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Errata corrige
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NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI Ricorre il sig. Caselli Manuel, nato il 10/04/1978 a Siena e residente in Monteroni D'Arabi (SI) alla via Verdi, n. 525 scala B, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine, dall'avv. Pasquale Marotta, con il quale elett.te domicilia in Roma alla via Villa Pepoli, 4 presso l'avv. Giancarlo Caracuzzo, CONTRO Il Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca; Ufficio Scolastico Provinciale di Siena; Istituto Superiore "S. Giovanni Bosco" di Colle di Val D'Elsa (Scuola Polo); per l'annullamento, previa sospensione e/o emanazione di misure cautelari: a) dei decreti, ignoti data e numero, dell'Istituto Superiore "S. Giovanni Bosco", di pubblicazione della graduatorie d'istituto, classe di concorso C320 e C290, III fascia, nella parte in cui non viene riconosciuta, al ricorrente, la valutazione del servizio militare di leva; b) delle relative graduatorie definitive, nei limiti di cui sopra; c) del D.M. n. 56/2009, se e per quanto non prevede la valutazione del servizio militare di leva non prestato in costanza di nomina; d) la nota al punto D), n. 10, della tabella di valutazione dei titoli per la terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto, allegata al D.M. 56/09, ove si precisa che "il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e' interamente valutabile, purche' prestato in costanza di nomina". FATTO Il ricorrente e' docente Tecnico Pratico. Egli ha presentato domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto, biennio scolastico 2009/2011, presso l'Istituto Superiore "S. Giovanni Bosco" di Colle di Val D'Elsa (scuola polo). In tale domanda, egli ha dichiarato anche il servizio militare di leva prestato. Tuttavia, a seguito della pubblicazione delle graduatorie di circolo e d'istituto, classi di concorso C320 e C290, il ricorrente ha constatato la mancata valutazione del servizio militare di leva. Ha presentato, quindi, ricorso presso il TAR per il Lazio-Roma, ove ha assunto il numero di R.G.10995/2009, ed e' stato assegnato alla Terza Sezione Bis. Ha dedotto le seguenti censure: 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 958/86; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST COST.; ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO, MANIFESTA INGIUSTIZIA E ILLOGICITA'; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA GERARCHIA DELLE FONTI. Con Ord.za n. 125/2010, la predetta Terza Sezione Bis ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica per pubblici proclami. Avv. Pasquale Marotta T10ABA1773