TAR LAZIO
ROMA

(GU Parte Seconda n.22 del 20-2-2010)

 
                   NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 
 

  Ricorre la prof.ssa Di Carlo Marianna, nata il 29.03.1980 a  Modena
e residente in Lucera (FG) alla via Londra  n.  57,  rappresentata  e
difesa, giusta mandato a margine, dall'avv. Pasquale Marotta, con  il
quale elett.te domicilia in Roma alla  via  Villa  Pepoli,  4  presso
l'avv.  Giancarlo  Caracuzzo,  CONTRO  Il  Ministero  dell'Istruzione
dell'Universita' e della Ricerca; Ufficio Scolastico  Provinciale  di
Foggia; per l'annullamento,  previa  sospensione  e/o  emanazione  di
misure cautelari: a) del decreto  prot.  n.  13933,  del  30/07/2009,
dell'Ufficio Scolastico Prov.le di  Foggia,  di  pubblicazione  delle
graduatorie  ad  esaurimento  definitive,  terza  fascia,   Personale
Educativo,  nella  parte  in  cui  non   viene   riconosciuta,   alla
ricorrente, la valutazione  del  servizio  militare  sostitutivo;  b)
della relativa graduatoria ad esaurimento, nei limiti di  cui  sopra;
c) del Decreto Ministeriale n. 42/2009, nella parte in cui,  all'art.
3, comma 5, stabilisce che "il servizio militare di leva ed i servizi
sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo  se  prestati  in
costanza di nomina". FATTO La ricorrente  ha  presentato  domanda  di
aggiornamento nelle graduatorie ad  esaurimento  della  Provincia  di
Foggia, per il personale educativo, per il biennio 2009/2011. In tale
domanda, ella  ha  dichiarato  anche  il  servizio  civile  prestato.
Tuttavia,  a  seguito  della  pubblicazione  delle   graduatorie   ad
esaurimento, personale Educativo,  la  ricorrente  ha  constatato  la
mancata valutazione del  suddetto  servizio  civile.  Ha  presentato,
quindi, ricorso presso il TAR Lazio - Roma, ove ha assunto il  numero
di R.G. 10099/2009, ed e' stato assegnato alla Sezione Terza Bis.  Ha
dedotto le seguenti censure: 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA
LEGGE N. 958/86; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST COST.; ECCESSO DI
POTERE  PER  DISPARITA'  DI  TRATTAMENTO,  MANIFESTA  INGIUSTIZIA   E
ILLOGICITA'; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA  GERARCHIA  DELLE  FONTI.
Con Ord.za n. 83/2010, la predetta  Sezione  Terza  Bis  ha  disposto
l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica per  pubblici
proclami. 

                        Avv. Pasquale Marotta 

 
T10ABA1774
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