Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Prot. n. 3442.2010/14.7/Gabinetto. Il prefetto della Provincia di Chieti, Visto il proprio precedente decreto di pari numero, in data 2 febbraio 2010 con il quale, aderendo alla richiesta del direttore della sede di Ancona della Banca d'Italia di cui alla nota n. 73566/10 in data 29 gennaio 2010, sono stati prorogati i termini legali e convenzionali per il sottoindicato Istituto di Credito della Provincia di Chieti, per il periodo di un mese a decorrere dal giorno 29 gennaio 2010, giusta provvedimento di sospensione dei pagamenti ai sensi dell'art. 74 del decreto legislativo n. 385/1993 adottato dai commissari dello stesso Istituto, sottoposto alla gestione provvisoria; Vista la successiva nota n. 102024/10 in data 9 febbraio 2010, con cui il predetto direttore chiede la modifica del succitato decreto prefettizio per la parte riguardante la durata della proroga dei termini legali e convenzionali, atteso che i commissari dell'Istituto di Credito in parola hanno revocato il provvedimento di sospensione in precedenza adottato con efficacia dalle ore 16,30 del 5 febbraio 2010; Ritenuta la necessita' di provvedere al riguardo; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: a parziale rettifica del proprio precedente decreto di pari numero in data 2 febbraio 2010, i termini legali e convenzionali connessi al mancato funzionamento della sottoindicata Azienda di Credito sono prorogati ai sensi dell'art. 2 del citato decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 limitatamente al periodo 29 gennaio 2010 - 5 febbraio 2010: Banca di Credito dei Farmacisti, Filiale di San Giovanni Teatino (CH). Chieti, 12 febbraio 2010 Il prefetto: Greco C10403 (Gratuito)