TAR LAZIO
Sezione III Bis

(GU Parte Seconda n.19 del 13-2-2010)

 
                 Notificazione per pubblici proclami 
 

  I sig.ri  Balderi  Giuseppe,  Carnevale  Pablo,  Cataldi  Giuseppe,
Comunale Marco, D'Anna Salvatore, Fortuna Antonio,  Li  Calzi  Fabio,
Mariantoni Stefano,  Martini  Paolo,  Mascetti  Massimiliano,  Midolo
Daniele, Morreale Salvatore, Paterno' Alfredo, Pierantoni  Celestino,
Ribeca Toni, Rosati Enrico,  Sebastio  Fulvio,  Soraci  Alessandro  e
Soraci Diego hanno svolto la leva militare dopo  aver  conseguito  il
titolo di  studio  per  l'accesso  all'insegnamento  ma  prima  della
nomina. Con ric. n. 7516/09 hanno impugnato il decreto MIUR 8  aprile
2009, n. 42 (integrazione e aggiornamento graduatorie ad  esaurimento
personale docente) che prevede la valutazione del servizio militare e
dei servizi sostitutivi assimilati per  legge  solo  se  prestato  in
costanza di nomina. Con successivo atto di motivi aggiunti  i  sig.ri
Balderi, Carnevale, Comunale, D'Anna, Li Calzi,  Mascetti,  Morreale,
Ribeca, Sebastio hanno impugnato le graduatorie definitive pubblicate
dagli USP di Massa Carrara (A075-AD03) Varese (A028-A025), La  Spezia
(A017-AD03), Catania C260, Genova (scuola  primaria),  Ascoli  Piceno
(A013)  Caltanissetta  (A028-A025-A00-A033)   Taranto   (A028).   Con
ordinanza n. 1656/09 integrata e modificata con ord. 220/2010, il TAR
ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale di un sunto dei motivi di ricorso. Questi  i
motivi di ricorso. Viol., errata e falsa applicazione art. 485, comma
7, decreto legislativo n. 297/1994 viol. artt. 3, 51, 52 e  97  cost.
e, segnatamente, del principio di buon andamento; eccesso  di  potere
per errata e falsa valutazione di  circostanze  rilevanti,  manifesta
illogicita' ed ingiustizia, disparita' di  trattamento.  L'art.  485,
comma 7, decreto legislativo n. 297/94  prevede  che  il  periodo  di
servizio militare e di leva o per  richiamo  ed  il  servizio  civile
sostitutivo di quello di leva e' valido  a  tutti  gli  effetti  come
servizio effettivo. Cio' in conformita' all'art. 52, comma  2,  Cost.
secondo cui l'adempimento del servizio  militare  non  pregiudica  la
posizione di lavoro del  cittadino.  Il  D.M.  42/09  e'  illegittimo
perche', in deroga all'art.  52  Cost.  ed  alla  legge,  prevede  la
valutazione del servizio di leva solo  se  prestato  in  costanza  di
nomina. Cio' senza  tenere  conto  che  sino  al  2005  la  leva  era
obbligatoria per legge e che per questo il legislatore ha previsto il
suo  svolgimento  non  poteva  pregiudicare  ne'  la  posizione   del
lavoratore ne' quella  dell'aspirante  all'impiego.  Esso  va  dunque
valutato come servizio effettivo nelle graduatorie per cui e'  causa.
Viol., errata  e  falsa  applicazione  art.  485,  comma  7,  decreto
legislativo n. 297/1994 artt. 20, 22 legge n. 958/86 viol.  artt.  3,
51, 52 e 97 cost. e, segnatamente, del principio di  buon  andamento;
eccesso di potere per  errata  e  falsa  valutazione  di  circostanze
rilevanti,  manifesta  illogicita'  ed  ingiustizia,  disparita'   di
trattamento. Il D.M. 42/09  viola  la  legge  n.  958/86  (norme  sul
servizio militare di leva e sulla  ferma  di  leva  prolungata),  che
all'art.  20  prevede  validita'   periodo   di   leva   ad   effetti
inquadramento economico e anzianita' lavorativa  e  all'art.  22  che
periodi di effettivo servizio leva, richiamo armi, ferma  e  rafferma
sono valutati nei pubblici  concorsi  con  stesso  punteggio  servizi
prestati  in  impieghi  civili  presso  enti  pubblici.  La  presente
inserzione vale notifica a tutti i candidati compresi graduatorie USP
sopra indicate. 

                          Avv. Stefano Viti 

 
TS10ABA1420
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.