BP COVERED BOND S.R.L.

iscritta all'elenco di cui all'art. 106
del T.U. Bancario al n. 41146
ed appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare
iscritto all'albo dei gruppi bancari ai sensi dell'art. 64
del T.U. Bancario al n. 5034.4 e soggetta all'attivita'
di direzione e coordinamento di Banco Popolare Soc. Coop

Sede Legale: in Foro Buonaparte, n. 70,
20121, Milano (MI)
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione
presso il registro delle imprese di Milano n. 06226220967

(GU Parte Seconda n.15 del 4-2-2010)

Avviso di cessione di crediti  pro-soluto  (ai  sensi  del  combinato
  disposto degli artt. 4 e 7-bis della legge del 30 aprile  1999,  n.
  130 (la Legge 130), dell'art. 58 del D.Lgs. del 1  settembre  1993,
  n. 385 (il T.U. Bancario) e dell'art. 13 del D.Lgs. del  30  giugno
  2003  n.  196  (il  Codice  in  materia  di  Protezione  dei   dati
  Personali). 

  BP COVERED BOND S.r.l. (BP Covered Bond) comunica che,  nell'ambito
di un'operazione di  emissione  di  obbligazioni  bancarie  garantite
nella forma di programma ai sensi della Legge 130, in data 26 gennaio
2010 ha concluso con la Banca Popolare  di  -  Verona  S.Geminiano  e
S.Prospero S.p.A., la Banca Popolare di  Novara  S.p.A.,  il  Credito
Bergamasco S.p.A., la Banca Popolare di Lodi S.p.A.  e  la  Cassa  di
Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A. un contratto  di  cessione  di
crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli  effetti
del combinato disposto degli artt.  4  e  7-bis  della  Legge  130  e
dell'art. 58  del  T.U.  Bancario  (il  Contratto  di  Cessione).  In
particolare, in virtu' del Contratto di Cessione, Credito  Bergamasco
S.p.A., una banca costituita ed operante con la  forma  giuridica  di
societa' per azioni, con sede legale in Largo Porta Nuova, 2, Bergamo
(BG), Italia,  codice  fiscale  e  numero  di  iscrizione  presso  il
Registro delle Imprese di Bergamo  n.  00218400166,  partita  IVA  n.
00218400166,  iscritta  all'Albo  delle  Banche  tenuto  dalla  Banca
d'Italia ai  sensi  dell'art.  13  del  T.U.  Bancario  al  n.  3336,
appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare iscritto all'Albo  dei
Gruppi Bancari ai sensi dell'art. 64 del T.U. Bancario al n. 5034.4 e
soggetto all'attivita' di direzione e coordinamento di Banco Popolare
Soc. Coop., ha ceduto e cedera', e BP Covered Bond  ha  acquistato  e
dovra' acquistare da Credito Bergamasco S.p.A., periodicamente e  pro
soluto, secondo un programma di cessioni da effettuarsi ai termini ed
alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi  credito  derivante
da (i) mutui ipotecari residenziali aventi le caratteristiche di  cui
all'art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto del Ministro  dell'Economia
e delle Finanze n. 310 del 14 dicembre 2006 (il Decreto MEF) (i Mutui
Ipotecari),  (ii)  contratti  di  finanziamento   stipulati   con   o
garantiti, e titoli emessi o garantiti, dagli enti di cui all'art. 2,
comma 1, lett. c) del Decreto MEF (rispettivamente,  i  Finanziamenti
Pubblici o i Titoli Pubblici e, collettivamente, gli Attivi Pubblici)
e (iii) titoli aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma  1,
lett. d) del Decreto MEF aventi quale sottostante  crediti  pecuniari
derivanti dai Mutui Ipotecari o Attivi  Pubblici  (i  Titoli  ABS  e,
congiuntamente ai crediti pecuniari nascenti dai  Mutui  Ipotecari  e
dagli Attivi Pubblici, le Attivita' Idonee). 
  In base a quanto disposto nel Contratto  di  Cessione,  BP  Covered
Bond ha acquistato pro soluto da Credito Bergamasco S.p.A. i crediti,
derivanti dai Mutui Ipotecari che alla suddetta data  rispettavano  i
seguenti criteri: 
  Sono oggetto di cessione da Credito Bergamasco S.p.A. a BP  Covered
Bond tutti  i  crediti  (per  capitale,  interessi,  anche  di  mora,
maturati e maturandi a far tempo dal 18 gennaio 2010 alle  ore  00.01
(incluso),  accessori,  spese,  danni,  indennizzi   e   quant'altro)
derivanti da contratti di mutuo ipotecario ovvero mutui stipulati  ai
sensi della normativa sul credito fondiario  di  cui  all'art.  38  e
seguenti del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che, alla  data  del  18
gennaio 2010, risultavano nella  titolarita'  di  Credito  Bergamasco
S.p.A. e che, alla medesima data (salvo ove  diversamente  previsto),
presentavano le seguenti caratteristiche  (da  intendersi  cumulative
salvo ove diversamente previsto): 
    1. mutui erogati da Credito Bergamasco S.p.A. ovvero  erogati  da
altre banche e successivamente confluiti in Credito Bergamasco S.p.A.
a seguito di fusione, scissione, conferimento di ramo/i  d'azienda  o
cessione di ramo/i d'azienda; 
    2. mutui originati tramite filiali del Credito Bergamasco S.p.A.; 
    3. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito
di accollo e/o frazionamento) siano una o  piu'  persone  fisiche,  e
risultino tutti residenti in Italia; 
    4. mutui interamente erogati  per  i  quali  non  sussista  alcun
obbligo o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; 
    5. mutui denominati in euro; 
    6.  mutui  che  abbiano  almeno  una  rata,  comprensiva  di  una
componente capitale, scaduta e pagata; 
    7. (A) mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) il  debito
residuo in linea capitale del mutuo alla data del 18 gennaio  2010  e
(ii) il valore di stima dell'immobile di cui al criterio 9 che segue,
determinato in prossimita' della stipulazione del medesimo mutuo,  e'
pari o inferiore all'80%. Ai fini del presente criterio, per  "valore
di stima dell'immobile" si intende  il  valore  di  stima  utilizzato
dalla banca mutuante nella fase di istruttoria del relativo mutuo. Al
fine di  valutare  la  conformita'  del  proprio  mutuo  al  presente
criterio, ciascun mutuatario potra', laddove  non  disponga  gia'  di
tale informazione, conoscere il valore di stima del relativo immobile
rivolgendosi alla filiale presso la  quale  risultano  domiciliati  i
pagamenti delle rate del medesimo mutuo; 
    8. mutui che siano retti dal diritto italiano; 
    9.  mutui  garantiti  da  ipoteca  su  immobili  localizzati  sul
territorio   della   Repubblica   Italiana   aventi   caratteristiche
residenziali, per tali intendendosi gli immobili che,  alla  data  di
stipulazione del relativo  mutuo,  ricadevano  in  almeno  una  delle
seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5,  A6,  A7,  A8,  A9,
A11; 
    10. mutui che presentino un tasso di interesse  contrattuale  che
appartiene ad una delle seguenti categorie: 
    (a) mutui  a  tasso  fisso  il  cui  tasso  d'interesse  non  sia
inferiore all'uno per  cento  su  base  annua  e  non  sia  superiore
all'otto virgola cinque per cento su base annua. Per "mutui  a  tasso
fisso" si intendono quei mutui il cui tasso di  interesse  applicato,
contrattualmente stabilito,  non  preveda  variazioni  per  tutta  la
durata residua del finanziamento; 
    (b) mutui a tasso variabile: 
      (i)  la  cui  maggiorazione  (o  spread)  sopra   l'indice   di
riferimento sia superiore allo zero per cento su base annua e pari  o
inferiore al tre per cento su base annua; o 
    (ii) in relazione ai  quali  e'  previsto  un  tasso  d'interesse
massimo (cap). 
  Per "mutui a tasso variabile" si intendono quei mutui il cui  tasso
di interesse sia parametrato all'euribor; 
    (c) mutui c.d. "misti". Per mutui c.d. "misti" si intendono  quei
mutui  che  prevedono  un  passaggio  obbligatorio   contrattualmente
stabilito da una modalita' di calcolo degli interessi a  tasso  fisso
ad una  modalita'  di  calcolo  degli  interessi  a  tasso  variabile
parametrato all'euribor; 
    (d) mutui c.d. "modulari. Per mutui c.d. "modulari" si  intendono
quei mutui che attribuiscono al mutuatario l'opzione  di  modificare,
anche piu' volte durante la  durata  residua  del  finanziamento,  la
modalita' di calcolo degli interessi (A) da  una  modalita'  a  tasso
variabile parametrato all'euribor ad (B) una modalita' a tasso  fisso
pari alla somma tra (i) il tasso  swap  del  periodo  di  riferimento
(IRS), rilevato alla data di esercizio da parte del mutuatario  della
facolta' di modifica della modalita' di calcolo, fino  alla  scadenza
del  periodo  di  applicazione  della  modalita'  di  calcolo   degli
interessi a tasso  fisso  scelto  dal  medesimo  mutuatario  (ii)  la
maggiorazione (o spread), contrattualmente stabilita, sopra  l'indice
di riferimento come  determinato  ai  sensi  del  paragrafo  (i)  che
precede; 
    11. mutui la  cui  data  di  stipulazione  sia  compresa  tra  il
20/12/1999 (incluso) ed il 31/12/2008 (incluso); 
    12. mutui le cui  rate  scadute  al  18  gennaio  2010  risultino
interamente pagate; 
    13. mutui il cui pagamento rateale abbia  una  scadenza  mensile,
trimestrale o semestrale; 
    14. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia maggiore  o
uguale ad Euro 10.000; 
    15. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia inferiore o
uguale ad Euro 800.000; 
    16. mutui il cui rimborso in linea capitale avviene in piu' quote
secondo il metodo di ammortamento c.d. "alla  francese"  (cosi'  come
rilevabile  alla  data  di  stipulazione  del  mutuo  o,  se  esiste,
dell'ultimo accordo relativo al metodo  di  ammortamento),  per  tale
intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte  le
rate sono comprensive di una componente capitale crescente nel  tempo
e di una componente interesse; 
    17. mutui garantiti  da  ipoteca  di  primo  grado  economico  su
immobili, intendendosi per tale: 
      (i) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero 
      (ii) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al  primo
nel caso in cui le obbligazioni garantite  dalle  ipoteche  di  grado
legale precedente siano interamente estinte. 
  Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti  dai  mutui
che alla data del 18 gennaio 2010 pur presentando le  caratteristiche
sopra indicate, presentano altresi' alla  medesima  data  (salvo  ove
diversamente previsto) una o piu' delle seguenti caratteristiche: 
    18.  mutui  che  hanno  una  o  piu'  rate  insolute  (per   tale
intendendosi una rata che sia scaduta e non pagata  interamente  alla
data del 18 gennaio 2010); 
    19.  mutui  che  siano  stati  concessi,  anche  in  qualita'  di
cointestatari del relativo mutuo, a soggetti che, alla  data  del  18
gennaio 2010, erano dipendenti di Credito Bergamasco S.p.A. ovvero di
qualsiasi altra societa' del  Gruppo  Bancario  Banco  Popolare  Soc.
Coop.; 
    20. mutui che siano stati stipulati con erogazione  ai  sensi  di
qualsiasi legge (anche regionale e/o  provinciale)  o  normativa  che
preveda contributi o agevolazioni in  conto  capitale  e/o  interessi
(cosiddetti mutui agevolati); 
    21. mutui stipulati con imprenditori artigiani  e/o  con  imprese
artigiane  che,  ai  sensi  della  legge  8  agosto  1985,  n.   443,
risultavano alla relativa data di stipulazione iscritti presso l'albo
provinciale delle imprese artigiane tenuto dalla competente Camera di
Commercio, Industria e Artigianato; 
    22. mutui classificati  alla  data  di  stipulazione  come  mutui
agrari ai sensi degli artt. 43, 44 e 45 del D.Lgs. 1 settembre  1993,
n. 385; 
    23. mutui che siano stati concessi a enti pubblici; 
    24. mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici; 
    25. mutui che siano stati concessi a  una  o  piu'  societa'  per
azioni,  societa'  a  responsabilita'  limitata,  societa'  in   nome
collettivo o societa' in accomandita semplice; 
    26. mutui che presentino una o piu' rate, non ancora  scadute  al
18 gennaio  2010,  che  siano  state,  al  18  gennaio  2010,  pagate
anticipatamente in tutto o in parte; 
    27. mutui il cui debito  residuo,  a  fronte  di  un  complessivo
importo  erogato,  e'  suddiviso  in  quote  e  le  cui  quote   sono
disciplinate da condizioni economiche e  finanziarie  specifiche  per
ciascuna di esse; 
    28. mutui il cui contratto prevede l'erogazione  di  due  o  piu'
distinte  linee  di  credito,  la  prima  delle   quali   finalizzata
all'estinzione di  altri  mutui  fondiari  o  ipotecari  e  le  altre
finalizzate a fornire al relativo mutuatario  una  o  piu'  ulteriori
somme di denaro; 
    29. mutui che siano stati concessi a  persone  fisiche  che  alla
data del 18 gennaio 2010 erano  soci  di  Credito  Bergamasco  S.p.A.
ovvero di qualsiasi altra societa' del Gruppo Bancario Banco Popolare
Soc. Coop.; 
    30. mutui  garantiti  da  ipoteca  su  immobili  localizzati  sul
territorio della Regione Abruzzo; 
    31. mutui in relazione ai quali non sono decorsi i termini per la
revocatoria della  costituzione  delle  relative  ipoteche  ai  sensi
dell'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
    32. mutui in relazione ai  quali  il  relativo  mutuatario  abbia
aderito, mediante invio a  mezzo  posta  della  lettera  di  adesione
ovvero mediante presentazione della lettera di  adesione  presso  una
filiale  della  banca  mutuante,  alla  proposta  di   rinegoziazione
formulata ai sensi del  decreto  legge  n.  93  del  27  maggio  2008
convertito con legge n. 126 del 24 luglio 2008  e  della  convenzione
stipulata  tra  il  Ministero  dell'Economia  e   delle   Finanze   e
l'Associazione Bancaria Italiana; 
    33. mutui in relazione ai  quali  il  relativo  mutuatario  abbia
ottenuto  la  sospensione  del  pagamento   delle   rate   ai   sensi
dell'accordo quadro stipulato il 25 marzo 2009 tra il Ministero delle
Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana in relazione al regime  di
favore per le persone in difficolta' di cui all'art. 12, comma 5  del
decreto legge 29  novembre  2008,  n.  185  (Misure  urgenti  per  il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per  ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro  strategico  nazionale),  convertito
con  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e  del   successivo   decreto
ministeriale del 25 febbraio 2009; 
    34. mutui in relazione ai  quali  il  relativo  mutuatario  abbia
ottenuto la sospensione per 12 mesi del  pagamento  della  componente
capitale delle rate ai sensi dell'accordo denominato "Piano Famiglie"
sottoscritto dall'Associazione Bancaria Italiana e dalle associazioni
dei consumatori in data 18 dicembre 2009. 
  In relazione ai criteri esposti nei paragrafi  che  precedono,  per
"data  di  stipulazione"  deve  intendersi  la  data  originaria   di
effettiva stipulazione  del  mutuo,  indipendentemente  da  eventuali
accolli intervenuti successivamente a tale data ovvero,  in  caso  di
frazionamento, la data del relativo frazionamento. 
  Unitamente ai crediti derivanti da Mutui  Ipotecari  oggetto  della
cessione sono stati altresi' trasferiti  a  BP  Covered  Bond,  senza
bisogno di alcuna formalita' o annotazione, ai  sensi  del  combinato
disposto dell'art.  4  della  Legge  130  e  dell'art.  58  del  T.U.
Bancario, tutti gli altri diritti che  assistono  e  garantiscono  il
pagamento dei crediti derivanti dai Mutui Ipotecari o  altrimenti  ad
essi inerenti, ivi inclusa qualsiasi  garanzia,  reale  o  personale,
trasferibile per effetto della cessione  dei  crediti  derivanti  dai
Mutui Ipotecari, comprese le garanzie derivanti da qualsiasi  negozio
con causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi  in  relazione
ai Mutui Ipotecari o ai rispettivi crediti. 
  BP Covered Bond ha conferito incarico a Credito Bergamasco  S.p.A.,
ai sensi della Legge 130, affinche' in nome e per conto di BP Covered
Bond , in qualita'  di  soggetto  incaricato  della  riscossione  dei
crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute.  Per  effetto
di quanto precede, i  debitori  ceduti  (i  Debitori  Ceduti)  e  gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a
pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti derivanti dai  Mutui
Ipotecari e diritti ceduti nelle forme nelle quali  il  pagamento  di
tali somme era a loro consentito per contratto o in  forza  di  legge
anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in
senso diverso che  potranno  essere  comunicate  a  tempo  debito  ai
Debitori Ceduti. 
  I debitori ceduti, i datori di lavoro e gli eventuali loro garanti,
successori o aventi causa  potranno  rivolgersi  per  ogni  ulteriore
informazione a Credito Bergamasco S.p.A. 
  Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di Protezione dei  Dati
Personali, BP Covered Bond informa i Debitori Ceduti che la  cessione
dei Crediti oggetto del Contratto di Cessione gia' di titolarita' del
Cedente e derivanti dai Mutui Ipotecari di cui i Debitori Ceduti sono
parte, ha comportato necessariamente la comunicazione  a  BP  Covered
Bond dei dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali dei
Debitori  Ceduti  (i  Dati  Personali).  In  virtu'  della   predetta
comunicazione, BP Covered Bond e' divenuta,  pertanto,  titolare  del
trattamento dei Dati Personali,  e'  tenuta  a  fornire  la  presente
informativa ai sensi dell'art. 13 del predetto Codice in  materia  di
Protezione dei dati Personali ed assolve  tale  obbligo  mediante  la
presente pubblicazione in forza del provvedimento del Garante per  la
Protezione  Dei  Dati  Personali  del  18   gennaio   2007,   recante
disposizioni circa le modalita'  con  cui  rendere  l'informativa  in
forma semplificata in caso di cessione in blocco dei crediti. 
  BP Covered Bond informa  che  i  Dati  Personali  saranno  trattati
esclusivamente  nell'ambito  della  normale  attivita',  secondo   le
finalita' legate al perseguimento del proprio oggetto sociale  e,  in
particolare: 
    - per finalita' inerenti alla realizzazione di  un'operazione  di
emissione  da  parte  di  Banco  Popolare  Societa'  Cooperativa   di
obbligazioni bancarie garantite nella forma  di  programma  ai  sensi
dell'art. 7-bis della Legge 130; 
    - per l'adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti  e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorita'  a
cio' legittimate da legge o da Organi di vigilanza e controllo; e 
    - per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con  i  debitori/garanti  ceduti  (es.  amministrazione,
gestione contabile degli  incassi,  eventuale  recupero  dei  crediti
oggetto di cessione, esecuzione di operazioni derivanti  da  obblighi
contrattuali,   verifiche   e   valutazione   sulle   risultanze    e
sull'andamento dei rapporti, nonche'  sui  rischi  connessi  e  sulla
tutela del credito). 
  Il trattamento dei Dati Personali  avverra'  mediante  elaborazioni
manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici,  con  logiche  strettamente  correlate  alle  finalita'
stesse  e,  comunque,  in  modo  da  garantire  la  sicurezza  e   la
riservatezza dei Dati Personali. 
  I Dati Personali potranno essere comunicati da BP Covered Bond,  in
Italia e/o in paesi dell'Unione Europea,  ai  seguenti  soggetti  e/o
categorie di soggetti, per trattamenti  che  soddisfano  le  seguenti
finalita': 
    (i) ai soggetti incaricati  della  gestione,  riscossione  e  del
recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a  seguire  le
procedure giudiziali per l'espletamento dei relativi servizi; 
    (ii) ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e  di  pagamento
per l'espletamento dei relativi servizi; 
    (iii) ai fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili  ed
agli altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi di BP Covered
Bond per la consulenza da essi prestata; 
    (iv) alle autorita' di vigilanza di BP Covered Bond e di  ciascun
Cedente e/o alle autorita' fiscali in  ottemperanza  ad  obblighi  di
legge; 
    (v) ai soggetti incaricati  di  effettuare  analisi  relative  al
portafoglio di Crediti ceduto; 
    (vi) a societa' del Gruppo Banco Popolare; 
    (vii) a soggetti terzi ai quali i Crediti ceduti dovessero essere
ulteriormente ceduti da parte di BP Covered Bond. 
  Dei  Dati  Personali  potranno  venire  a  conoscenza   anche   gli
incaricati del trattamento di BP Covered Bond ed i  responsabili  del
trattamento di quest'ultima. 
  I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione. 
  Titolare del trattamento e' BP Covered Bond,  con  sede  legale  in
Milano, Foro Buonaparte, n. 70. 
  BP Covered Bond informa, altresi', che  i  Debitori  Ceduti  e  gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa possono  esercitare
i diritti di cui all'art. 7 del Codice in materia di  Protezione  dei
Dati Personali e che, pertanto, gli stessi hanno il diritto,  a  mero
titolo esemplificativo e non esaustivo, di chiedere e di ottenere  la
conferma  dell'esistenza  o  meno  dei  propri  Dati  Personali,   di
conoscere l'origine  degli  stessi,  le  finalita'  e  modalita'  del
trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonche',  qualora  vi
abbiano interesse, l'integrazione dei Dati Personali medesimi. 
  I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, al fine di esercitare  i  diritti  di  cui  sopra  nonche'  di
ottenere ulteriori informazioni  rispetto  al  trattamento  dei  Dati
Personali, possono rivolgersi al preposto  pro-tempore  del  Servizio
Risorse e Servizi, presso Credito Bergamasco S.p.A., in  qualita'  di
responsabile del trattamento nominato da BP Covered Bond. 
    Milano 

             Bp Covered Bond S.R.L. Amministratore Unico 
                      Dott. Francesco Soresina 

 
T10AAB1227
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.