanti il Tribunale di Genova Sezione III, G.I. Pier Luigi Pianta, nella sede di sue sedute, all'udienza che si terra' il 20 maggio 2010, ore 10,30, con invito a costituirsi venti giorni prima dell'udienza suindicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 C.P.C. e a comparire dinanzi allo stesso giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis C.P.C. e con l'avvertenza che costituendosi oltre il ridetto termine incorreranno nelle decadenze di cui agli articoli 38 e 167 C.P.C. e si procedera' in loro legittima contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, dichiarare l'inesistenza di ogni diritto condominiale, e men che mai pro quota quali condomini del Condominio di via Accinelli nn. 5-7 sia pro-quota, dei condomini convenuti, sui posti macchina siti nella rampa di accesso alle autorimesse in quanto di proprieta' esclusiva degli attori. Vinte le spese e salvis juribus. Avv. Gian Piero Villani e avv. Alfredo Saviotti. Quanto sopra con autorizzazione 29 dicembre 2009 del presidente del Tribunale di Genova. Genova, 14 gennaio 2010 Avv. Alfredo Saviotti TC10ABA895