PREFETTURA DI CHIETI

(GU Parte Seconda n.24 del 25-2-2010)

Prot. n. 3442.2010/14.7/Gabinetto.

  Il prefetto della Provincia di Chieti, 
  Visto il proprio precedente decreto  di  pari  numero,  in  data  2
febbraio 2010 con il quale, aderendo  alla  richiesta  del  direttore
della sede di Ancona  della  Banca  d'Italia  di  cui  alla  nota  n.
73566/10 in data 29 gennaio 2010,  sono  stati  prorogati  i  termini
legali e convenzionali per il sottoindicato Istituto di Credito della
Provincia di Chieti, per il periodo di un mese a decorrere dal giorno
29 gennaio 2010, giusta provvedimento di sospensione dei pagamenti ai
sensi dell'art. 74 del decreto legislativo n. 385/1993  adottato  dai
commissari  dello   stesso   Istituto,   sottoposto   alla   gestione
provvisoria; 
  Vista la successiva nota n. 102024/10 in data 9 febbraio 2010,  con
cui il predetto direttore chiede la modifica  del  succitato  decreto
prefettizio per la parte riguardante  la  durata  della  proroga  dei
termini legali e convenzionali, atteso che i commissari dell'Istituto
di Credito in parola hanno revocato il provvedimento  di  sospensione
in precedenza adottato con efficacia dalle ore 16,30 del  5  febbraio
2010; 
  Ritenuta la necessita' di provvedere al riguardo; 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
 
                              Decreta: 
 
  a parziale rettifica del proprio precedente decreto di pari  numero
in data 2 febbraio 2010, i termini legali e convenzionali connessi al
mancato funzionamento della sottoindicata  Azienda  di  Credito  sono
prorogati ai sensi dell'art. 2  del  citato  decreto  legislativo  15
gennaio 1948, n. 1 limitatamente al  periodo  29  gennaio  2010  -  5
febbraio 2010: 
    Banca di Credito dei Farmacisti, Filiale di San Giovanni  Teatino
(CH). 
    Chieti, 12 febbraio 2010 

                            Il prefetto: 
                                Greco 

 
C10403 (Gratuito)
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